Sentenza n. 1/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 283/1962
- art. 6legge 283/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett.
g, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dal Pretore di
Ferrara, nel procedimento penale a carico di Saiani Rosano, iscritta al
n. 95 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 102 dell'11 aprile 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Saiani Rosano,
imputato del reato di cui agli artt. 5 lett. g), e 6, quarto comma,
della legge 30 aprile 1962, n. 283, il Pretore di Ferrara, con
ordinanza del 14 dicembre 1978, sollevava d'ufficio questione di
legittimità costituzionale di dette disposizioni, assumendone il
contrasto con l'art. 3 Cost. Alla stregua di tali norme, osservava il
Pretore, sono punite con identica pena due distinte ipotesi di reato, e
cioè: 1) l'aggiunta nella preparazione di alimenti e bevande di
additivi chimici non autorizzati con decreto del Ministro della
Sanità; 2) l'aggiunta di additivi chimici autorizzati senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego, ed in
particolare senza l'indicazione sul prodotto della loro presenza
(ipotesi, quest'ultima, della quale doveva rispondere il Saiani). Tale
parificazione quoad poenam sarebbe in contrasto col principio di
uguaglianza, trattandosi di ipotesi "tra loro notevolmente diverse in
relazione alla loro diversa gravità".
"Infatti, mentre nella prima non può che ravvisarsi una
fattispecie di notevole gravità, in considerazione del fatto che, non
essendo consentiti gli additivi chimici impiegati, questi potrebbero
essere tossici o comunque altamente dannosi o nocivi (e quindi si
tratta di norma predisposta per la tutela della salute ed incolumità
del consumatore); nella seconda ipotesi, invece, trattandosi di impiego
di additivi chimici consentiti in quanto non tossici, né dannosi né
nocivi, si tratta di norma diretta a tutelare solo la conoscenza e la
buona fede del consumatore o acquirente e quindi priva di ogni aspetto
relativo alla tutela della salute e della incolumità dello stesso".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 dell'11 aprile 1979.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, richiamava
l'indirizzo di questa Corte secondo cui "l'osservanza del principio di
eguaglianza non esclude che il compito della determinazione della
misura delle sanzioni penali resti di spettanza del legislatore
(sentenza n. 9 del 1972) in funzione dei suoi indirizzi di politica
sociale, sottraendosi il giudizio della Corte sempre che la
sperequazione non presenti punte tali da non riuscire sorretta da una
benché minima giustificazione di ordine razionale e logico (sentenze
nn. 119 del 1973, 218 e 271 del 1974, 5 del 1971)". Alla stregua di
tale principio, la questione, ad avviso dell'Avvocatura, andava
dichiarata infondata, non potendosi qualificare come irrazionale la
parificazione quoad poenam delle due predette ipotesi. La loro diversa
gravità, infatti, non può far dimenticare che "anche le norme
contenenti prescrizioni formali sono preordinate alla tutela della
salute pubblica in quanto consentono il controllo da parte dei
consumatori sull'uso di sostanze non autorizzate e sono dirette,
rispetto ai divieti sostanziali, a prevenire anche situazioni di
pericolo". E del resto la diversa gravità dei fatti ben può, anzi
deve essere valutata dal giudice in sede di determinazione della pena
nell'ambito dei limiti minimo e massimo. Considerato in diritto :
1. - Il Pretore di Ferrara dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 5, lettera g), e 6 (quarto comma) della legge 30 aprile
1962, n. 283 - modificata ed integrata con la legge 26 febbraio 1963,
n. 441 - prospettandone il contrasto con l'art. 3 (primo comma) Cost..
Ciò perché il quarto comma dell'art. 6 della legge n. 283 del
1962 - prevedendo un'unica sanzione per i contravventori alle
disposizioni (del presente articolo e) dell'articolo precedente -
punisce con identica pena l'aggiunta tanto di additivi chimici di
qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro della
Sanità, quanto di additivi chimici autorizzati, ma senza l'osservanza
delle norme prescritte per il loro impiego (art. 5 lettera g); nel caso
di specie, senza l'indicazione dell'additivo usato sul (piombino del)
prodotto preparato. Il giudice a quo reputa le due fattispecie di così
diversa gravità da esigere differenti trattamenti sanzionatori, e
dubita, perciò, che l'equiparazione quoad poenam operata dal
legislatore violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo
comma, Cost..
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare - risolvendo
analoga questione avente ad oggetto l'art. 5 lettera f) e l'art. 6
della medesima legge n. 283 del 1962: sent. n. 99 del 1979 - che le
disposizioni contenute nel testo legislativo anche ora in esame
concernono la "disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande", e che le relative
prescrizioni "tendono a garantire la genuinità, il buon stato di
conservazione, la pulizia, la innocuità delle manipolazioni
consentite, dei prodotti alimentari e impongono, perciò, l'osservanza
di regole, ritenute generalmente valide, alla stregua dell'esperienza e
delle conoscenze tecnico- scientifiche acquisite, al fine di
scongiurare ogni pericolo per la salute. Nello stesso tempo, le norme
in esame vogliono consentire agli organi di vigilanza, ma anche ai
consumatori di conoscere immediatamente e facilmente se le sostanze
alimentari sono state oggetto di manipolazioni... e di quali, per una
scelta consapevole anche in relazione alle condizioni soggettive del
singolo consumatore".
Come con le disposizioni di cui all'art. 5 lettera f) della legge
n. 283 del 1962, così come quelle di cui alla successiva lettera g)
dell'articolo medesimo il legislatore ha fissato ad una soglia
anticipata la tutela penale della salute, senza prendere in
considerazione il pericolo cui concretamente può dar luogo l'impiego
di determinati additivi chimici; pericolo che non discende
automaticamente e necessariamente dal solo fatto che l'uso di uno
specifico additivo non sia stato autorizzato dal Ministro per la
Sanità, con proprio decreto soggetto a revisione annuale, e viceversa
non è escluso, quanto meno, con riferimento ad un soggetto
determinato, dall'uso di un additivo autorizzato.
Le due fattispecie contravvenzionali di cui alla lettera g)
dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 non si pongono, quindi,
reciprocamente in un rapporto di così marcata differente gravità da
far ritenere l'uguale trattamento sanzionatorio viziato da
illegittimità per contrasto con il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3, primo comma, Cost.
3. - Va, in proposito, ribadito che nella materia penale, nella
quale il principio di legalità impone la formulazione di fattispecie
ben definite, ciascuna accompagnata dalla relativa sanzione, il
principio di uguaglianza non può essere inteso nel senso che a
ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte
le altre; ciò specie in un sistema quale il nostro, ispirato alla
preferenza per pene edittali determinate fra un minimo ed un massimo.
Perciò - posto che "la configurazione delle fattispecie criminose
e le valutazioni sulla congruenza fra i reati e le pene appartengono
alla politica legislativa", implicando scelte di valore - soltanto le
"sperequazioni che assumono una tale gravità da risultare radicalmente
ingiustificate" possono concretare un arbitrio del legislatore lesivo
del principio di uguaglianza (sent. n. 26 del 1979).
Quando, come nelle disposizioni di legge denunziate, in vista della
tutela di un medesimo bene, che si vuole realizzata ad una soglia
determinata, vengono presi in considerazione comportamenti diversi, ma
tutti estrinsecantisi nella inosservanza delle prescrizioni poste dal
legislatore a quel fine, non si può certamente ritenere radicalmente
ingiustificata e, per questo, arbitraria la comminatoria di una pena da
determinarsi dal giudice nell'esercizio della propria discrezionalità
(vincolata ex artt. 132 e 133 del codice penale, nonché, ora, ex
artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689) entro gli stessi
limiti minimo e massimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5 lettera g) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Ferrara con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte