Sentenza n. 10/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 6
novembre 1996 dal tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza
proposta da Vincenzo Berretta e Teresa Galfo, iscritta al n. 1378 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 6 novembre 1996 nel corso di un giudizio
diretto ad accertare l'idoneità all'adozione di coniugi i quali
intendevano adottare minori stranieri (art. 30 della legge 4 maggio
1983, n. 184), il tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato,
in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), interpretati nel senso che escludono che il giudice possa,
nel rilasciare l'attestato di idoneità all'adozione internazionale,
specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori che
siano nati non più di quarant'anni prima del più anziano dei
coniugi dichiarati idonei.
Il tribunale per i minorenni di Catania ricorda di avere già
sollevato, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1995, la medesima
questione, in ordine alla quale la Corte costituzionale ha disposto,
con ordinanza n. 362 del 1996, la restituzione degli atti al giudice
rimettente, perché valutasse se la questione fosse ancora rilevante
nel giudizio principale, risultando modificato il contenuto normativo
dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a
seguito della sentenza n. 303 del 1996, che ne ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il
giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente
l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti
superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la
differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra
genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore.
Il tribunale per i minorenni di Catania ritiene che la questione di
legittimità costituzionale, ancora non risolta, conservi rilevanza
nel procedimento in corso, dovendo provvedere in ordine all'idoneità
dei coniugi ad adottare non un minore determinato, che versi in
particolari situazioni, ma minori in genere per i quali non può
essere accertata alcuna delle circostanze soggettive che la sentenza
n. 303 del 1996 prevede come tali da consentire di superare il
divario massimo di età tra adottanti e adottando, ordinariamente
fissato in quaranta anni.
Il tribunale per i minorenni di Catania osserva che anche
all'adozione internazionale si applica il requisito dell'età degli
aspiranti adottanti, previsto dall'art. 6 della legge n. 184 del
1983, e che, per rispettare questa disposizione, non debba essere
inibito al giudice, nell'attestare l'idoneità dei coniugi
all'adozione internazionale (art. 30 della legge n. 184 del 1983), di
specificare espressamente che l'idoneità si riferisce all'adozione
di minori nati non oltre quaranta anni prima del più anziano dei
coniugi.
Adeguandosi all'interpretazione data alle norme denunciate dalla
Corte d'appello di Catania, il giudice rimettente ritiene tuttavia
che il diritto effettivamente vigente in quel distretto non consenta
che, nel dichiarare l'idoneità all'adozione internazionale, il
giudice possa fare riferimento alcuno all'età dei minori in
relazione all'età dei coniugi, essendo tale valutazione esclusa nel
momento in cui si giudica in astratto della loro idoneità
all'adozione. Ma lo stesso giudice ritiene che, così interpretato,
l'art. 30 della legge sull'adozione dei minori, che richiama i
requisiti previsti dall'art. 6, sia in contrasto con gli artt. 2 e 31
della Costituzione, in quanto consente che chi aspira ad adottare
fanciulli stranieri possa introdurre in Italia minori di qualsiasi
età, non importa di quanti anni lontana da quella degli aspiranti
adottanti. Sarebbe così negata la tutela che le norme costituzionali
già indicate impongono di assicurare ai minori, i cui interessi
verrebbero esposti ad una profonda lesione. Difatti la possibilità
di affermare, in sede di dichiarazione di efficacia nello Stato dei
provvedimenti stranieri di adozione o di affidamento preadottivo
(art. 32 della legge n. 184 del 1983), l'inidoneità in concreto, per
età, di coloro che hanno introdotto il minore in Italia, negando
l'efficacia di affidamento preadottivo al provvedimento
dell'autorità straniera, non eliminerebbe la lesione dell'interesse
del minore, che si è già verificata, attraverso l'affidamento a
chi, per età, non è idoneo ad adottare. Questa lesione potrebbe
risultare irreversibile, o reversibile solo con la separazione
traumatica del minore dai coniugi cui è stato affidato.
Ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata
contrasterebbe anche con l'art. 3 della Costituzione, determinando
una ingiustificata disparità di trattamento tra minori stranieri, i
quali possono subire il pregiudizio sopra descritto, e minori
italiani i quali, invece, possono essere affidati alle coppie più
idonee per età. Ciò determinerebbe anche una lesione dell'art. 10
della Costituzione, per la violazione dell'obbligo internazionale di
assicurare ai fanciulli, da adottare all'estero, garanzie equivalenti
a quelle esistenti per le adozioni nazionali (art. 21, lettera c
della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991,
n. 176). Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe gli artt.
6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e
l'affidamento dei minori. Queste disposizioni stabiliscono che i
coniugi, i quali intendano adottare un minore straniero, debbono
richiedere la dichiarazione di idoneità all'adozione al tribunale
per i minorenni (art. 30), che accerta la sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 6 della stessa legge per permettere l'adozione,
tra i quali il divario massimo di età tra adottanti e adottando.
Il Tribunale per i minorenni di Catania ritiene di dover
interpretare la norma, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della
Corte d'appello di Catania, nel senso che il giudice non possa
specificare, nel provvedimento che accerta l'idoneità all'adozione,
che questa si riferisce a minori nati non più di quarant'anni prima
del più anziano dei coniugi dichiarati idonei. Così interpretata,
la norma sarebbe tuttavia in contrasto con la tutela assicurata dagli
artt. 2 e 31 della Costituzione ai minori, i quali potrebbero essere
affidati ed introdotti in Italia da coniugi di età superiore a
quella prevista dall'ordinamento nazionale; ciò che determinerebbe
anche una disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 10
della Costituzione, tra minori italiani e stranieri, non solo
ingiustificata, ma in contrasto con l'obbligo internazionale di
assicurare a questi ultimi parità di tutela (art. 21, lettera c
della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).
2. - La questione non è fondata, non essendo esatto il presupposto
interpretativo posto a base del dubbio di legittimità costituzionale
nel sistema normativo dell'adozione dei minori, pur essendo comuni i
principi sia di quella interna che di quella internazionale, è
necessariamente differenziata l'articolazione delle relative
procedure. Solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e
minore da adottare è tale da consentire l'immediata valutazione, da
parte del tribunale per i minorenni, dell'idoneità di quei coniugi
ad offrire la famiglia di accoglienza adatta al minore per il quale
si pronuncia, dopo il periodo di affidamento, il provvedimento di
adozione.
Diversa è la scansione degli atti per l'adozione di minori
stranieri, nel cui complessivo procedimento la valutazione unitaria
dell'opportunità di inserimento del minore nella famiglia di
adozione si articola in fasi distinte eppur collegate. Il giudizio di
idoneità dei coniugi non è correlato ad un minore già individuato,
in quanto esso precede il provvedimento, di adozione o di affidamento
preadottivo, che sarà emesso da un'autorità straniera. Questo
provvedimento, a sua volta, costituisce il presupposto perché il
tribunale per i minorenni, dichiarandone l'efficacia, disponga
l'adozione in Italia, attribuendo a quel minore lo stato di figlio
legittimo degli adottanti.
In questa articolata procedura la dichiarazione di idoneità dei
coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione preliminare e
generica, non correlata ad un minore già individuato, il cui
interesse dovrà essere in primo luogo valutato dall'autorità
straniera che provvede in ordine all'adozione, tenendo conto delle
caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa
è idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del
fanciullo, le sole che giustificano, con l'adozione, il definitivo
inserimento nella sua futura famiglia. Perché sia tutelato in modo
efficace il preminente interesse del minore, le caratteristiche della
famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di adozione, devono
essere rese note perché possano essere tenute presenti
dall'autorità straniera che emana il provvedimento di adozione o di
affidamento preadottivo.
Il provvedimento preliminare con il quale il tribunale per i
minorenni accerta l'idoneità dei coniugi alla adozione può, dunque,
enunciare, nell'interesse del minore, ogni elemento utile perché
l'idoneità sia poi apprezzata in relazione allo specifico minore da
adottare.
I provvedimenti nei quali si articola il procedimento di adozione
di minori stranieri, pur diversi per contenuto ed autorità che li
emana, sono, difatti, reciprocamente complementari e diretti alla
valutazione unitaria dell'interesse del minore, sicché ciascuno di
essi deve esprimere la collaborazione necessaria affinché possa
realizzarsi, attraverso i provvedimenti collegati, questa valutazione
unitaria.
3. - Questa interpretazione, conforme alla funzione dell'istituto
dell'adozione di minori e rispondente ai principi costituzionali
invocati dal giudice rimettente, non è esclusa dall'art. 30 della
legge n. 184 del 1983, che, nel disciplinare l'accertamento
dell'idoneità dei coniugi ad adottare, non impedisce al
provvedimento che la dichiara di precisare e rendere esplicite le
caratteristiche della famiglia di accoglienza e, correlativamente,
quelle del minore o dei minori dei quali i coniugi aspiranti
all'adozione possono prendersi cura. Tali caratteristiche
comprendono quelle rilevanti per la disciplina relativa al divario di
età tra gli adottanti ed il minore, che l'ordinamento italiano
prevede perché, nell'interesse di quest'ultimo, possa essere
pronunciata l'adozione. Del resto i decreti di idoneità all'adozione
internazionale, emanati da numerosi tribunali per i minorenni,
contengono spesso elementi ulteriori rispetto alla mera e conclusiva
valutazione di idoneità dei coniugi; elementi destinati ad attuare,
nell'interesse del minore, la necessaria collaborazione con
l'autorità straniera che emanerà il provvedimento di adozione.
Questa prassi applicativa della norma denunciata, diversa da quella
indicata dal giudice rimettente, oltre che rispecchiare un'esigenza
già presente nel sistema normativo, è quella conforme alla
normativa internazionale. Difatti la convenzione per la tutela del
minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione
(L'Aja, 29 maggio 1993), la cui autorizzazione alla ratifica è
all'esame del Parlamento, ribadendo la necessità di garantire la
realizzazione del miglior interesse del fanciullo, non solo prevede
la collaborazione tra le autorità dei diversi Stati nelle procedure
di adozione internazionale, ma prescrive espressamente che siano
precisati i requisiti di capacità ed idoneità degli aspiranti
genitori adottivi e le caratteristiche dei bambini dei quali si
ritiene che essi potrebbero prendersi cura (art. 15).
4. - La ricostruzione della disciplina normativa relativa al
provvedimento di dichiarazione di idoneità dei coniugi ad adottare
minori stranieri esclude, dunque, che possano trovare spazio i dubbi
di legittimità costituzionale avanzati dal tribunale per i minorenni
di Catania.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dal
tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte