Ordinanza n. 955/1988
Altra decisione · depositata il 29/07/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2legge 104/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei punti 28) e 42) del
Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per
autotrazione approvato con legge della Regione Abruzzi 6 giugno 1984,
n. 39, nonché dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzi 29
maggio 1987, n. 27, promosso con:
1) 2 ordinanze emesse il 26 novembre 1986 dal TAR per l'Abruzzo
- L'Aquila sui ricorsi proposti dalla Ditta Di Battista Petrol Co.
s.r.l. ed altra contro la Regione Abruzzo ed altro iscritte ai nn.
384 e 385 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1987;
2) ordinanza emessa l'11 giugno 1987 dal TAR per l'Abruzzo -
Sezione staccata di Pescara, sui ricorsi riuniti proposti dalla
S.p.A. Total contro il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo
iscritta al n. 844 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che il TAR per l'Abruzzo - Sezione de L'Aquila, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 26 novembre 1986 (R.O. n. 384/87),
questione di legittimità costituzionale del punto 42) del "Piano
regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per
autotrazione", approvato con legge della Regione Abruzzo 6 giugno
1984 n. 39, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
che ad avviso del giudice a quo la norma in esame - secondo la
quale, fino al raggiungimento del numero di erogatori stabilito dal
piano, i titolari di impianti autorizzati all'erogazione di gasolio
situati nei Comuni indicati dal piano stesso debbono, per ottenere il
trasferimento od il potenziamento dell'impianto, rinunciare ad un
erogatore di gasolio dell'impianto stesso o, in alternativa, ad un
erogatore di gasolio di altro impianto - detterebbe una disciplina
non solo manifestamente irrazionale, in relazione al principio di
buon andamento della p.a., ma anche lesiva del principio di
eguaglianza;
che con ordinanza n. 385/1987, emessa in pari data, lo stesso
giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
punto 28) dello stesso piano per violazione degli artt. 3, 41, 42 e
97 Cost.;
che secondo il giudice remittente la norma impugnata - nel
vietare l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della
concessione per un impianto di distribuzione di carburanti, ove
questo abbia avuto un erogato medio annuo inferiore a 400.000 litri
nell'ultimo triennio precedente la domanda di trasferimento porrebbe,
in primo luogo, una disciplina manifestamente irragionevole in
relazione al principio di buon andamento della p.a., in quanto
inidonea a raggiungere lo scopo di eliminare gli impianti a scarsa
redditività; violerebbe, in secondo luogo, la libertà di iniziativa
economica e il diritto di proprietà, poiché il limite posto al
trasferimento dell'impianto realizzerebbe una sorta di espropriazione
senza indennizzo; assoggetterebbe, infine, alla medesima disciplina
situazioni diverse, poiché il limite di 400.000 litri è parimenti
di ostacolo, in base al punto 29) del piano, al trasferimento
dell'impianto in altra zona;
che successivamente il TAR Abruzzi - Sezione di Pescara, ha
sollevato, con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 (R.O. n. 844/1987),
questione di legittimità costituzionale del medesimo punto 28) della
stessa legge, come novellato dall'art. 5 della legge Regione Abruzzi
29 maggio 1987 n. 27 (che abbassa l'erogato medio annuo minimo da
400.000 a 300.000 litri), aggiungendo ai profili di illegittimità
già prospettati nelle ordinanze nn. 384 e 385/1987 dal TAR de
L'Aquila il vizio derivante dalla violazione dei principi fissati
dalla normativa statale di settore (principi che garantirebbero il
libero trasferimento delle concessioni) e ridondante nella lesione
dell'art. 117, 1° e 2° co. Cost.;
che nessuna parte si è costituita nei tre giudizi;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, possono
essere riuniti e decisi congiuntamente;
che la Regione Abruzzo, con legge 29 dicembre 1987, n. 104
(Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1988 n. 26/3ª s.s.), intitolata
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39:
'Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per
autotrazione e funzioni amministrative' e coordinamento con legge
regionale 23 aprile 1979, n. 21" ha modificato entrambe le
disposizioni impugnate;
che a mente della nuova disciplina sia il trasferimento della
concessione relativa ad impianti di distribuzione di carburanti (di
cui al punto 28) del citato Piano regionale), sia il potenziamento di
detti impianti con gasolio (di cui al punto 42) sono, in via di
principio, consentiti, salvo eccezioni espressamente previste dalla
stessa legge (vedi art. 2 della legge 29 dicembre 1987 n. 104,
rispettivamente commi secondo e quarto);
che pertanto occorre rimettere gli atti ai giudici a quibus per
il riesame della rilevanza delle questioni sollevate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al TAR per l'Abruzzo - Sezione de
L'Aquila, per nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate
con le due ordinanze 26 novembre 1986 e al TAR per l'Abruzzo Sezione
di Pescara, per nuovo esame della rilevanza della questione sollevata
con ordinanza 11 giugno 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:955 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte