Ordinanza n. 950/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 114/1977
- art. 10d.P.R. 597/1987
usata come parametro
citata
- art. 147Codice civile
- art. 148Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. g),
del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato
dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso
con ordinanza emessa il 16 aprile 1987 dalla Commissione Tributaria
di I grado di Sanremo sul ricorso proposto da Corsaro Concetto contro
l'Ufficio II.DD. di Sanremo, iscritta al n. 387 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Sanremo, nel
corso di un procedimento iniziato da Corsaro Concetto ed avente ad
oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1982 dell'assegno
annuo corrisposto al coniuge separato per il mantenimento dei figli,
ha sollevato, con ordinanza del 16 aprile 1987 (R.O. n. 387/87),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,
lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come modificato
dall'art. 5, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, nella
parte in cui non riconosce la detraibilità degli assegni destinati
al mantenimento dei figli;
che la Commissione, nel lamentare detta limitazione, ha fatto
riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost. per la disparità di
trattamento che si verifica in relazione alla prevista deducibilità
dell'assegno corrisposto all' ex coniuge ed alla indetraibilità di
quello corrisposto per i figli assegnati all'altro coniuge; nonché
per la violazione dei diritti primari della famiglia, risultando
agevolata la situazione di carenza di figli nati dal matriminio in
quanto il coniuge separato o divorziato senza prole può detrarre
l'assegno di mantenimento mentre quello con prole non ha analoga
possibilità; ed, infine, per il rilievo che la norma in questione
non terrebbe conto dell'effettiva capacità contributiva del coniuge
separato o divorziato, tenuto alla corresponsione di assegno per la
prole, in contrasto con il trattamento di esenzione di cui gode il
coniuge separato o divorziato senza figli;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'infondatezza della questione;
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
detrazione degli oneri e delle spese incontrate e gravanti sul
reddito tassato a fini IRPEF è affidata alla discrezionalità del
legislatore, che rimane insindacabile nel giudizio di
costituzionalità a meno che non trasmodi in arbitrio;
che non sussiste disparità di trattamento tributario tra
l'assegno periodico al coniuge rispetto a quello di mantenimento dei
figli in quanto l'uno costituisce una perdita economica del soggetto
erogatore mentre l'altro rappresenta adempimento di un obbligo
sancito dagli artt. 147 e 148 cod. civ. per i figli a carico dei
genitori, che non viene meno a seguito di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio;
che non sussiste violazione degli artt. 29 e 30 Cost. in quanto
la norma censurata non contrasta né con i doveri del matrimonio né
con quello dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole,
mentre proprio la detraibilità dell'assegno in questione
risulterebbe di danno all'unità familiare, permanendo la quale il
soggetto tenuto al dovere suddetto non gode della detraibilità
stessa;
che non sussiste violazione dell'art. 53 Cost., in quanto, come
più volte ritenuto da questa Corte (v. sentt. nn. 97 del 1968 e 91
del 1982), per capacità contributiva si intende l'idoneità del
soggetto contribuente a corrispondere la prestazione imposta, da
porre in relazione non alla concreta capacità di ciascun soggetto,
ma al presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e agli
elementi essenziali dell'obbligazione tributaria;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 della
legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost., dalla Commissione
Tributaria di I grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:950 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte