Sentenza n. 1/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 351Codice di procedura penale
- art. 372Codice penale
- art. 2legge 69/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del comb. disp.
degli artt. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista), 348, secondo comma, e 351 cod. proc. pen.,
dell'art. 372 cod. pen. e dell'art. 351, cod. proc. pen., promossi con
le seguenti ordinanze:
1. - Ordinanza emessa il 24 marzo 1976 dal Pretore di Cagliari nel
procedimento penale a carico di Massa Giovanni, iscritta al n. 464 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 del 1976;
2. - Ordinanza emessa il 5 ottobre 1976 dal Pretore di Roma nel
procedimento riguardante gli atti relativi a rifiuto di deposizione di
Zanetti Livio, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 del 1977;
3. - Ordinanza emessa il 15 settembre 1977 dal Pretore di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Mambretti Giuseppe, iscritta al n.
569 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 53 del 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri; udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento penale a carico del giornalista Giovanni
Massa, imputato del reato di cui all'art. 372 cod. pen. (per aver
rifiutato di render nota l'identità della persona che gli avrebbe
fatto rivelazioni circa episodi criminosi sui quali egli era stato
chiamato a deporre in giudizio penale), il pretore di Cagliari, con
ordinanza del 24 marzo 1976, ha sollevato "questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 69
del 1963 e 348, secondo comma, e 351 cod. proc. pen., nella parte in
cui esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare, in relazione
all'art. 21, primo comma, della Costituzione".
Sul piano esegetico, premette il giudice a quo che la retta
interpretazione della normativa denunziata impone, a suo avviso, di
ritenere che il giornalista, chiamato a deporre in giudizio, sia
esentato dal dovere, ex art. 2 della citata legge professionale del
1963, di serbare il segreto sulla fonte di notizie di carattere
fiduciario: in rapporto all'esigenza di eccezioni espresse al generale
obbligo di deporre posta dall'art. 348 cod. proc. pen., ed alla
mancata equiparazione del giornalista alle altre categorie di
professionisti (sacerdoti, medici, avvocati, etc.) esentati
dall'obbligo di testimoniare ai sensi del successivo art. 351 cod.
proc. pen.
Da tale accolta interpretazione, che implica l'applicabilità nella
specie dell'art. 372 cod. pen., discende il giudizio affermativo di
rilevanza della questione di legittimità.
La motivazione di non manifesta infondatezza riposa poi sulla
duplice considerazione: per un verso, che il disconoscimento normativo
del segreto sulle fonti fiduciarie, provocando di fatto una restrizione
nelle prospettive d'indagine giornalistica, determini una compressione
del diritto d'informazione e, quindi, la lesione del diritto alla
libera manifestazione del pensiero, di cui il primo costituisce il
logico presupposto; e, per altro verso, che il giudizio di
comparazione, in base al quale tale compressione del diritto alla
manifestazione del pensiero, appunto, è attuata di fronte al
contrapposto interesse (di pari rango costituzionale) ad un pieno
accertamento della verità in sede giurisdizionale, non resti immune da
censure. Ove, soprattutto, si rifletta che la stessa esigenza (di
integrale attuazione della giustizia) viene, poi, sacrificata ad
interessi di peso certamente minore (rispetto al diritto di
informazione) quali quelli relativi ai segreti (del sacerdote,
avvocato, etc.) tutelati dall'art. 351 cod. proc. pen.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. La
quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza
della questione, argomentando che il pretore avrebbe omesso di valutare
l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 51 cod. pen.
Per altro, ove non si ritenesse che l'art. 2 della legge n. 69 del
1963 funzioni quale esimente ex art. 51 rispetto al reato previsto
dall'art. 372 cod. pen., la questione sollevata - sempre secondo
l'Avvocatura - sarebbe, comunque, infondata, poiché "il problema di
garantire ai giornalisti il diritto a non rivelare in giudizio la fonte
delle loro informazioni presenta aspetti del tutto particolari, che
male si inquadrano nel semplice richiamo dell'art. 21, primo comma,
Cost., né può essere risolto con la sola estensione delle categorie
previste dall'art. 351 cod. proc. pen.".
2. - In altro procedimento innanzi al pretore di Roma - in cui il
giornalista Livio Zanetti, chiamato a deporre sulla fonte da cui aveva
attinto notizie pubblicate dal settimanale "L'Espresso" (da lui
diretto), circa pretesi rapporti tra il SID ed il presidente della
Montedison (suscettibili di integrare gli estremi del reato di cui
all'art. 323 cod. pen.), si era rifiutato di deporre, invocando il
segreto professionale ex art. 2 legge 1963, n. 69 - il giudice a quo ha
sollevato, ritenendola rilevante ai fini di una eventuale
incriminazione dello Zanetti per falsa testimonianza, questione di
legittimità dell'art. 272 (che con successiva ordinanza di correzione
del 12 settembre 1977 precisava doversi intendere 372 cod. pen.), in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Nel motivare il provvedimento di rinvio il giudice a quo muove
dalla stessa premessa (già assunta a base della questione sollevata
dal pretore di Cagliari) della impossibilità de iure condito di
includere il giornalista tra le categorie - tassativamente indicate
nell'art. 351 cod. proc. pen. - facultate ad astenersi dal deporre a
tutela del segreto professionale.
Esclusa poi anche l'invocabilità del dovere imposto dall'art. 2
della legge n. 69 cit. quale scriminante, ex art. 51 cod. pen., dei
reati previsti dagli artt. 366 e 372 cod. pen., e raggiunta così la
conclusione che la volontà del legislatore è, allo stato, nel senso
di "non garantire al segreto del giornalista, neanche limitatamente
alla fonte della notizia, la stessa tutela accordata in via generale al
segreto degli altri professionisti di cui all'art. 351" cit., il
pretore nega per altro fondamento a censure che si rivolgano al
predetto art. 351 cod. proc. pen. nell'ottica di una pretesa violazione
del precetto costituzionale dell'eguaglianza.
Dacché, a suo avviso, il privilegio di cui all'art. 351 cod. proc.
pen. sembra accordato alle fonti di informazione dell'avvocato, del
medico e del ministro di culto, non tanto in ragione della funzione
sociale che questi assolvono (che potrebbe accomunarli al giornalista),
quanto a tutela della riservatezza delle persone che, per loro
necessità, materiali o morali, sono costrette a confidare ad essi
notizie che non intendono siano divulgate.
Le quali persone si trovano in situazione palesemente diversa
rispetto a quella di chi liberamente rivela al giornalista notizie
"destinate alla divulgazione".
Piuttosto, lo stesso pretore ritiene ipotizzabile una violazione
dell'art. 21 Cost., ricollegata però, non all'art. 351, ma all'art.
272 (reclius 372) cod. pen., "nella misura in cui punisce chi, avendo
diffuso notizie attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione a
larga diffusione, si rifiuta di deporre sulle fonti di quelle notizie".
La fattispecie punitiva così congegnata comporterebbe, infatti, in
pratica che il giornalista, posto di fronte all'alternativa di rivelare
il nome della persona che fornisce la notizia o di essere incriminato
per il suo silenzio, potrebbe essere indotto a non pubblicare la
notizia stessa; così come le persone in grado di fornirla, non
garantite nell'anonimato (che può avere interesse a conservare anche
chi è animato dai più apprezzabili intenti), potrebbero rinunciare ad
informare il giornalista.
Nell'uno e nell'altro caso, a soffrirne sarebbe appunto quella
funzione di informazione cui assolve l'esercizio del diritto di cronaca
garantito dall'art. 21 della Costituzione.
Né sarebbe esatto - sempre secondo il pretore - che l'obbligo del
giornalista di deporre, pur contrastando con l'art. 21 Cost., sia
necessitato dall'esigenza di tutela di altro bene garantito in via
primaria dalla Costituzione, quale l'interesse alla realizzazione della
giustizia.
In quanto "la garanzia dell'anonimato sulle fonti di informazione,
potenziando la funzione informativa della stampa, non si pone in
conflitto con la funzione di giustizia, alla cui realizzazione anzi
può dare un non trascurabile contributo".
3. - Infine anche il pretore di Sondrio, in altro procedimento
penale a carico del giornalista Giuseppe Mambretti, imputato del reato
previsto dall'art. 372 cod. pen., ha sollevato, con ordinanza del 15
settembre 1977, questione di legittimità dell'art. 351 cod. proc.
pen., "per la parte in cui non enumera, fra le persone che hanno
diritto di astenersi dal testimoniare, i giornalisti e gli editori,
quando la rivelazione riguardi la fonte, di carattere fiduciario, delle
notizie divulgate col mezzo della stampa": ipotizzando violazione sia
dell'art. 3 che dell'art. 21 Cost.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rassegnando conclusioni pressoché identiche a
quelle formulate relativamente alla già menzionata ordinanza del
pretore di Cagliari. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze dei pretori di Cagliari, Roma e Sondrio in
narrativa riassunte - e che qui si riuniscono al fine della decisione
con unica sentenza - sottopongono alla Corte, sotto plurime
angolazioni, la stessa questione di fondo: se, cioè, sia legittima la
mancata previsione (nella sedes delle disposizioni alternativamente
denunziate) di un diritto del giornalista (secondo il pretore di
Sondrio, anche dell'editore) di astenersi dal deporre in giudizio in
ordine alla fonte delle notizie fiduciariamente acquisite.
I giudici a quibus - se pur con diversa indicazione della
disposizione da sottoporre al vaglio di costituzionalità
(rispettivamente individuata nel combinato contesto degli artt. 2,
legge 1963, n. 69, 348 e 351 cod. proc. pen.; nell'art. 372 cod. pen.;
e nel solo art. 351 cod. proc. pen.), e con varia ampiezza di
articolazione della normativa di raffronto (in un caso riferita al solo
art. 21 e negli altri esplicitamente od implicitamente estesa all'art.
3 della Costituzione) - prospettano, in sostanza, che dalla libertà di
manifestazione del pensiero e dal "diritto ad informarsi che
notoriamente costituisce presupposto logico e pratico del diritto
attivo di informazione", ovvero dal precetto dell'eguaglianza, in
relazione analogica alle ipotesi di esonero dalla testimonianza
disciplinate dall'art. 351 cod. proc. pen., discenda l'esigenza di una
proiezione, sul piano processuale, dell'obbligo posto al giornalista
dal citato art. 2 della legge n. 69 del 1963, di "rispettare il segreto
professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal
carattere fiduciario di esse".
Obbligo che - secondo la tesi difensiva svolta dagli imputati nei
giudizi a quibus e che riflette una impostazione problematica
sviluppata a vari livelli (anche mediante proposta legislativa) da
tutta la categoria interessata - darebbe luogo, nel coesistere con il
dovere antagonista della testimonianza, ad una contraddizione
irrisolubile, ponendo in pratica il giornalista di fronte al dilemma di
violare il primo obbligo per adempiere al secondo o viceversa: in ogni
caso andando incontro alle relative conseguenze giuridiche.
2. - In questa stessa ottica di valutazione del problema eccepisce
preliminarmente l'Avvocatura (nei giudizi relativi alle ordinanze dei
pretori di Cagliari e Sondrio, in cui è costituita) l'inammissibilità
per difetto di rilevanza delle questioni sollevate; argomentando dalla
necessità di una previa valutazione, che i giudici di rinvio avrebbero
omesso di operare, circa la possibilità di risolvere in via
interpretativa la contraddizione su accennata, sotto il profilo di una
eventuale qualificazione dell'adempimento del dovere ex art. 2 della
legge professionale quale esimente, ai sensi dell'art. 51 cod. pen.,
rispetto al reato in cui si concreta l'inosservanza dell'obbligo della
testimonianza.
Tale eccezione che, per la sua evidente pregiudizialità sul piano
logico, si pone all'esame della Corte con carattere di priorità, va
però senz'altro dichiarata infondata.
Va, invero, considerato che contrariamente all'assunto
dell'Avvocatura, i giudici a quibus hanno, più o meno esplicitamente,
tutti motivato sul punto in discussione e che, comunque, l'eccezione
stessa muove da un equivoco, che è quello di ritenere sovrapponibili i
due piani, sostanziale e processuale, del segreto professionale.
Tali piani - di regola (e fuori dei casi eccezionali di cui
all'art. 351 cod. proc. pen.) - restano invece separati secondo un
regime normativo, i cui termini e la cui genesi giova, sia pur
sinteticamente, in premessa ricordare per una migliore comprensione del
contesto in cui si inseriscono le questioni di costituzionalità.
3. - Il punto di iniziale riferimento è rappresentato dal codice
di procedura penale del 1913 (art. 248) che innovò il sistema del
precedente codice di procedura penale del 1865, il quale, escludendo
dall'obbligo di testimoniare anche "ogni altra persona a cui per
ragioni del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta
confidenza di qualche segreto" (art. 288), attuava la coincidenza tra
la disciplina processuale e quella sostanziale.
Il citato art. 248 del codice del 1913 restrinse invece (ai soli
ministri di culto; notai, avvocati, procuratori; medici, chirurghi;
farmacisti, levatrici e "ogni altro ufficiale sanitario") i soggetti
esonerati dall'obbligo di testimoniare, rispetto ai soggetti passibili
della violazione della norma di diritto sostantivo (art. 163 cod. pen.
1889) relativa alla violazione del segreto professionale.
Come si osservò in sede di lavori preparatori (v. Relazione
Ministeriale al progetto del 1905) si volle, infatti, con tale sistema
detto "della specificazione", che fosse "escluso che possano invocare
il segreto testimoni venuti a notizia di fatti determinati
nell'esercizio delle loro professioni od occupazioni, ma non già
nell'esercizio di funzioni o professioni per le quali il segreto sia
caratteristico ed anzi necessario a vantaggio di chi, a tutela della
sua coscienza e dell'onor suo e degli altri, è costretto a
confidarsi". Sottolineandosi che "le confidenze determinate da ragioni
diverse da queste (segreti di arte, d'industria, o dipendenti da
qualsiasi altra relazione) avranno protezione nei rapporti sociali,
giusta disposizione di carattere penale, ma non dinanzi alle esigenze
della giustizia e al dovere di testimonianza, che, nel conflitto, deve
ritenersi prevalente".
I codici del 1930 hanno appunto conservato tale differenziazione.
Cosicché, mentre l'art. 622 cod. pen. ha ribadito la punibilità di
"chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio o
della propria professione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta
causa", l'art. 351 cod. proc. pen. ha sostanzialmente ripetuto
l'elencazione limitativa (di cui già al citato art. 248 del vecchio
cod. proc. pen.) delle categorie esonerate dal dovere di testimonianza
sancito dall'articolo 348 cod. proc. pen.
I fondamentali criteri ispiratori della disciplina così articolata
non appaiono in contrasto con i precetti della sopravvenuta
Costituzione repubblicana.
Per un verso, il dovere di testimonianza è in funzione
dell'interesse generale alla realizzazione della giustizia, il cui
rilievo costituzionale questa Corte ha più volte riconosciuto (cfr.
sentenze n. 18 del 1966; 114 del 1968; 175 del 1980), e per altro verso
le situazioni di esonero ex art. 351 cit. si fondano, come appresso
sarà chiarito, su una comune esigenza di riservatezza attinente a
sfere di interessi pure di rango costituzionale che, nelle fattispecie
considerate, il legislatore ritiene prevalenti, nel giudizio di
bilanciamento, rispetto al contrapposto interesse della giustizia.
4. - Emerge dunque con evidenza da tale ricostruzione il carattere
tassativo delle ipotesi eccezionali di esonero dal dovere della
testimonianza ora elencate nell'art. 351 cod. proc. pen.
E si delinea altresì con analoga chiarezza la regola valevole per
tutti gli altri tipi di segreto professionale non considerati dall'art.
351 cod. proc. pen. - non solo quindi per il segreto giornalistico -
della non opponibilità in sede processuale. Configurandosi, quindi, la
testimonianza sui fatti confidati non già come violazione, sibbene
come giusta causa di rivelazione del segreto, che come tale esonera da
qualsiasi responsabilità anche giuridica.
In tale contesto normativo - quale, del resto, anche dai pretori
remittenti correttamente interpretato - si pone il problema di
legittimità della disciplina del segreto giornalistico, quanto alla
sua mancata proiezione sul piano processuale.
5. - Dei profili di costituzionalità prospettati, e di cui è
innanzi fatto cenno, precede, in ordine logico, quello relativo alla
ipotizzata violazione del precetto dell'eguaglianza.
La questione così posta, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, non può dirsi, di per sé considerata, avere fondamento,
poiché le situazioni comparate non sono eguali e neppure latamente
omogenee, ma invece diverse sotto più profili, strutturali e
funzionali.
Ed, invero, già sul piano strutturale il segreto giornalistico si
differenzia dai segreti elencati nell'art. 351 cod. proc. pen., in
quanto protegge la sola fonte e non anche la notizia: che anzi viene
confidata al giornalista proprio perché egli la divulghi.
Di modo che l'eventuale riconoscimento di un diritto del
giornalista a non rivelare anche in sede processuale la identità del
confidente realizzerebbe una situazione ben diversa da quella prevista
dall'art. 351 cit.
Si avrebbe piuttosto una assimilazione alla disciplina processuale
del c.d. segreto di polizia di cui all'art. 349, ultimo comma, cod.
proc. pen. Per altro, le due situazioni - degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, da un lato, e dei giornalisti professionisti e
degli editori, dall'altro - resterebbero pur sempre differenti, sia per
la diversità degli interessi che si vorrebbero tutelare, sia perché
la disciplina del segreto di polizia è caratterizzata dal divieto di
acquisizione della notizia di cui non si intende rivelare la fonte,
mentre, nel caso del giornalista, la notizia normalmente è già stata
divulgata.
Anche sotto il profilo funzionale non ha consistenza il paragone
del segreto giornalistico con i casi previsti dall'art. 351 cod. proc.
pen.
In questi si riscontra, come si è accennato, la considerazione
della esigenza di riservatezza in correlazione a quella del
soddisfacimento di interessi fondamentali di chi fornisce la notizia;
nel senso che la conoscenza di questa è strumentale per la prestazione
in favore di colui che ne ha bisogno. Il quale non potrebbe non
confidarsi senza sacrificare di regola interessi costituzionalmente
garantiti. E la normativa in esame è appunto dettata per assicurare in
pari tempo il soddisfacimento di questi ultimi e la tutela della
riservatezza.
Il segreto giornalistico, invece, non coinvolge esigenze del
genere.
L'informazione del confidente non ha carattere strumentale
nell'ambito di un rapporto avente per oggetto prestazioni che il
giornalista debba fornirgli, ma tende al miglioramento delle
possibilità informative, presenti e future, di chi la notizia
raccoglie.
Di fronte a tali plurimi elementi di diversificazione, non può
dirsi di per sé irrazionale la diversità di tutela sul piano
processuale tra il segreto giornalistico e gli altri segreti previsti
nell'art. 351 cit.
Quanto al rilievo dei pretori di Roma e Cagliari - che il diritto
di informarsi, quale presupposto della libertà di manifestazione del
pensiero, alla cui più completa attuazione il segreto giornalistico
appare finalizzato, si pone, rispetto alla esigenza contrapposta di
giustizia, con peso non minore di quello attribuibile agli interessi
relativi ai segreti tutelati dall'art. 351 cod. proc. pen. - è da
osservare che il problema, così posto, non può essere visto se non in
correlazione al ruolo del segreto giornalistico rispetto al diritto di
informazione ed alla posizione di quest'ultimo nel giudizio di
bilanciamento con l'interesse della giustizia. Vale a dire con riguardo
all'ulteriore profilo di costituzionalità relativo all'asserita
violazione dell'art. 21 della Costituzione.
6. - In quest'ottica viene appunto prospettato che il segreto
giornalistico trovi la sua copertura nel diritto all'informazione,
presupposto della libertà di manifestazione del pensiero, in quanto
destinato ad ampliare i canali informativi ed a garantire le condizioni
migliori per la loro continuità e fluidità.
In considerazione di tale copertura costituzionale, collegata per
di più ad un valore cardine del sistema democratico, il principio di
segretezza si collocherebbe nella specie su un piano superiore rispetto
alle esigenze di giustizia; ove alternativamente non si ritenga che la
funzione di informazione assolta dalla stampa - ed appunto agevolata
dal meccanismo di tutela dell'anonimato delle fonti fiduciarie - si
ponga rispetto alla detta funzione di giustizia in rapporto non di
antagonismo ma di collaborazione.
In ogni caso, prevalente o coordinato che sia con l'interesse di
giustizia, il diritto alla informazione, aspetto della più ampia
libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione, resterebbe
vuluerato ove il segreto giornalistico non ricevesse riconoscimento e
tutela in sede processuale, in deroga al dovere di cui all'art. 348
cod. proc. pen.
Anche sotto tale profilo la questione non è fondata.
Non si vuole invero disconoscere l'esistenza di una vera e propria
libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione
delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale
risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero (sul che
v. già implicitamente le decisioni di questa Corte n. 105 del 1972;
225 del 1974; 94 del 1977), né il ruolo (anch'esso già posto in luce:
nelle sentenze n. 172 del 1972 e 122 del 1970) svolto dalla stampa come
strumento essenziale di quella libertà; che è, a sua volta, cardine
del regime di democrazia garantito dalla Costituzione.
Sta di fatto, però, che l'interesse protetto dall'art. 21 della
Costituzione non è in astratto superiore a quello parimenti
fondamentale della giustizia: nei cui confronti è stato anzi ritenuto
cedevole nelle concrete situazioni giuridiche esaminate dalle
precedenti sentenze n. 25 del 1965 e n. 18 del 1966.
Di talché, nel conflitto tra tali due istanze (conflitto non certo
denegabile nel momento in cui l'accertamento della verità di dati
fatti è suscettibile di essere ostacolato se non impedito dal segreto
che potesse essere mantenuto dal giornalista sulla fonte di notizie in
suo possesso in ordine ai fatti stessi), deve essere appunto il
legislatore nella sua discrezionalità a realizzare la ragionevole ed
equilibrata composizione degli opposti interessi.
Spetta, cioè, al legislatore valutare se il segreto giornalistico
sia talmente essenziale o di effettiva utilità strumentale alle
esigenze dell'informazione al punto da prevalere - e in quali limiti -
sugli interessi della giustizia, tanto più che tra questi va
considerato, oltre all'interesse all'accertamento della verità, anche
quello alla difesa da parte dei soggetti attinti dalle notizie
divulgate, e che, per altro verso, le esigenze della informazione
involgono anche un interesse alla controllabilità delle notizie
giornalistiche sia da parte dei lettori che degli altri operatori della
stampa, la cui possibilità di concorrente accesso alle notizie stesse
è condizione di un effettivo pluralismo dell'informazione.
Pertanto le questioni sollevate non sono fondate, né con riguardo
all'art. 3 né all'art. 21 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni - sollevate, rispettivamente, dai
pretori di Cagliari, Sondrio e Roma con le ordinanze in epigrafe
indicate - di legittimità costituzionale:
- del combinato disposto degli artt. 2 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 348, secondo
comma, e 351 del codice di procedura penale, "nella parte in cui
esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare", in riferimento
all'art. 21 della Costituzione;
- dell'art. 351 cod. proc. pen., "nella parte in cui non enumera
fra le persone che hanno il diritto di astenersi dal testimoniare i
giornalisti e gli editori", in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione;
- dell'art. 372 codice penale, "nella parte in cui punisce chi,
avendo diffuso notizie attraverso la stampa ed altri mezzi di
comunicazione, si rifiuta di deporre sulla fonte di quelle notizie", in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte