Ordinanza n. 99/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 19legge 155/1981
- art. 3legge 297/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), 19 della
legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica), 9, della legge 15 aprile 1985, n.
140 (Miglioramento e perequazione dei trattamenti pensionistici e
aumento della pensione sociale) e 21, sesto comma, della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
1° luglio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
tra Barberis Franco ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 628 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consigli dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nella causa promossa da Barberis Franco ed altri nei
confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la riliquidazione della pensione
loro corrisposta, il Pretore di Milano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 30 aprile 1969
n. 153, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella
parte in cui non limita la retribuzione assoggettata alla
contribuzione alla concorrenza dell'importo di volta in volta fissato
come massimale di pensione; dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981
n. 155, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53
della Costituzione; degli artt. 3, tredicesimo comma, della legge 29
maggio 1982 n. 297, 9 della legge 15 aprile 1985 n. 140, 21, sesto
comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, nella parte in cui dette norme non prevedono
l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in esse
rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate nel 1983 e successive scadenze;
che, ad avviso del giudice a quo, non solo le norme censurate
determinerebbero irrazionali disparità di trattamento fra pensionati
in relazione al solo elemento casuale della data di collocamento a
riposo nonché fra i pensionati del settore pubblico e quelli del
settore privato, ma trascurerebbero altresì la necessità di
corrispondenza fra la contribuzione versata (calcolata su tutta la
retribuzione) e le pensioni (calcolate solo su una parte della
retribuzione);
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la stessa questione, ora di nuovo sollevata, è
già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e
manifestamente infondata (ordinanze nn. 120 del 1989; 171 del 1990
ecc.) e che non sono stati dedotti nuovi e diversi profili di
censura;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure
urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica), 9, della legge 15
aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione dei trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale) e 21, sesto comma,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in riferimento agli
artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata
dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte