Sentenza n. 1/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/01/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n.
2, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996
dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Piseroni
Giampiero e il fallimento Oldin S.p.a. iscritta al n. 81 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo
avente ad oggetto l'accertamento della natura privilegiata di un
credito dell'opponente, il tribunale di Milano, con ordinanza del 5
dicembre 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione - guestione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile nella parte in cui non
accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le
retribuzioni del prestatore d'opera non intellettuale dovute per gli
ultimi due anni di prestazione.
In particolare, il tribunale rimettente premette che il ricorrente
aveva lavorato alle dipendenze della società fallita sino al 1993
con la qualifica di direttore commerciale e che, successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, aveva continuato a
prestare la sua attività a favore della stessa società, sulla base
di un contratto d'opera, curando in particolare la "preparazione
delle offerte" e la "promozione commerciale". Attività che, secondo
il rimettente, in quanto di natura gestoria, non potrebbero essere
ricomprese nella previsione della norma di cui all'art. 2751-bis, n.
2, cod. civ.
2. - Il giudice a quo ritiene, altresi, che la pretesa di
collocazione preferenziale del credito azionata dall'opponente non
potrebbe trovare accoglimento in base alla disciplina vigente. E ciò
per la natura eccezionale della norma di cui all'art. 2751-bis, n. 2,
cod. civ. (rispetto al principio generale della par condicio
creditorum) che ne precluderebbe l'applicazione oltre i casi in essa
considerati (art. 14 disp prel. cod. civ.).
La disparità di trattamento dei prestatori d'opera che ne
discenderebbe a seconda della natura, intellettuale o non
intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sarebbe, ad avviso
del rimettente, priva di razionale giustificazione, oltre che lesiva
della tutela del lavoro. Con conseguente violazione degli artt. 3 e
35 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione
- dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., nella parte in cui non
accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti del prestatore
d'opera non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli
ultimi due anni di prestazioni, sia per l'irragionevole disparità di
trattamento che la norma determina tra i prestatori d'opera a seconda
della natura, intellettuale o non intellettuale, dell'opera o del
servizio prestato, sia per la violazione del principio della tutela
del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
2. - La questione è fondata.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(anche in considerazione del carattere politico-economico delle
scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di
dati crediti) è possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una
specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza
della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella
cui la causa di prelazione è riferita. Non è invece consentito
utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre,
sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un
determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con
strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la
tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di
quelli preesistenti (sentenza n. 84 del 1992).
In applicazione degli enunciati principi, questa Corte ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del mancato riconoscimento della natura privilegiata dei crediti
riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori d'opera non
intellettuale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione, adducendo quale tertium comparationis della denunciata
disparità di trattamento unicamente la garanzia prevista dal n. 5
dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dell'imprenditore
artigiano, e non anche quella contemplata dal precedente n. 2 in
favore del prestatore d'opera intellettuale (sentenza n. 40 del
1996). La diversità, premessa dallo stesso rimettente, della figura
del prestatore d'opera rispetto a quella dell'imprenditore artigiano
è stata ritenuta, infatti, preclusiva di uno scrutinio di
costituzionalità che proprio nell'omogeneità delle fattispecie
poste in comparazione all'interno di una specifica norma attributiva
di un privilegio rinviene, come si è detto, la sua esclusiva ragione
giustificativa.
3. - La questione di costituzionalità del mancato riconoscimento
del privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le
retribuzioni di tutti i prestatori d'opera viene ora riproposta
assumendo quale tertium comparationis la garanzia contemplata dal n.
2 dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dei professionisti
e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale. Norma quest'ultima
che, mentre è pacificamente ritenuta applicabile a tutte le
prestazioni d'opera intellettuale, non può, invece, per il principio
di tassatività delle cause di prelazione, ricomprendere anche le
prestazioni d'opera non intellettuale.
La disparità di trattamento che, quanto alla garanzia della
retribuzione, si viene in tal modo a determinare tra prestatori
d'opera intellettuale e non intellettuale, risulta, come osservato
dall'unanime dottrina, palesemente irragionevole, attesa
l'omogeneità delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a
confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato
dall'art. 2222 cod. civ.
Sotto un diverso aspetto, la rilevata disparità emerge, sia pure
indirettamente, dal raffronto della disposizione denunciata con
quella di cui al n. 1 dell'art. 2751-bis del codice civile
riguardante i crediti dei lavoratori subordinati, per i quali la
garanzia è accordata indipendentemente dalla natura, intellettuale o
non intellettuale, dell'attività svolta. Conclusivamente, la norma
denunciata, riconoscendo il privilegio generale sui mobili ai crediti
(riguardanti le retribuzioni) dei prestatori d'opera intellettuale e
non anche a quelli, di eguale natura, dei prestatori d'opera non
intellettuale, si pone in insanabile contrasto con l'art. 3 della
Costituzione e deve, pertanto, essere resa conforme alla Costituzione
mediante l'eliminazione dell' aggettivo "intellettuale" in quanto
limitativo dell'ambito del privilegio.
Resta assorbita ogni altra censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2,
del codice civile limitatamente alla parola "intellettuale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte