Ordinanza n. 96/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 358 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1996
dal pretore di Messina, sezione distaccata di S. Teresa di Riva, nel
procedimento penale a carico di Impellizzeri Antonio, iscritta al n.
610 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il pretore di Messina ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 358 del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 27, secondo
comma, e 76 della Costituzione;
che la norma è censurata dal pretore nella parte in cui non
prevede alcuna sanzione processuale - nullità ovvero
inutilizzabilità - in caso di inottemperanza da parte del pubblico
ministero all'obbligo di svolgere anche "accertamenti su fatti e
circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini";
che in particolare il pretore rimettente lamenta che il pubblico
ministero, nel disporre consulenza tecnica, avesse affidato al
consulente l'incarico di accertare l'entità dell'appropriazione
contestata all'imputato, così escludendo dal campo delle indagini il
caso in cui nessuna appropriazione fosse stata realizzata;
che ad avviso del rimettente la mancanza di sanzioni processuali
per la violazione di tale obbligo si porrebbe in contrasto:
con l'art. 76 della Costituzione, in riferimento alla direttiva
di cui all'art. 2, numero 37, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81, ove è appunto previsto il potere-dovere del pubblico ministero
di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione
penale..., ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, nonché
in riferimento alla direttiva di cui all'art. 2, numero 3, della
medesima legge-delega in quanto la mancanza di qualsiasi sanzione
processuale in caso di omissione di tale dovere violerebbe il
principio di eguaglianza tra accusa e difesa;
con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il
diritto di difesa dell'imputato troverebbe "proprio nell'obbligo del
pubblico ministero di raccogliere anche le prove a favore
dell'imputato, la sua massima estrinsecazione";
con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal quale si
desumerebbe l'obbligo del pubblico ministero di "considerare
l'imputato innocente fino a sentenza definitiva, e dunque di assumere
un comportamento di rigorosa neutralità per tutta la durata delle
indagini";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità
della questione e, nel merito, per la sua infondatezza;
che l'inammissibilità deriverebbe dal difetto di rilevanza, in
quanto il quesito posto al consulente tecnico dal pubblico ministero
non precludeva l'accertamento sull'an della appropriazione;
che la non fondatezza deriverebbe, con riferimento alla dedotta
violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla
constatazione che il diritto di difesa dell'imputato si estrinseca
non tanto attraverso le attività del pubblico ministero in favore
della persona sottoposta alle indagini, quanto mediante l'esercizio
del diritto alla controprova (nel caso di specie, mediante la
richiesta di una perizia in dibattimento e la nomina di propri
consulenti di parte); con riferimento alla supposta violazione
dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal fatto che la
presunzione di non colpevolezza esprime uno status dell'imputato sino
alla pronuncia della sentenza definitiva, e non un criterio cui debba
attenersi il pubblico ministero nello svolgimento delle indagini; per
quanto concerne, infine, il dedotto contrasto con l'art. 76 della
Costituzione, dalla considerazione che la direttiva numero 37 della
legge-delega non richiama, né esplicitamente, né implicitamente,
alcuna sanzione processuale in caso di mancato esercizio del
potere-dovere del pubblico ministero di accertare gli elementi
favorevoli all'imputato;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità per difetto di
rilevanza dedotta dall'Avvocatura dello Stato deve essere disattesa,
in quanto la valutazione di non rilevanza della questione
comporterebbe un giudizio ipotetico sulle modalità con cui il
consulente tecnico avrebbe dovuto svolgere l'incarico affidatogli dal
pubblico ministero;
che nel merito la questione di legittimità costituzionale si
basa su una interpretazione del potere-dovere del pubblico ministero
di svolgere anche "accertamenti su fatti e circostanze a favore della
persona sottoposta alla indagini", previsto dall'art. 358 cod. proc.
pen, incompatibile con il modello tendenzialmente accusatorio del
processo penale, qualificato come processo di parti proprio perché
basato su una chiara distinzione dei ruoli dialetticamente
contrapposti rispettivamente svolti dall'accusa e dalla difesa;
che, in particolare, il pretore rimettente vorrebbe attribuire al
pubblico ministero compiti e funzioni che nell'architettura del
codice spettano piuttosto alla difesa, sino a sostenere che il
diritto alla difesa trova "la sua massima estrinsecazione" proprio
nell'obbligo del pubblico ministero di raccogliere anche prove a
favore dell'imputato, e che la presunzione di non colpevolezza
imporrebbe al pubblico ministero "un comportamento di rigorosa
neutralità per tutta la durata delle indagini";
che in realtà nella logica dell'attuale processo penale
l'obbligo del pubblico ministero di svolgere indagini anche in favore
della persona sottoposta alle indagini non mira né a realizzare il
principio di eguaglianza tra accusa e difesa, né a dare attuazione
al diritto di difesa, ma si innesta sulla natura di parte pubblica
dell'organo dell'accusa (v. sentenza n. 190 del 1991) e sui compiti
che il pubblico ministero è chiamato ad assolvere nell'ambito delle
determinazioni che, a norma del combinato disposto dagli artt. 358 e
326 cod. proc. pen., deve assumere in ordine all'esercizio
dell'azione penale;
che il principio di obbligatorietà dell'azione penale non
comporta, infatti, l'obbligo di esercitare l'azione ogni qualvolta il
pubblico ministero sia stato raggiunto da una notizia di reato, ma va
razionalmente contemperato con il fine di evitare l'instaurazione di
un processo superfluo (v. sentenza n. 88 del 1991);
che tale fine si realizza anche mediante l'obbligo di svolgere
accertamenti a favore della persona sottoposta alle indagini, obbligo
strettamente correlato alla disciplina codicistica che pone al
pubblico ministero l'alternativa, al termine delle indagini
preliminari, tra la richiesta di archiviazione e l'esercizio
dell'azione penale (art. 405, comma 1, cod. proc. pen.), ferma
restando comunque la sottoposizione della richiesta di archiviazione
al vaglio giurisdizionale in funzione di controllo sull'effettività
del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale;
che tali considerazioni dimostrano l'infondatezza del
collegamento operato dal pretore rimettente tra le direttive di cui
ai punti numeri 3 e 37 della legge-delega, posto che l'obbligo di
svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle
indagini è funzionale ad un corretto e razionale esercizio
dell'azione penale, ma non rientra tra i meccanismi volti a
realizzare il principio della "partecipazione dell'accusa e della
difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento";
che il principio di parità tra accusa e difesa trova piuttosto
esplicazione nei diversi meccanismi previsti nelle varie fasi del
procedimento per dare piena attuazione al diritto di difesa, tra cui
le investigazioni difensive disciplinate dall'art. 38 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
espressamente finalizzate all'esercizio del diritto alla prova (e
alla controprova), e i poteri di acquisizione probatoria del giudice
nel caso di inerzia o negligenza delle parti (artt. 422 e 507 cod.
proc. pen., rispettivamente in sede di udienza preliminare e di
dibattimento), poteri qualificati da questa Corte come sostitutivi,
ma "non eccezionali" (sentenze n. 190 del 1991 e n. 111 del 1993);
che nel caso di specie la dedotta omissione dell'obbligo del
pubblico ministero di svolgere accertamenti in favore dell'imputato
non avrebbe neppure comportato il ricorso ai poteri suppletivi di
acquisizione probatoria del giudice, in quanto rientrava tra le
facoltà del difensore della persona sottoposta alle indagini
nominare sino a due consulenti tecnici a norma dell'art. 233, comma
1, cod. proc. pen., i quali possono esporre al giudice il proprio
parere, anche attraverso memorie, ovvero chiedere l'ammissione in
dibattimento dell'esame dei consulenti tecnici a norma dell'art. 501
del codice di procedura penale, ovvero ancora presentare una
richiesta di perizia in dibattimento (art. 508 del codice di
procedura penale);
che le considerazioni sinora svolte rendono evidente che non
sussiste alcuno dei profili di illegittimità che secondo il pretore
rimettente deriverebbero dall'omessa previsione di sanzioni
processuali in caso di mancato rispetto da parte del pubblico
ministero dell'obbligo di svolgere accertamenti anche in favore della
persona sottoposta alle indagini;
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 358 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 27, secondo
comma, e 76 della Costituzione, dal pretore di Messina, sezione
distaccata di S. Teresa di Riva, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte