Sentenza n. 1/1973
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1973 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11.
capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27
novembre 1970 dalla Corte di assise di Palermo nel procedimento penale
a carico di La Mattina Angelo, iscritta al n. 391 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42 del 17 febbraio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 la relazione del
Presidente Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Suprema Corte di Giustizia della Nuova Zelanda nel 1957
condannava il cittadino italiano Angelo La Mattina alla pena di morte,
poi commutata nella reclusione a vita, per il reato di omicidio a scopo
di rapina, commesso il 3 settembre di quell'anno nella Città di
Wellington a danno di un connazionale. Nel marzo 1968 il La Mattina era
dimesso dal carcere per buona condotta ed espulso dalla Nuova Zelanda.
In seguito a segnalazione dell'Interpol, al suo arrivo in Italia veniva
fermato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo
238 c.p.p., e quindi associato alle carceri di Palermo.
Il Ministro di grazia e giustizia, in data 26 maggio 1968, chiedeva
il rinnovamento del giudizio, ai sensi dell'art. 11 cpv. del codice
penale. Terminata l'istruttoria, il La Mattina era rinviato a giudizio
innanzi alla Corte di assise di Palermo per rispondere dei reati di cui
agli artt. 575, 576 n. 1, e 628 del codice penale.
La Corte di assise, con ordinanza 27 novembre 1970, rimetteva a
questa Corte la questione di legittimità costituzionale, sollevata
dalla difesa, del predetto art. 11 cpv. del codice penale, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con atto 16 febbraio 1971, in cui si chiede che la questione sia
dichiarata infondata.
In udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito nella richiesta. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Corte di assise di Palermo afferma nelle sue
premesse, in conformità a precedente pronuncia di questa Corte (sent.
n. 48 del 1967), che la rinnovazione del giudizio nei confronti di un
cittadino o straniero che abbia commesso un reato nel territorio dello
Stato e sia stato precedentemente giudicato all'estero, non contrasta
con alcun precetto costituzionale, sia per il principio della
territorialità della legge penale, sia perché il principio ne bis in
idem non impedisce l'esercizio del potere giurisdizionale per un fatto
delittuoso commesso in Italia e già giudicato all'estero.
Contrasterebbe invece con l'art. 3 della Costituzione il capoverso
dell'art. 11 del codice penale, che prescrive la rinnovazione del
giudizio per reati commessi all'estero, a richiesta discrezionale del
Ministro di grazia e giustizia. Si chiede quindi la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di detto capoverso, da cui discenderebbe,
conclude l'ordinanza, la rinnovazione obbligatoria del giudizio
soltanto per chi abbia commesso un reato in Italia.
2. - Osserva la Corte che la proposta questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 cpv. del codice penale è inammissibile per
difetto di rilevanza rispetto al giudizio a quo.
I reati che la Corte d'assise di Palermo è chiamata a giudicare
(rapina e omicidio a scopo di rapina; artt. 575, 576 n. 1, e 628 c.p.)
rientrano fra i delitti per i quali l'art. 9 c.p. stabilisce che il
cittadino che li commette all'estero è punito secondo la legge
italiana, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Tale norma
si collega all'art. 3 cpv. dello stesso codice, il quale, com'è noto,
dispone che la legge penale italiana obbliga tutti coloro che si
trovano all'estero, limitatamente ai casi indicati dalla stessa legge.
I citati artt. 3 e 9 del codice penale non sono stati denunciati
dall'ordinanza di rinvio, e non è messa in dubbio la legittimità
della norma che, nel determinare la sfera di applicazione della legge
penale, dispone l'applicabilità di questa anche a fatti commessi
all'estero, nei casi stabiliti dalla legge medesima in base alla
valutazione, compiuta dal legislatore, dell'interesse a tutelare
penalmente determinati beni alla stregua dell'ordinamento italiano. Né
il principio ne bis in idem preclude l'esercizio del potere
giurisdizionale per fatti commessi all'estero, suscettibili, al pari
dei fatti commessi dallo straniero nel territorio, di valutazioni
diverse nei diversi ordinamenti (v. la citata sent. n. 48 del 1967).
Da ciò discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 11 cpv. c.p. non produrrebbe, come afferma
l'ordinanza, la non procedibilità per i reati commessi all'estero e
dichiarati punibili secondo la legge italiana, ma, viceversa,
determinerebbe per essi la piena e incondizionata procedibilità.
Nella specie, quella dichiarazione non farebbe venir meno la
punibilità del reato, ai sensi dell'art. 9 c.p., e la necessità della
celebrazione del nuovo giudizio secondo le norme sostanziali e
procedurali dell'ordinamento italiano: di qui, la irrilevanza della
questione rispetto al giudizio penale in corso.
3. - Ad analoga conclusione si perviene ove, prescindendo dalla
impostazione data nell'ordinanza alla prospettata questione e dal
dispositivo di essa, si voglia interpretare l'ordinanza stessa nel
senso che abbia limitato l'impugnativa a quella parte dell'art. 11
cpv. c.p. che subordina la rinnovazione del giudizio alla richiesta del
Ministro di grazia e giustizia.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa parte
della disposizione, col far venir meno la condizione di procedibilità
costituita dalla detta richiesta, avrebbe per effetto la rinnovazione
obbligatoria del giudizio; vale a dire, non produrrebbe un effetto
diverso da quello che, nella specie, si è verificato per la
intervenuta richiesta.
Né varrebbe osservare in contrario che quella parte dell'art. 11
cpv. c.p., in pratica, non sarebbe mai impugnabile per illegittimità
costituzionale, in quanto, ove manchi la richiesta, verrebbe a mancare
il processo in cui poter sollevare la questione. A parte la
considerazione che, secondo il vigente ordinamento del giudizio
costituzionale, la concreta impossibilità dell'impugnativa non
legittima il giudice a quo a prescindere dal giudizio sulla rilevanza,
rispetto alla norma di cui trattasi non manca la possibilità della sua
impugnativa, che potrebbe, eventualmente, essere esercitata dal giudice
istruttore a cui il pubblico ministero abbia chiesto, in seguito a
rapporto dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, la
dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della richiesta del
ministro.
Per le esposte ragioni, la questione proposta con l'ordinanza della
Corte d'assise di Palermo non può dar luogo ad una decisione avente
influenza sul giudizio a quo, e ne va pertanto dichiarata la
inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 capoverso del
codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
dall'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte