Sentenza n. 10/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76legge 20/1973
- art. 81legge 20/1973
- art. 36legge 11/1974
- art. 39legge 11/1974
- art. 40legge 20/1973
- art. 72legge 20/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale: a) degli
articoli 40 e 72 della legge della Regione Lazio 29 maggio 1973, n. 20,
nonché degli artt. 76, comma sesto, e 81, commi terzo, quarto e sesto,
della legge medesima, come modificata dalla legge regionale 29 maggio
1973, n. 21; b) dell'art. 36, commi secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto, della legge della Regione Campania 16 marzo 1974, n. 11, come
modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52,
nonché dell'art. 39, commi primo, secondo e terzo, della detta legge
regionale n. 11/1974, promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 3 ordinanze emesse il 18 febbraio 1976 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Billi Livio
ed altri, Costantini Maurizio, D'Ambrosio Antonio, Zattella Antonio ed
altri e Ventola Vito contro la Regione Lazio, iscritte ai nn. 592, 593
e 594 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 281 e 288 del 20 e del 27 ottobre 1976;
2) ordinanza emessa il 23 marzo 1976 dal Tribunale amministrativo
regionale della Campania sul ricorso proposto da Amoroso Aldo contro la
Regione Campania, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29
settembre 1976;
Visti gli atti di costituzione di Ventola Vito e Amoroso Aldo e
delle Regioni Lazio e Campania;
udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi gli avvocati Aldo Piras e Antonio Luigi Paoletti, per
Ventola, l'avv. Sergio Panunzio, per Amoroso, e l'avv. Giuseppe
Abbamonte, per le Regioni Lazio e Campania.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tre contemporanee ordinanze - emesse il 18 febbraio 1976 -
il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 72 della
legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio, nonché degli artt.
76, sesto comma, ed 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge
medesima, così come modificati dalla legge regionale 29 maggio 1973,
n. 21. I tre giudizi erano stati introdotti da numerosi ricorsi di ex
dipendenti dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dei lavori
pubblici, della sanità, trasferiti alla Regione Lazio ed inquadrati
nei ruoli dell'Amministrazione regionale con le "qualifiche funzionali
" di "funzionario direttivo", di "collaboratore" oppure di
"assistente", secondo le diverse ipotesi. Tutti i ricorrenti deducevano
l'illegittimità dei rispettivi decreti di inquadramento, lamentando di
essere stati immessi nei ruoli regionali con il riconoscimento della
sola anzianità maturata e non anche delle posizioni già raggiunte
nell'Amministrazione dello Stato, alla medesima stregua di altri
dipendenti "con qualifica iniziale". Ma il tribunale ha ritenuto che i
decreti di inquadramento avessero applicato rettamente le leggi
regionali n. 20 e n. 21 del 1973; ed ha però messo in dubbio, sotto
vari aspetti, la legittimità delle stesse norme legislative in
questione.
In primo luogo, nelle ordinanze di rimessione si prospetta la
lesione dell'art. 3 Cost. da parte dell'art. 81, terzo, quarto e sesto
comma, della ricordata legge regionale n. 20, modificata dalla legge
regionale n. 21 del 1973: dal momento che, in forza di tali norme,
"tutti i pubblici dipendenti della stessa carriera e con pari
anzianità subiscono" - si afferma - "identico trattamento all'atto
dell'inquadramento, senza alcuna differenziazione in relazione alla
qualifica già rivestita nel ruolo di provenienza", così violando il
principio costituzionale che vieta di trattare egualmente situazioni
diverse. L'irrazionalità delle norme impugnate sarebbe anzi
accentuata dalla previsione dell'art. 81, sesto comma, per cui i
dipendenti muniti di titolo di studio superiore ovvero che abbiano
svolto per almeno quattro anni mansioni superiori sono inquadrabili
"nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza",
venendo in tal modo preposti ai dipendenti meno anziani ma più
qualificati. Né le conseguenti ingiustizie di ordine economico
sarebbero sanate dall'art. 81, decimo comma: poiché il mantenimento
del trattamento superiore già eventualmente goduto presso
l'amministrazione di provenienza esaurirebbe ben presto la propria
funzione, del resto marginale, per effetto dell'"ordinaria progressione
economica".
In secondo luogo, l'art. 81 violerebbe anche gli artt. 35 e 36
Cost., negando "il giusto riconoscimento alla qualità del lavoro", che
nel pubblico impiego sarebbe viceversa assicurata da qualifiche tali da
consentire "la migliore valutazione dei meriti e delle capacità
individuali". In terzo luogo, le norme impugnate sarebbero inoltre in
contrasto con l'art. 117, nonché con l'ottava disp. trans. Cost. Il
giudice a quo sostiene, infatti, che il livellamento del personale
proveniente da una medesima carriera non si armonizzerebbe con il
principio della salvaguardia delle "posizioni di carriera ed economiche
già acquisite ... nel ruolo statale di provenienza", affermato dai
decreti legislativi del 14-15 gennaio 1972, in vista del primo
trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a
statuto ordinario. A sua volta, attribuendo al personale trasferito la
qualifica superiore a quella goduta all'atto del trasferimento (con
l'alternativa di cinque aumenti periodici di stipendio, ma
limitatamente ai soli dipendenti che avessero raggiunto il vertice
della propria carriera), l'art. 68 del d.P.R. n. 748 del 1972
confermerebbe - secondo le ordinanze di rimessione - che la
legislazione regionale deve tener ferme le mansioni già svolte dal
personale proveniente dalle amministrazioni statali, conservando a
ciascuno la posizione spettantegli rispetto ai dipendenti della stessa
carriera, senza dunque operare gli ingiustificati "scavalcamenti" resi
possibili dalla legislazione regionale del Lazio.
In quarto luogo, del resto, le stesse norme regionali di principio
in materia di rapporto d'impiego potrebbero considerarsi lesive
dell'art. 117 Cost. Premessa una sintetica motivazione sulla rilevanza
di tali questioni, in quanto pregiudiziali rispetto a quelle già
sollevate, il giudice a quo sostiene anzitutto che nell'"attuale
assetto della corrispondente legislazione statale" sarebbe fondamentale
la valutazione del merito ai fini dell'avanzamento; laddove l'art. 76,
sesto comma, della legge regionale n. 20, modificato dalla legge n. 21
del 1973, non prevederebbe "un accertamento specifico ed imparziale del
merito" stesso, poiché subordinerebbe la progressione economica ai
soli giudizi annuali di merito o di non demerito, per di più espressi
"da titolari di organi elettivi o da funzionari ... legati ai primi da
un rapporto fiduciario". Inoltre, il TAR del Lazio osserva che il
sistema statale, in antitesi a quello regionale, si ispira al principio
dell'"articolazione delle carriere in qualifiche". Nonché con l'art.
117 Cost., la previsione di qualifiche uniche per ciascuna carriera,
contenuta nell'art. 40 della legge regionale n. 20 del 1973, si
porrebbe d'altronde in contrasto con l'art. 49, secondo comma, lett.
b), dello Statuto della Regione Lazio, che richiede invece l'adozione
di "qualifiche funzionali", esigendo con ciò stesso - secondo il
giudice a quo - "una determinazione di mansioni sufficientemente
specifica" e non "l'artificiosa riduzione ad unità di mansioni
notevolmente diverse fra loro".
Da ultimo, non operando una "sufficiente specificazione delle
funzioni", gli artt. 40 e 72 della legge regionale n. 20 del 1973, come
pure i citati artt. 76, sesto comma, ed 81, terzo, quarto e sesto
comma, contrasterebbero anche con le esigenze di "buon andamento" e
"d'imparzialità dell'amministrazione", sancite dal primo e dal secondo
comma dell'art. 97 Cost. Da un lato, infatti. l'individuazione delle
responsabilità presupporrebbe mansioni ben specificate. D'altro lato,
l'efficienza dell'apparato amministrativo richiederebbe "un adeguato
sistema di incentivi, morali o economici", che invece sarebbero stati
trascurati - illegittimamente - da parte del legislatore regionale.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione
Lazio, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza di tutte le
questioni predette. Nell'atto di costituzione, come pure in una
successiva memoria, si osserva anzitutto che non sarebbe possibile,
data la sostanziale diversità di strutture e di compiti che
sussisterebbe fra Regioni e Stato, un confronto fra il trattamento dei
dipendenti trasferiti all'Amministrazione regionale e quello dei
dipendenti rimasti inquadrati nell'Amministrazione statale. Né
comporterebbe un'illegittima disparità di trattamento la circostanza
che, nell'ambito delle singole qualifiche funzionali, affatto diverse
da quelle statali, spetti ai dipendenti regionali un identico
trattamento (salva la varia anzianità di servizio); tanto più che il
regime giuridico ed economico dei dipendenti stessi sarebbe "nettamente
più favorevole" di quello spettante ai dipendenti dello Stato.
Del pari, la Regione Lazio esclude che gli artt. 35 e 36 Cost.
richiedano trattamenti differenziati dei lavoratori, "secondo una
estesa articolazione gerarchica delle carriere". Basterebbe al
contrario - ciò che il TAR non contesta - che il trattamento economico
dei dipendenti regionali risulti adeguato alla quantità e qualità del
lavoro svolto.
Così pure, migliorando alquanto le posizioni economiche e di
carriera dei dipendenti trasferiti, la legislazione regionale avrebbe
scrupolosamente rispettato principi fondamentali della legislazione
statale vigente in materia. Né, d'altra parte, sarebbe sostenibile che
il pubblico impiego regionale sia strutturato in contrasto con l'art.
117 Cost., dal momento che non si potrebbe imporre alle leggi locali
una pedissequa uniformità rispetto alla corrispondente normativa dello
Stato.
Quanto infine all'art. 97 Cost., la difesa regionale afferma che il
sistema della qualifica funzionale non sarebbe difforme bensì più
conforme ai canoni costituzionali, che non il sistema tradizionale
della "strutturazione rigidamente gerarchica delle carriere".
3. - Si è costituito in giudizio anche il ricorrente Vito Ventola,
chiedendo viceversa che la Corte accolga le impugnative del giudice a
quo. Nella prospettiva delle ordinanze di rimessione, il ricorrente
ribadisce che il sistema delle qualifiche funzionali "è fonte di
sperequazioni e trattamenti ingiusti, sia perché lesivo per alcuni
delle posizioni di carriera... già acquisite, ... sia perché
irrazionalmente vantaggioso per altri": donde una congiunta violazione
degli artt. 3, 35 e 36 Cost. Corrispondentemente, tale sistema verrebbe
ad incidere in modo negativo sul corretto andamento degli uffici
regionali; e non si conformerebbe ai principi fondamentali, desumibili
dalla legislazione dello Stato, della "valutazione del merito
comparativo nell'ambito del pubblico impiego", nonché della
"conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite",
anche in occasione dei passaggi ad altre amministrazioni.
4. - Con ordinanza del 23 marzo 1976, il tribunale amministrativo
regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 36, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
comma, e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge 16 marzo 1974,
n. 11, della Regione Campania, così come modificata dalla legge
regionale 9 settembre 1974, n. 52.
Chiamato a pronunciarsi su un ricorso del dipendente regionale Aldo
Amoroso, già geometra capo presso l'Amministrazione statale dei lavori
pubblici e quindi inquadrato nel livello di concetto del personale di
ruolo della Regione Campania, il giudice a quo ha rilevato
preliminarmente che l'impugnato decreto di inquadramento aveva fatto
una corretta applicazione dell'art. 36 della legge regionale n. 11 del
1974 e successive modificazioni. Per altro, il tribunale ha quindi
preso in esame le eccezioni di legittimità costituzionale della
disciplina predetta, avanzate dallo stesso ricorrente. E dopo aver
ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità
sollevata in riferimento all'art. 117 ed alla ottava disp. trans.
Cost. (dato che i decreti legislativi di primo trasferimento si
limiterebbero ad enunciare il divieto di una reformatio in peius del
trattamento economico e normativo dei dipendenti statali trasferiti
alle Regioni ordinarie e dato che nessuno dei dipendenti stessi
potrebbe pretendere "di continuare ad esercitare le identiche mansioni
già esercitate presso l'amministrazione di provenienza ed a conservare
la stessa qualifica e lo stesso titolo che deteneva nel ruolo
precedente"), ha considerato rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale delle ricordate norme
regionali sull'inquadramento, in relazione agli artt. 3, primo comma,
35, primo comma, 97, primo e secondo comma, della Costituzione.
Per prima cosa, nell'ordinanza di rimessione vien fatto notare che
i vari livelli di inquadramento del personale regionale non sono a loro
volta articolati in qualifiche, ma implicano solo uno "sviluppo
orizzontale"; sicché "non può impedirsi" - in contrasto con il
principio costituzionale di eguaglianza - "che l'impiegato già di
qualifica più elevata venga a trovarsi in una posizione deteriore
rispetto ad altro impiegato già di qualifica inferiore e tuttavia con
una maggiore anzianità di servizio, con ovvie ripercussioni non solo
sul trattamento economico ma anche sulla posizione in carriera...".
Del pari, sarebbe anche violato il principio della "tutela del
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni", sancito dall'art. 35
Cost.: dal momento che verrebbero completamente disattesi "capacità e
meriti del personale transitato nei ruoli regionali".
Ancora, mancando in essa "ogni accenno alle attribuzioni ed alle
responsabilità corrispondenti all'anzianità presa a base per la
definizione dello status di ciascun impiegato", la normativa regionale
di inquadramento renderebbe possibile "una irrazionale distribuzione di
personale in carriere e qualifiche, incompatibile con le finalità che
l'art. 97 Cost. assegna al potere di organizzazione dei pubblici
uffici". Ed anzi la legittimità di tale normativa sarebbe tanto più
dubbia, in quanto vi è previsto l'inquadramento, nel livello
immediatamente superiore a quello di appartenenza, del personale di
ruoli atipici ovvero in possesso di titolo di studio superiore, nonché
del personale che abbia svolto mansioni della carriera superiore
(accanto ad ulteriori benefici per il personale direttivo dei disciolti
centri INAPLI, ENALC ed INIASA).
5. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione
Campania, eccependo anzitutto che il giudice a quo non avrebbe valutato
la rilevanza della questione sollevata: non considerando che il
ricorrente aveva beneficiato, per effetto dell'impugnato inquadramento,
di un trattamento economico di gran lunga superiore a quello goduto
quale dipendente dello Stato.
Nel merito, la difesa regionale contesta che le norme regionali in
discussione abbiano trascurato di determinare mansioni e qualifiche del
personale della Regione; e, più in generale, sostiene la superiorità
del sistema delle qualifiche funzionali, in quanto "basato sul lavoro
di gruppo e non sui livelli e rapporti gerarchici", rispetto al
pubblico impiego di stampo tradizionale. In ogni caso, i ruoli
regionali non implicherebbero "alcun indiscriminato capovolgimento di
situazioni soggettive, poiché non essendo stati stabiliti in alcun
modo vincoli di subordinazione scaturenti dall'anzianità, non può
ipotizzarsi" - afferma la memoria regionale - "una precedenza nella
carriera che derivi dagli aumenti periodici". D'altronde, si aggiunge,
nell'inquadramento sarebbe stata comunque evitata la reformatio in
peius del trattamento del personale trasferito. Né si potrebbe
sostenere che il principio di eguaglianza comporti "una
cristallizzazione degli status dei dipendenti nei rapporti tra gradi e
qualifiche, attraverso una sorta di insensibilità ai mutamenti dei
criteri di organizzazione degli uffici".
Sulla base di analoghe argomentazioni, la difesa regionale esclude
altresì la violazione dell'art. 97 Cost.: il quale non garantirebbe
affatto l'ordinamento gerarchico del pubblico impiego, ma solamente "la
determinazione delle sfere di competenza e la responsabilità dei
funzionari".
6. - A sostegno delle tesi svolte nell'ordinanza di rimessione, è
invece intervenuto il ricorrente Aldo Amoroso.
Nella sua memoria illustrativa il ricorrente osserva,
preliminarmente, che la rilevanza della presente questione di
legittimità costituzionale sarebbe stata ampiamente dimostrata dal TAR
per la Campania, attraverso l'individuazione degli effetti dannosi
derivati dall'impugnato decreto di inquadramento. Quanto poi al merito
della questione stessa, il ricorrente insiste sull'irrazionalità della
disciplina regionale in discussione, che avrebbe portato ad un
"livellamento in basso" o addirittura ad un capovolgimento delle
posizioni già acquisite presso l'amministrazione dello Stato, con
l'attribuzione di trattamenti deteriori nei confronti di quelli
assegnati ai dipendenti già statali più anziani, che pure rivestivano
qualifiche inferiori, come pure di altri dipendenti privilegiati per la
loro provenienza da ruoli atipici ovvero per i loro titoli di studio.
Anche a prescindere dalla violazione dei principi fondamentali cui
s'informa la legislazione dello Stato, il ricorrente conclude,
pertanto, nel senso della fondatezza della questione sollevata, in
riferimento a tutti i parametri costituzionali indicati dal giudice a
quo.
7. - Nella pubblica udienza, le parti costituite hanno ribadito ed
approfondito le rispettive argomentazioni. La difesa della Regione
Campania ha inoltre richiesto che la Corte acquisisca il testo del più
recente accordo nazionale sul trattamento del personale delle Regioni. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi dai tribunali amministrativi regionali per
il Lazio e per la Campania si prestano ad essere riuniti, poiché in
tutte le ordinanze di rimessione si sollevano questioni di legittimità
concernenti una serie di norme legislative regionali sullo stato
giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti di amministrazioni
statali trasferiti alle Regioni, assumendo che ai ricorrenti
spetterebbero benefici maggiori o diversi, rispetto a quelli che sono
stati loro attribuiti dai relativi decreti di inquadramento.
Tuttavia, le argomentazioni svolte nelle varie ordinanze, al pari
delle conclusioni cui pervengono i due tribunali, differiscono alquanto
per le loro prospettive e per la loro ampiezza. Infatti il tribunale
amministrativo regionale per la Campania ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle eccezioni di parte che deducevano la violazione
dell'art. 117 nonché dell'VIII disp. trans. Cost., proponendo invece
la questione di legittimità della disciplina regionale
sull'inquadramento e sul trattamento del personale trasferito da altre
amministrazioni (con particolare riguardo all'art. 36 della legge della
Regione Campania 16 marzo 1974, n. 11 , come modificato dall'art. 3,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge regionale 9
settembre 1974, n. 52, ed all'art. 39, primo, secondo e terzo comma,
della predetta legge regionale n. 11), per violazione degli artt. 3,
primo comma, 35, primo comma, e 97, primo e secondo comma, della
Costituzione. Viceversa il tribunale amministrativo regionale per il
Lazio ha non soltanto impugnato le norme sulla tabella organica e
sull'inquadramento del personale nei ruoli organici regionali (artt. 72
ed 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge della Regione Lazio 29
maggio 1973, n. 20, come modificata dalla contemporanea legge regionale
n. 21), in riferimento agli artt. 3,35,36 e 97, primo e secondo comma;
ma ha sollevato la questione di legittimità dello stesso art. 81 come
pure di altre norme regionali costituenti - secondo il giudice a quo -
"il presupposto della disciplina dell'inquadramento" (artt. 40 e 76,
sesto comma, della legge regionale n. 20 del 1973), per contrasto con
l'art. 117 Cost., con l'ottava disposizione transitoria costituzionale,
con l'art. 49, secondo comma, lett. b), dello Statuto della Regione
Lazio; ed ha nuovamente invocato l'art. 97, primo e secondo comma,
della Costituzione, per sostenere l'illegittimità degli artt. 40 e 76,
sesto comma, della legge regionale n. 20 del 1973.
2. - Fra tutti questi motivi d'impugnazione, giova far precedere
l'esame delle censure che assumono la violazione di limiti propri delle
leggi regionali, quali i principi fondamentali stabiliti o comunque
desumibili dalle leggi dello Stato, le specifiche norme legislative
statali sul passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato stesso, l'ulteriore principio dettato dallo Statuto della Regione
Lazio in tema di "qualifiche funzionali": sia perché tali censure sono
formulate in termini così comprensivi da assorbire ogni altra
questione di legittimità delle norme laziali impugnate, qualora
venissero accolte dalla Corte; sia perché, d'altro lato, la
valutazione del loro fondamento consente di fissare alcune premesse,
utili per meglio analizzare le altre questioni proposte da entrambi i
giudici a quibus.
Ora, il tribunale amministrativo regionale per il Lazio deduce
anzitutto che la salvaguardia delle "posizioni di carriera ed
economiche già acquisite al momento del passaggio" dei dipendenti
statali trasferiti alla Regione - secondo una clausola ricorrente nei
decreti di primo trasferimento delle funzioni amministrative statali
alle Regioni di diritto comune, a cominciare dall'art. 8, primo comma,
del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1 - sarebbe attuativa di un "precetto
... implicito" nell'ottava disposizione transitoria costituzionale. Pur
fermo restando che previsioni legislative del genere non garantiscono
al personale trasferito sviluppi di carriera analoghi a quelli
peculiari dei ruoli originari, il giudice a quo ritiene dunque "che la
legislazione regionale sia tenuta a conservare al personale proveniente
dalle Amministrazioni statali il tipo di mansioni inerenti alla
qualifica già rivestita e la conseguente posizione rispetto ai
dipendenti della stessa carriera". Per contro, l'inquadramento operato
dall'art. 81 della legge regionale n. 20 del 1973 (come modificato, in
pari data, dalla legge regionale n. 21) livellerebbe le posizioni
medesime, senza tenerle in alcun conto, ed anzi produrrebbe - nei
rapporti fra i vari dipendenti interessati - "scavalcamenti" non
giustificati: vanificando, oltre tutto, i benefici previsti dall'art.
68 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, per cui gli impiegati statali
trasferiti alle Regioni a statuto ordinario si sono visti attribuire,
"con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento...,
la promozione alla qualifica superiore" (salva l'alternativa di "cinque
aumenti periodici di stipendio", per i dipendenti che rivestissero già
"la qualifica terminale della rispettiva carriera").
Posta in questi termini, la censura non è fondata.
Per prima cosa, si potrebbe notare che il giudice a quo presuppone,
ma senza dimostrarlo, che la conservazione delle "posizioni di
carriera" già proprie dei dipendenti statali trasferiti alle Regioni
di diritto comune sia costituzionalmente imposta dall'ottava
disposizione transitoria, per sé considerata: laddove è ben noto che
il testo costituzionale si limita, su questo punto, ad affidare ad
apposite "leggi della Repubblica" la disciplina del "passaggio" dei
funzionari e dipendenti dello Stato; che, d'altra parte, nessun accenno
alla necessaria salvaguardia delle relative posizioni di carriera si
ritrova nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base del
quale il Governo ha regolato, con decreti aventi valore di legge
ordinaria, il primo trasferimento delle funzioni e del personale
statale alle Regioni; e che, finalmente, nell'art. 124 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, al personale coinvolto nella seconda operazione di
trasferimento sono state "fatte salve le posizioni economiche
rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza", con una
significativa obliterazione delle posizioni di carriera.
Ai fini del presente giudizio, basta però rilevare che le clausole
dei decreti di primo trasferimento, quanto alle posizioni di carriera
ed economiche spettanti al personale trasferito, hanno formato
l'oggetto - da parte del tribunale amministrativo regionale per il
Lazio - di un'interpretazione eccessivamente estensiva. Come ha
giustamente notato in proposito il tribunale amministrativo regionale
per la Campania, le clausole in questione perseguono unicamente la
"transitoria esigenza di evitare una reformatio in peius dello status
dei dipendenti statali" interessati. Del resto, è questa
l'interpretazione che meglio si armonizza con l'autonomia legislativa
regionale, costituzionalmente garantita, su quella componente
dell'"ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione", che è rappresentata dallo stato giuridico e dal
trattamento economico del corrispondente personale. Caricata di
significati ulteriori e trasformata in un vincolo permanente anziché
transitorio, la conservazione delle "posizioni di carriera" finirebbe
per rendere impossibile un'organica disciplina dello stato giuridico
dei dipendenti regionali, dando invece luogo ad una composita e
poliedrica legislazione di risulta, inevitabilmente modellata sui vari
stati giuridici delle varie amministrazioni ed istituzioni di
provenienza del personale trasferito: con la grave conseguenza di
pregiudicare per un indefinito periodo di tempo, non solo il
trattamento del personale stesso, ma l'assetto ed il funzionamento
degli uffici regionali.
Per risolvere negativamente la questione proposta dal giudice a
quo, è dunque sufficiente constatare che - in base all'art. 81, terzo
comma, della legge n. 20/1973 della Regione Lazio (riprodotto dal
quinto comma del nuovo testo contenuto nella legge n. 21) -
l'"assegnazione" del personale trasferito è stata operata con riguardo
"alla qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza
all'atto dell'inquadramento": assicurando a tali dipendenti, non certo
l'identità delle posizioni conseguenti al loro inquadramento nei ruoli
regionali rispetto alle posizioni originarie, ma quel tanto di
equivalenza fra le posizioni stesse che era consentita dalle peculiari
caratteristiche dell'ordinamento e della strutturazione degli uffici
regionali, risultanti dalla parte seconda della legge n. 20. Quanto poi
al trattamento economico, né i ricorrenti né il tribunale
amministrativo regionale per il Lazio affermano che i dipendenti dello
Stato trasferiti alla Regione siano stati svantaggiati nei confronti
del corrispondente personale rimasto inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni statali. Anche i benefici previsti dall'art. 68 del
d.P.R. n.748 del 1972, sebbene riferiti a qualifiche ben diverse da
quelle elencate nell'art. 40 della legge laziale n. 20, hanno finito
per trovare riscontro nell'art. 81 bis, aggiunto all'art. 81 delle
leggi n. 20 e n. 21 del 1973, in virtù dell'art. 3 della legge
laziale 31 ottobre 1977, n. 41: dove si attribuisce al personale
interessato, in luogo dell'applicazione d'una nuova, comune tabella di
inquadramento, la facoltà di "optare per l'attribuzione di cinque
aumenti biennali di stipendio". Ed anzi l'art. 4, primo comma, della
ricordata legge n. 41 aggiunge che "a nessun dipendente può essere
attribuito un trattamento economico inferiore a quello che avrebbe
percepito presso l'ente di provenienza, se colà fosse stato in
servizio il giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge
regionale 29 maggio 1973, n. 20, con la qualifica spettantegli anche a
seguito dell'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ...".
3. - Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha però
messo in dubbio la costituzionalità delle norme sul rapporto d'impiego
dei dipendenti di quella Regione, anche in riferimento all'art. 117
Cost., per violazione dei principi fondamentali cui s'informa la
legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego. A questa
stregua, precisamente, il giudice a quo ha considerato rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di legittimità dell'art. 40
(sulla "classificazione delle qualifiche funzionali"), dell'art. 76,
sesto comma (sulla "progressione economica nell'ambito di ciascuna
qualifica") ed ancora dell'art. 81 della legge regionale n. 20 (come
sostituito dall'articolo unico della legge n. 21).
Di tali questioni è certamente ammissibile quella che concerne
l'art. 40 in collegamento con l'art. 81: dal momento che per valutare
la legittimità dei provvedimenti di inquadramento impugnati nei
giudizi pendenti dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, che tale giudice ha ritenuto conformi alle norme regionali
sull'inquadramento stesso, è pregiudiziale l'indagine sulla
costituzionalità dell'intera disciplina legislativa delle qualifiche,
nel cui ambito i ricorrenti sono stati inquadrati. Ma la censura non è
fondata.
Le ordinanze in esame assumono che le norme regionali non avrebbero
osservato il principio di "articolazione delle carriere in qualifiche",
configurando invece un ristrettissimo numero di qualifiche uniche
(funzionario direttivo, collaboratore, assistente, ausiliario
specializzato, ausiliario qualificato, ausiliario), equivalenti in
sostanza alle tradizionali carriere del pubblico impiego statale
(direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria, per non dire delle
distinte funzioni dirigenziali). Senonché la visione del limite dei
principi, che emerge da questa impugnativa, si dimostra troppo rigida:
tanto da circoscrivere eccessivamente l'autonomia spettante alle
Regioni di diritto comune, non solo per ciò che riguarda lo stato
giuridico dei dipendenti regionali, ma anche - di riflesso - quanto
all'ordinamento dei rispettivi uffici. Non a caso, il giudice a quo
ritiene indispensabile che il legislatore regionale adotti un "modello
organizzativo" non troppo dissimile da quello statale, proprio perché
possa essere conservata - nel passaggio dallo Stato alla Regione - "la
sostanza della posizione raggiunta" dai singoli dipendenti trasferiti
dall'uno all'altro ente. Così ragionando, tuttavia, il tribunale non
avverte che lo stato giuridico dei dipendenti regionali non può esser
valutato per sé solo, ma va considerato in funzione dell'ordinamento
degli uffici e delle complessive caratteristiche dell'ente Regione. Al
di là della lettera dell'art. 117 Cost., che l'ordinamento degli
uffici si ponga - se non altro in sede logica - come un prius e non
come un posterius, risulta infatti dalle peculiarità
dell'amministrazione regionale, a partire dalle direttive sul carattere
necessariamente indiretto dell'amministrazione stessa, contenute nel
primo e nel terzo comma dell'articolo 118 Cost., che il d.P.R. n. 616
del 1977 ha poi specificato e variamente attuato: peculiarità che
rischierebbero di esser compromesse qualora la Regione dovesse
conformarsi all'apparato statale, organizzandosi secondo le esigenze di
una parte del personale trasferito.
A ciò si deve aggiungere che in tema di pubblico impiego, mancando
un'apposita legge-cornice in cui siano fissati ed eventualmente novati
i principi fondamentali del settore, le norme-principio non vanno
ricavate - come sembra credere il giudice a quo - dal solo statuto
degli impiegati civili dello Stato, contenuto nel d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3; ma sono desumibili da tutte le leggi statali succedutesi
nel disciplinare i più vari rapporti d'impiego, facenti capo allo
Stato - apparato come anche agli altri enti pubblici, comprese le
stesse Regioni: secondo un criterio che questa Corte ha affermato - sia
pure sinteticamente - nella sentenza n. 40 del 1972.
Da un lato, pertanto, non possono venire trascurate quelle
norme-principio sul pubblico impiego regionale, che si ritrovano negli
Statuti delle Regioni di diritto comune e in particolar modo nello
Statuto del Lazio. Seguendo una linea divergente dai criteri
informatori del tradizionale assetto del pubblico impiego statale,
tutti gli Statuti hanno infatti previsto un solo ruolo organico del
personale (per l'intera Regione o - quanto meno - per gli uffici
dipendenti dalla Giunta, fatta eccezione per il distinto ruolo del
personale del Consiglio); e svariate norme statutarie - fra le quali si
colloca, appunto, l'art. 49 dello Statuto laziale - hanno inoltre
disposto che un tale ruolo non sia suddiviso in carriere ma,
immediatamente, in qualifiche funzionali cui si accede mediante
concorso, per poi beneficiare al loro interno di una progressione
esclusivamente economica.
D'altro lato, è comunque decisivo che anche le ordinarie leggi
dello Stato sul pubblico impiego si siano discostate, progressivamente,
dallo schema di articolazione delle carriere e delle relative
qualifiche, già tracciato nello statuto degli impiegati civili dello
Stato. In primo luogo, una sistematica riorganizzazione delle carriere
degli impiegati statali, intesa a ridurre le qualifiche in atto, è
stata avviata dall'art. 11 della legge - delega 18 marzo 1968, n. 249
(prorogata e integrata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775), cui ha
fatto seguito il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077: in parziale
attuazione delle proposte avanzate nel 1963 dalla Commissione per la
riforma dell'amministrazione dello Stato, che miravano già a far
coincidere qualifiche, attribuzioni e responsabilità. In secondo
luogo, un altro passo di determinante importanza è stato compiuto con
l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento
degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente:
che negli artt. 15 e 16 ha bensì previsto tre distinti ruoli del
personale stesso (amministrativo, tecnico e professionale), limitando
però a dieci le relative qualifiche funzionali. Il che suona conferma
- anche senza dover prendere in esame le vicende legislative più
recenti - di una linea di sviluppo dell'intero ordinamento del pubblico
impiego, dalla quale discende l'infondatezza della questione di
legittimità del combinato disposto degli artt. 40 ed 81 della legge
laziale n. 20 del 1973 (come modificata dalla legge n. 21), in
riferimento all'art. 117 Cost.
In atto, inammissibile per difetto di rilevanza è invece la
parallela questione sollevata con riguardo all'art. 76, sesto comma,
della legge n. 20. Vanamente, infatti, il tribunale amministrativo
regionale per il Lazio argomenta che nella disciplina impugnata "non è
previsto alcun procedimento per l'accertamento positivo del merito
individuale"; sicché la progressione economica si risolve
nell'attribuzione di classi di stipendio più elevate, a favore dei
dipendenti regionali che abbiano conseguito una certa anzianità ed un
giudizio non inferiore a "meritevole", nonché in aumenti periodici del
2,50% per ogni biennio di permanenza senza demerito nella rispettiva
classe di stipendio. Quale che sia la fondatezza di tale censura, sta
di fatto che in tutte le controversie pendenti dinanzi al tribunale
stesso si tratta di accertare unicamente la legittimità di una serie
di decreti di inquadramento nei ruoli regionali; senza che il giudice a
quo sia tenuto per ora ad affrontare - né direttamente né
indirettamente - alcun conseguente problema di progressione in
carriera.
In altre parole, i pregiudizi che alcuni dipendenti regionali
potrebbero subire, essendo state escluse le promozioni per merito
comparativo (con la sola eccezione del "passaggio di qualifica"),
rimangono del tutto ipotetici. E, su questo punto, ricorrenti non hanno
visto frustrata - in ipotesi - nulla più che una loro aspettativa,
sfornita di giuridica tutela dinanzi al giudice a quo.
4. - Le considerazioni già svolte consentono senz'altro di
concludere che deve esser respinta anche l'impugnativa promossa per la
pretesa violazione dell'art. 49, secondo comma, lett. b), dello
Statuto della Regione Lazio. Dai lavori preparatori e dallo stesso
testo dell'art. 49 si ricava, in effetti, che la suddivisione del
ruolo organico del personale in "qualifiche funzionali" ha corrisposto
all'intento di prefigurare un modello di pubblico impiego ben lontano
da quello tradizionalmente proprio delle amministrazioni dello Stato.
Né giova rilevare che altro è la "qualifica funzionale", altro la
"qualifica unica" sostanzialmente introdotta dal legislatore regionale
del Lazio, con l'effetto di determinare "l'artificiosa riduzione ad
unità di mansioni notevolmente diverse fra loro": dal momento che non
compete alla Corte di verificare, nei limiti d'un sindacato di
legittimità costituzionale, se ed in qual misura le qualifiche
individuate dalla legge laziale n. 20 del 1973 siano abbastanza
articolate, così da potersi ritenere veramente "funzionali", secondo
criteri desunti - come avverte lo stesso giudice a quo - dalla scienza
dell'amministrazione piuttosto che dall'ordinamento giuridico vigente.
5. - Entrambi i tribunali amministrativi regionali, per il Lazio e
per la Campania, hanno d'altra parte sollevato la questione di
legittimità delle rispettive norme regionali sull'inquadramento del
personale statale trasferito, in riferimento all'articolo 3 Cost.
Premesso che, in base al principio costituzionale di eguaglianza,
situazioni fra loro diverse non potrebbero subire un'identica
regolamentazione, tutte le ordinanze di rimessione lamentano che i
dipendenti inquadrati in una medesima qualifica oppure in un medesimo
livello funzionale sarebbero stati indiscriminatamente pareggiati,
salva soltanto la diversa anzianità di servizio: con la prevedibile
conseguenza che, difettando idonei correttivi, il personale già dotato
di una qualifica più elevata nel ruolo di provenienza potrebbe vedersi
posposto ad altro personale inferiore per qualifica d'origine,
venendone pregiudicato - come precisa il tribunale amministrativo
regionale per la Campania - non solo nel trattamento economico ma anche
nella posizione in carriera. Ed anzi l'irrazionalità di una tale
disciplina si rivelerebbe ancora più palese, in vista di quelle norme
di favore - rispettivamente contenute nell'art. 81, quarto comma, della
legge laziale n. 20 del 1973 (corrispondente all'art. 81, sesto comma,
del nuovo testo introdotto dalla legge n. 21) e negli artt. 36, terzo
comma, e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge campana n. 11
del 1974 (come modificata dalla legge n. 52 del medesimo anno) - che
consentono l'inquadramento nella qualifica o nel livello funzionale
immediatamente superiori a quelli di appartenenza, a beneficio dei
dipendenti in possesso di un titolo di studio superiore a quello
richiesto o che abbiano già svolto mansioni proprie della carriera
superiore oppure provengano - nel caso della Regione Campania - da
ruoli atipici o contraddistinti da parametri comunque differenziati od
abbiano, ancora, diretto per almeno cinque anni i disciolti centri
INAPLI, ENALC ed INIASA.
Va subito notato, tuttavia, che quest'ultima impugnativa non è
rilevante ai fini dei giudizi a quibus: per nessuno dei quali risulta
che i ricorrenti abbiano invocato l'applicazione di norme speciali
sull'inquadramento nella qualifica o nel livello superiori a quello di
appartenenza. Quanto invece alle norme legislative locali che hanno
regolato in via generale l'inquadramento del personale trasferito nei
corrispondenti ruoli regionali, la questione non è fondata.
La necessità di giungere sul punto ad una decisione di rigetto
deriva, in prima linea, dal tipo stesso di sindacato e di giudizio che
entrambi i tribunali richiedono alla Corte. In effetti, le valutazioni
di legittimità costituzionale sul rispetto del principio di
eguaglianza, sebbene operabili e concretamente operate nelle forme più
diverse e nei più vari settori dell'ordinamento giuridico, comportano
per definizione che la normativa impugnata venga posta a raffronto con
un'altra o con altre normative (sia pure estendendo l'indagine alle
difettose previsioni ovvero alle lacune dell'ordinamento giuridico),
per stabilire in tal modo se il legislatore abbia dettato disposizioni
così poco ragionevoli da doversi ritenere costituzionalmente
illegittime. Nelle ordinanze di rimessione, viceversa, nessun
raffronto del genere è proposto, fatta soltanto eccezione per
l'accenno conclusivo dell'argomentazione svolta dal tribunale
amministrativo regionale per il Lazio: là dove si prospetta
un'ingiustificata disparità di trattamento fra il personale tuttora
inserito nei ruoli delle amministrazioni statali ed il personale
trasferito alla Regione. Ma è chiaro che una tale comparazione non
consente di mettere in luce alcuna violazione del principio di
eguaglianza: sia perché i due termini da comparare non sono omogenei;
sia perché l'autonomia legislativa regionale sull'ordinamento degli
uffici e sullo stato giuridico dei relativi dipendenti, in vista della
quale è stata già respinta la questione di legittimità delle norme
sull'inquadramento nei ruoli della Regione Lazio, sollevata in
relazione all'art. 117, esige - a più forte ragione - che sia
dichiarata l'infondatezza della connessa questione proposta in
riferimento all'art. 3 Cost.
Al di là di questo, ciò che i due tribunali vorrebbero che la
Corte valutasse, non consiste affatto nel divario fra la disciplina in
esame ed un tertium costituito da una differente disciplina
legislativa, statale o regionale; ma invece si risolve nelle rispettive
posizioni che singolarmente sono state attribuite ai dipendenti
regionali inquadrati in una certa qualifica o in un certo livello,
sulla base di provvedimenti che hanno puntualmente applicato - nei loro
confronti - la legislazione delle Regioni Lazio e Campania. Simili
valutazioni comportano, però, un immediato giudizio sulla giustizia
delle leggi (o delle conseguenze che ne possano discendere in sede
applicativa): che spetta alla Corte di effettuare, ma solo entro gli
schemi del sindacato di legittimità costituzionale sulle violazioni
del principio di eguaglianza.
Ciò basta per precludere l'accoglimento dell'impugnativa; anche se
potrebbe aggiungersi, in considerazione dei casi specifici, che ai
ricorrenti dev'esser garantita - in questa sede - "solo la posizione
giuridica ed economica acquisita da ciascuno, senza riguardo alle
rispettive posizioni di altri dipendenti" (come la Corte ha precisato
nella sentenza n. 27 del 1978, circa la cosiddetta "commassazione"
delle carriere del personale delle poste e telecomunicazioni).
6. - Infondata è anche la questione di legittimità delle predette
norme legislative laziali e campane sull'inquadramento, sollevata in
riferimento al primo comma dell'art. 35 Cost. Il principio della tutela
del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" si presenta già
letteralmente con una portata troppo ampia (come questa Corte ha
precisato nelle sentenze n. 22 del 1967, n. 10 del 1970, n. 98 del
1973), perché si possano trarne criteri di risoluzione degli specifici
problemi del pubblico impiego regionale, inerenti all'assegnazione del
personale trasferito, entro i ruoli organici di date Regioni a statuto
ordinario.
Lo stesso vale per la pretesa violazione dell'art. 36 Cost.,
addotta dal solo tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in
nome dell'esigenza che la retribuzione sia proporzionata "alla
quantità e qualità" del lavoro prestato. Rappresenta infatti un salto
logico desumere - come vorrebbe il giudice a quo - che al generalissimo
precetto dell'art. 36, primo comma, non possa non corrispondere un dato
modello del pubblico impiego, contraddistinto da qualifiche ben
articolate, nonché da procedimenti che assicurino "la migliore
valutazione dei meriti e delle capacità individuali". Essenziale è
soltanto che nell'ambito dei vari rapporti di lavoro, comunque
strutturati, non vi siano sproporzioni così gravi da ledere questa
norma costituzionale. E, per dimostrarlo, non basta d'altronde
stabilire una comparazione con i soli dipendenti regionali che
sarebbero stati ingiustamente privilegiati nell'inquadramento; ma
occorre - se mai - estendere la comparazione stessa, ricomprendendovi
anche i dipendenti meno favoriti che esercitino analoghe funzioni, sia
presso la Regione che presso altri enti pubblici.
7. - Resta da stabilire se le impugnate norme sulle qualifiche
funzionali e sulla tabella organica del personale della Regione Lazio,
nonché sul relativo inquadramento dei dipendenti statali trasferiti,
tanto nei ruoli del Lazio quanto in quelli della Campania, non abbiano
violato l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione. Entrambi
i tribunali propongono alla Corte la questione, in base ad un triplice
ordine di considerazioni: primo, che il descritto sistema delle
qualifiche o dei livelli funzionali, non comportando una sufficiente
individuazione delle corrispondenti funzioni (e non ricollegandosi a un
adeguato complesso di incentivi, morali ed economici, che assicurino il
migliore svolgimento dei relativi compiti), darebbe luogo ad una
irrazionale organizzazione degli uffici, violando l'esigenza di buon
andamento dell'amministrazione; secondo, che parallelamente sarebbe
stato leso - pur senza che i due tribunali forniscano in proposito
alcuna motivazione specifica - il principio dell'imparzialità
dell'amministrazione stessa; terzo, che le normative regionali in
discussione contrasterebbero anche con il capoverso dell'art. 97, là
dove s'impone che nell'ordinamento degli uffici (e dunque
nell'inquadramento del personale ad essi addetto) vengano determinate
"le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari". Ma in tutti i suoi profili, così ricostruiti, la
questione è comunque infondata.
In verità, la Corte ha dovuto prender atto che le scelte
effettuate dai legislatori del Lazio e della Campania,
nell'inquadramento del personale di tali Regioni, sono state contestate
da vari studiosi della pubblica amministrazione. Si è infatti notato
che i cinque livelli previsti in Campania e le sei qualifiche
funzionali configurate nel Lazio hanno prodotto un eccessivo
schiacciamento delle diverse posizioni di partenza, specie per quanto
riguarda l'unico livello o l'unica qualifica di funzionario direttivo;
e ciò, precisamente, in due Regioni per le quali è stato disposto un
massiccio trasferimento di tali funzionari, ben più consistente di
quello registratosi in altre amministrazioni regionali di diritto
comune. Per contro, l'accordo concluso il 17 ottobre 1972 fra le
segreterie confederali CGIL-CISL-UIL e gli assessori al personale delle
Regioni a statuto ordinario prevedeva l'introduzione di sette livelli,
due dei quali direttivi; mentre il primo contratto dei dipendenti
regionali, siglato il 14 settembre 1978 e quindi integrato d'intesa fra
i rappresentanti sindacali e delle Regioni a statuto ordinario, ha
aggiunto un ottavo livello funzionale, fatta sempre eccezione per gli
appositi incarichi di coordinatore.
Senonché, nella sede di un giudizio sulla legittimità
costituzionale delle leggi, la violazione del principio di buon
andamento dell'amministrazione non può essere invocata, se non quando
si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della
disciplina impugnata, rispetto al fine indicato dall'articolo 97, primo
comma, Cost. Con tutta evidenza, tale non è il caso delle norme in
questione. Il sistema dei livelli o delle qualifiche funzionali,
sebbene semplificati all'estremo come si è verificato in Campania e
nel Lazio, implica pur sempre almeno due ordini di vantaggi: vale a
dire, da un lato, la perequazione retributiva che in tal modo si attua
per classi di prestazioni considerate omogenee od affini; e, d'altro
lato, la mobilità del personale inquadrato nel medesimo livello o
nella medesima qualifica funzionale, che ne consegue non solo
all'interno di ciascun apparato regionale ma anche nell'ambito dei vari
rapporti di collaborazione fra Regioni ed enti locali (come ora è
previsto espressamente nel ricordato contratto dei dipendenti delle
Regioni a statuto ordinario). Il che vale ad escludere che sussista il
vizio di legittimità costituzionale, ipotizzato in tal senso dalle
ordinanze di rimessione.
D'altra parte, non occorre spendere parole per negare che sia stato
leso il contestuale principio di imparzialità dell'amministrazione:
giacché la pretesa violazione dell'art. 97, primo comma, Cost.
dev'essere negata - sotto questo aspetto - in base agli stessi
argomenti per cui si è già concluso che le disposizioni impugnate non
si pongono in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.
Infine, le motivazioni già svolte fanno ritenere che non sia stato
leso neppure il capoverso dell'art. 97, richiamato dalle ordinanze di
rimessione in collegamento con gli scopi di buon andamento e
d'imparzialità dell'amministrazione, prescritti dal primo comma
dell'articolo stesso. Del resto, nessuna delle controversie instaurate
dinanzi ai due tribunali amministrativi regionali ha per oggetto
l'avvenuto o mancato conferimento di determinate attribuzioni; sicché
la disposizione del secondo comma dell'art. 97 non può venire in
diretta considerazione nel presente giudizio. Né giova replicare che
l'art. 97 sarebbe stato comunque violato, come accenna il tribunale
amministrativo regionale per la Campania, dal momento che quella
Regione non avrebbe affatto definito le attribuzioni e le
responsabilità corrispondenti ad ogni status dei suoi impiegati:
provvedendo invece a regolare il trattamento del proprio personale,
senza aver predisposto il relativo assetto delle funzioni e degli
uffici. Di per se stessa, questa sfasatura non determina alcuna
illegittimità costituzionale. Carenze e lacune del genere, che in
altre circostanze potrebbero apparire abnormi, trovano infatti una
giustificazione nei riguardi di enti costretti a misurarsi con i
problemi del loro primo impianto, quali erano - all'epoca - le Regioni
di diritto comune.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 76, sesto comma, ed 81, quarto comma, della
legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio (come modificata dalla
legge regionale 29 maggio 1973, n. 21), e degli artt. 36, terzo comma,
e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11,
della Regione Campania (come modificata dalla legge regionale 9
settembre 1974, n. 52), rispettivamente sollevate dal tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt.
3,35,36, 97, primo e secondo comma, 117 Cost., e dal tribunale
amministrativo regionale per la Campania, in riferimento agli articoli
3 e 97, primo e secondo comma, Cost.;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della legge 29 maggio
1973, n. 20, della Regione Lazio (come modificata dalla legge regionale
29 maggio 1973, n. 21), e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e sesto
comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania (come
modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52),
rispettivamente sollevate dal tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97, primo e secondo comma,
117 Cost., nonché alla VIII disp. trans. Cost. ed all'art. 49, secondo
comma, lett. b), dello Statuto della Regione Lazio, e dal tribunale
amministrativo regionale per la Campania, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 35, primo comma, 97, primo e secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte