Ordinanza n. 95/2000
Altra decisione · depositata il 07/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 511, 238, e
511-bis del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 2 marzo 1999 dalla Corte di assise di Cosenza, il 10 marzo 1999
dal pretore di Roma e il 15 febbraio 1999 (n. 3 ordinanze) dal
Tribunale di Palmi, rispettivamente iscritte ai nn. 290, 299, 378,
457 e 458 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 21, 22, 27 e 38, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 2 marzo 1999 (r.o.
n. 290 del 1999) la Corte di assise di Cosenza ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, primo comma, 111 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 511,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che il giudice, a fronte di un'istanza di parte con la quale
si chiede la rinnovazione dell'esame dei testi assunti nello stesso
procedimento davanti a giudice persona-fisica diversa, "non possa
valutare la irrilevanza, la manifesta superfluità o l'assoluta
necessità del mezzo istruttorio richiesto";
che, secondo la Corte di assise rimettente, la norma
impugnata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento
rispetto a casi analoghi (in particolare, rispetto alla disciplina
riservata nell'art. 238 cod. proc. pen. alla acquisizione di verbali
delle prove assunte in altro procedimento) e violerebbe il principio
della indefettibilità della giurisdizione, della non dispersione del
materiale probatorio acquisito, nonché del libero convincimento del
giudice e della sua soggezione solo alla legge, in quanto "lasciare
all'iniziativa arbitraria ed incontrollabile di una parte il diritto
di decidere circa la ripetibilità di una prova già assunta
significa espropriare il giudice di ogni potere in materia di
acquisizione ed ammissione della prova" in contrasto "con le regole
del giusto processo e della indefettibile ricerca della verità";
che inoltre, a parere del rimettente, il principio di
oralità "deve cedere di fronte all'imprescindibile necessità di
economia processuale" non essendo un dato "ottusamente
irrinunciabile" ma destinato a combinarsi "con opportuni meccanismi
di preservazione degli atti";
che con ordinanza emessa in data 10 marzo 1999 (r.o. n. 299
del 1999) il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 27 e 102 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., "nella parte
in cui subordina l'utilizzabilità dei verbali di prova, assunti
nello stesso procedimento davanti a giudice persona-fisica diversa,
alla necessaria ripetizione dell'esame dei testi quando questo possa
aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti";
che il pretore rimettente ritiene violato l'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo della irragionevole disparità di
trattamento rispetto a casi analoghi (in particolare, rispetto alla
disciplina contenuta nell'art. 238 cod. proc. pen.), nonché gli
artt. 27 e 102 della Costituzione "per la sottrazione all'organo
giudicante del potere di valutare l'ammissibilità degli atti
istruttori richiesti dalle parti ... con la conseguente
compromissione di uno degli strumenti attraverso cui si esplica lo
stesso potere giurisdizionale nella conduzione del processo penale al
suo obiettivo dell'accertamento della verità storica";
che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data
15 febbraio 1999 (r.o. nn. 378, 457 e 458 del 1999), il Tribunale di
Palmi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 238 e 511-bis cod. proc. pen. "nella parte in cui consentono
l'acquisizione e la lettura delle prove di altri procedimenti e non
anche delle prove assunte nello stesso procedimento da un collegio
diversamente composto" nonché dell'art. 511 dello stesso codice
"nella parte in cui non prevede la lettura degli atti assunti da un
collegio diversamente composto";
che il Tribunale rimettente ritiene violato l'art. 3 della
Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina
riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto sia
rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altri
procedimenti ed acquisite al processo ex art. 238 cod. proc. pen.,
sia rispetto alla disciplina degli atti che, sia pure non assunti
dallo stesso collegio, "risultano acquisibili, senza incorrere in
nullità" ex artt. 500, 512 e 513 cod. proc. pen., nonché per la
irrazionale che in tal modo si determina "di atti legittimamente
acquisiti nel pieno contraddittorio delle parti e nella naturale sede
di formazione della prova";
che a parere del rimettente sarebbe, infine, violato il
diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la preclusione potrebbe
riguardare anche prove favorevoli all'imputato, che verrebbe così ad
essere discriminato "rispetto ad imputati con prove favorevoli
assunte in altro processo"; in tal modo il diritto di difesa verrebbe
ad essere irragionevolmente condizionato da un evento (variazione del
collegio) al quale l'imputato rimane del tutto estraneo;
che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di
procedimenti nei quali l'istruttoria dibattimentale (o parte di essa)
si era svolta davanti ad un collegio diversamente composto o ad un
giudice persona-fisica diversa;
che in alcuni procedimenti la difesa aveva chiesto una nuova
audizione dei testi già esaminati, opponendosi alla richiesta di
utilizzazione dei verbali di prova formulata dal pubblico ministero
(r.o. nn. 290 e 299 del 1999), mentre in altri era stata manifestata
dalle parti la concorde volontà di utilizzazione dei medesimi (r.o.
nn. 378, 457 e 458 del 1999);
che in tutti i giudizi è intervenuto con atti distinti il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
siano dichiarate non fondate.
Considerato che i giudici rimettenti censurano la disciplina
contenuta nell'art. 511 cod. proc. pen. (il Tribunale di Palmi
censura anche gli artt. 238 e 511-bis cod. proc. pen.) in riferimento
alla particolare ipotesi in cui le prove siano state assunte da un
collegio diversamente composto o da un giudice persona-fisica
diversa, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 101, primo
comma, 102, 111 e 112 della Costituzione;
che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno
riuniti;
che le questioni sollevate dai rimettenti coinvolgono a vario
titolo il principio del contraddittorio nella formazione della prova,
la cui disciplina, successivamente alle ordinanze di rimessione, è
stata oggetto delle modifiche introdotte nell'art. 111 della
Costituzione dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
(Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della
Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme transitorie contenute
nel d.-l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia di giusto processo), convertito nella legge 25 febbraio 2000,
n. 35;
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici
rimettenti per un nuovo esame delle questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte
di assise di Cosenza, al pretore di Roma e al Tribunale di Palmi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte