Sentenza n. 1/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 16/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l.
lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli
uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici
a favore dei medesimi), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1984
dal Pretore di Trecastagni nel procedimento civile vertente tra Puglisi
Antonio e Comune di Viagrande, iscritta al n. 1213 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 65 bis dell'anno 1985;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Puglisi Antonio, messo di conciliazione, conveniva in giudizio
dinanzi al Pretore di Trecastagni il Comune di Viagrande chiedendone la
condanna al pagamento della giusta retribuzione per il lavoro svolto
come messo della locale conciliazione.
Il Pretore, per una parte della pretesa retribuzione (diritti di
cronologico, di notificazione e di trasferta; l'indennità di
integrazione), sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 : a) in quanto i
diritti di cronologico, di notificazione e di trasferta, spettanti in
misura pari alla metà di quelli spettanti all'ufficiale giudiziario,
apparivano palesemente inadeguati a retribuire il lavoro svolto e ciò
in riferimento all'art. 36 Cost. e all'art. 35, primo comma Cost.; b)
non era giustificabile la disparità di trattamento tra i messi della
conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari che esercitano le
stesse funzioni di notificazione presso uffici diversi e con
promiscuità di competenza (delega del Pretore ai messi di
conciliazione) anche per quanto riguardava l'indennità integrativa,
riconosciuta solo ad essi e ciò in riferimento all'art. 3 Cost..
Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante,
disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di
rito.
L'ordinanza era pubblicata regolarmente nella Gazzetta Ufficiale n.
65 bis dell'anno 1985.
Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato. Premesso che l'ordinanza
non dava conto della rilevanza della questione, nel merito ne rilevava
la infondatezza. Osservava che gli ufficiali giudiziari e i loro
aiutanti hanno lo stato giuridico di impiegato statale e che detta
qualità spiegava l'erogazione del compenso integrativo che aveva la
funzione di garantire loro un minimum retributivo; che, invece, i messi
di conciliazione non erano legati da un rapporto di pubblico impiego
né con il Comune né con l'amministrazione della Giustizia e che le
loro attribuzioni erano di gran lunga di minor portata rispetto a
quelle degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti per cui, stanti
il diverso stato giuridico ed il diverso impegno professionale, era
giustificata la diversità dei sistemi retributivi e il minor
trattamento complessivamente riservato ai messi di conciliazione; che
la insussistenza di un rapporto esclusivo con l'amministrazione rendeva
inutile il richiamo all'art. 36 Cost. che è applicabile al rapporto
autonomo solo quando esso, in riferimento alla complessità dei mezzi,
costituisce unica fonte di sostentamento.
La causa era rimessa, per la decisione, alla camera di consiglio. Considerato in diritto :
Il Pretore di Trecastagni, con l'ordinanza in epigrafe, denuncia
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. del 1
Febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16,
che, per i messi di conciliazione, fissa la misura dei diritti di
cronologico e di notificazione, nonché l'indennità di trasferta nella
metà di quella che spetta agli ufficiali giudiziari con l'esclusione,
peraltro, dell'indennità integrativa, in quanto viola:
a) l'art. 3 Cost. perché, attesa la sostanziale parità di
funzioni di notificazione fra i messi di conciliazione e gli aiutanti
ufficiali giudiziari, il deteriore trattamento riservato ai primi è
privo di ragionevole giustificazione anche perché essi non
percepiscono l'indennità integrativa (ex art. 16 del d.P.R. n.
1229/59);
b) l'art. 35 Cost. perché detta decurtazione non è compatibile
con il generale principio della tutela del lavoro;
c) l'art. 36 Cost. perché l'entità dei compensi, come sopra
determinati, non è conforme ai parametri di equa retribuzione imposti
da tale norma.
Anzitutto la Corte ritiene, in via preliminare, che non si possa
dubitare della rilevanza della questione in quanto risulta
inequivocabilmente che il giudice a quo era chiamato a decidere sulla
pretesa dell'attore a una giusta retribuzione della quale fanno parte i
diritti e l'indennità di cui trattasi. E non poteva emettere la
decisione del giudizio principale indipendentemente dalla decisione
della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale delle
norme da applicare (sent. n. 300/83).
Nel merito la questione non è fondata.
Invero, le due situazioni poste a raffronto, quella cioè dei messi
di conciliazione e quella degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari, non sono né identiche né omogenee per cui la
diversità di trattamento, fatto ai primi dal legislatore, non è
irrazionale.
L'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario hanno
uno status ben determinato e disciplinato da norme apposite e
particolari (D.P.R. 28 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifiche;
legge 11 giugno 1962, n. 546; legge 12 luglio 1975, n. 339).
Sono impiegati dello Stato; conseguono la qualifica e sono immessi
in ruolo a seguito di pubblico concorso articolato su prove scritte ed
orali e le operazioni relative sono svolte da apposita Commissione
nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e presieduta da un
magistrato. Hanno un organico ben determinato e in maniera fissa (art.
101 del T. U. n. 1229/59).
Accanto ai diritti hanno una serie di doveri. Sono sottoposti ad
apposita Commissione di Vigilanza e di disciplina (art. 49 del T. U. n.
1229/59), alla vigilanza del Presidente della Corte d'appello quelli
che operano nel distretto; del Presidente del Tribunale quelli che
operano nel circondario e del Pretore quelli addetti all'ufficio di
Pretura nonché a quella dell'ufficiale giudiziario dirigente. Sono
soggetti a sanzioni disciplinari (art. 60, T. U. n. 1229/59).
Contraggono particolari responsabilità per gli atti del loro ufficio.
Sono retribuiti con un sistema speciale (artt. 122, T. U. n.
1229/59 e segg.) che utilizza i proventi costituiti dai diritti che
sono autorizzati ad esigere ed una percentuale sui crediti recuperati
all'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, sulle somme
introitate dall'erario per la vendita dei corpi di reato.
Le somme introitate ai suddetti titoli sono versate in una cassa
comune e ripartite tra tutti gli ufficiali giudiziari, al netto delle
detrazioni.
Hanno diritto all'indennità di trasferta per gli atti compiuti
fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede (art 133, T.U. n.
1229/59).
Hanno poi diritto ad una indennità integrativa a carico
dell'erario (art. 148, T. U. n. 1229/59) nel caso in cui, con la
percezione dei diritti, al netto del due per cento delle spese di
ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non vengano a
percepire uno stipendio iniziale pari a quello previsto per il
personale appartenente alla sesta qualifica funzionale.
Tale importo è elevato in relazione all'anzianità di servizio
maturata dall'ufficiale giudiziario ed all'ammontare dello stipendio
spettante ai detti dipendenti di pari anzianità di servizio.
Anche gli aiutanti ufficiali giudiziari (artt. 160 e segg. T. U.
n. 1229/59) hanno uno status bene determinato. Sono anche essi
impiegati dello Stato ed assunti in servizio a seguito di pubblico
concorso su prove scritte ed orali, le cui operazioni sono svolte da
una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia.
Sono retribuiti (art. 167, T. U. n. 1229/59): a) mediante i
proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi
postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, dai diritti
di chiamata di causa; b) con la terza parte della percentuale sul
recupero dei crediti erariali spettanti agli ufficiali giudiziari che,
quindi, hanno detta quota a loro carico. Essi ripartiscono tra loro in
quota eguale i detti proventi, diritti e percentuale, al netto delle
spese di ufficio e dell'importo del trattamento economico da
corrispondere a quelli in soprannumero.
Spetta anche agli aiutanti (art. 169, T. U. n. 1229/59)
l'indennità integrativa a carico dell'erario nel caso in cui, con i
diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e
del dieci per cento per la tassa erariale, non percepiscono lo
stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta
qualifica funzionale.
Tale importo è progressivamente elevato in relazione alla
anzianità di servizio maturata dall'aiutante, all'ammontare dello
stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di
pari anzianità di servizio.
Va infine notato che anche ai coadiutori spettano dei proventi
costituiti, tra l'altro, dal diritto di cronologico, dal diritto di
copia e dal diritto di chiamata di causa e il dirigente dell'ufficio
provvede alla ripartizione (art. 177, T.U. n. 1229/59).
I messi di conciliazione, invece, sono nominati dal Presidente del
Tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica; sono scelti tra
persone dipendenti dal Comune o tra altre persone che, residenti nel
luogo, diano garanzie di capacità e moralità (art. 249, R.D. 28
dicembre 1924, n. 2271; art. 9, l. 25 giugno 1940, n. 763; art. 28,
R.D. 30 gennaio 1941, n.12). Svolgono la loro attività sotto la
sorveglianza del conciliatore (artt. 256, 258 del R.D. n. 2271 del
1924 e art. 9, R.D. n. 12 del 1941).
Per quanto riguarda l'onere economico e l'organizzazione del
servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le spese
obbligatorie per il funzionamento degli uffici di conciliazione (art.
91, T.U. com. e prov.); che le somme riscosse per i diritti di
cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, sono devolute
ai comuni e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione,
ivi compreso il pagamento dei compensi ai messi.
Per quanto riguarda lo status dei messi di conciliazione, nulla
quaestio per i dipendenti del Comune che sono già legati ad esso da un
rapporto di lavoro o di impiego.
Per i non dipendenti, invece, il rapporto che, in ogni caso, si
instaura con il Comune - per cui trattasi di rapporto di impiego
pubblico - in astratto può configurarsi come svolto tanto in regime di
autonomia quanto in regime di subordinazione.
E la qualificazione dipende dal suo concreto atteggiarsi.
In via generale si ritiene che, negli uffici con scarso indice di
lavoro, il messo svolge attività lavorativa molto limitata,
consistente nella notificazione di pochissimi atti, oltre la
conseguente e scarsissima opera accessoria di registrazione. Egli,
quindi, sarà impegnato saltuariamente ed occasionalmente; non potrà
avere vincoli di rilievo ma godrà certamente di piena autonomia di
organizzazione.
Invece, negli uffici di maggiore dimensione, nei quali può
accadere che vi sia una massa di atti da compiere, tali da richiedere
un impegno quotidiano e continuativo, si rende necessario l'intervento
di un capo al quale competerà la responsabilità organizzativa e
funzionale dell'ufficio con i correlativi poteri di distribuzione del
lavoro e di emanazione di direttive vincolanti per il messo le cui
energie lavorative attueranno, quindi, una collaborazione nell'ufficio
di appartenenza e determineranno il suo inserimento nello stesso, onde
la configurabilità di rapporto di lavoro subordinato.
Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi
che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella
dell'ufficiale giudiziario.
Mentre l'ufficiale giudiziario non può compiere alcun altro
lavoro, così come, di regola, qualunque altro impiegato dello Stato,
il messo, se dipendente comunale, svolge il suo lavoro abituale al
Comune e solo accessoriamente e saltuariamente quello di messo comunale
e, comunque, sarà retribuito come impiegato comunale ed avrà come
accessori, proventi, diritti ed indennità di trasferta.
Invece, se non dipendente comunale, potrà svolgere altro lavoro.
In ogni caso ha una responsabilità molto limitata che,
generalmente, si fa risalire al Comune.
Inoltre, per quanto riguarda l'entità dei proventi e dei diritti,
si deve anche considerare che essi sono percepiti nella totalità dal
solo messo di conciliazione, mentre per gli ufficiali giudiziari e gli
aiutanti, per i quali normalmente costituiscono la retribuzione, sono
divisi con i vari appartenenti all'ufficio e, per quanto riguarda il
diritto di cronologico, anche con i coadiutori.
Trova quindi ragionevole giustificazione ed è razionale il diverso
trattamento fatto ai messi di conciliazione rispetto agli ufficiali
giudiziari per quanto riguarda i diritti di cronologico e di
notificazione, mentre i diritti di trasferta sono ridotti proprio
perché essi si svolgono in spazi molto limitati e non certo a notevole
distanza.
Per quanto riguarda l'indennità integrativa, essa viene
corrisposta solo se le somme costituenti la retribuzione sono di
entità inferiore allo stipendio rispettivamente del sesto livello
funzionale per gli ufficiali giudiziari e del quarto livello funzionale
per gli aiutanti. Ed in ogni caso è corrisposta per la differenza tra
le somme percepite come diritti e stipendio pari alle suddette
qualifiche funzionari.
Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la
corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità
integrativa stante il diverso status professionale e lo speciale
sistema retributivo previsto solo per gli ufficiali giudiziari e gli
aiutanti.
Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le
notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni
di legge (L. 20 novembre 1982, n. 890), costituiscono il mezzo
ordinario e generale di notificazione, mentre quelle a mezzo ufficiale
giudiziario o aiutante o messo di conciliazione costituiscono ormai un
mezzo eccezionale.
Non sussiste nemmeno la denunciata violazione dell'art. 36 Cost..
Invero, i detti diritti e l'indennità di trasferta costituiscono
solo una componente della retribuzione, cioè una esigua parte,
evidentemente la meno rilevante. E questa Corte ha più volte deciso
che l'art. 36 non si applica alle singole componenti della retribuzione
ed alle prestazioni accessorie e che per accertare la legittimità
della retribuzione del lavoratore occorre fare riferimento all'intera
retribuzione nel suo complesso (sentt. n. 227/82; n. 229/83; n.
176/80).
Infine, non sussiste violazione dell'art. 35 Cost..
Invero, il detto art. 35 enuncia solo un principio generale di
garanzia del lavoro mentre è demandata al legislatore, in concreto, la
disciplina per la protezione delle varie forme di attività lavorative,
nei limiti del rispetto dei criteri di ragionevolezza (sent. n.
128/83).
Trattasi di una norma di principio che non appresta alcuna
ulteriore e specifica tutela al lavoratore (sent. n. 189/82).
Pertanto, la questione sollevata, per tutti i profili denunciati,
risulta essere infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla
legge 3 febbraio 1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte