Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/1999

Altra decisione · depositata il 26/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e

2, 238, comma 2-bis del codice di procedura penale e dell'art. 6

della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del

codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove),

promossi con ordinanze emesse il 16 dicembre 1997 dal pretore di

Pisa, sezione distaccata di Pontedera, il 3 aprile 1998 dal Tribunale

di Milano, il 28 marzo 1998 dal Tribunale di Verbania, il 2 aprile

1998 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Milano, l'11 e il 16 febbraio

1998 e il 14 gennaio 1998 dal Tribunale di Monza e il 1 giugno 1998

dal Tribunale di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 433, 462,

463, 464, 465, 470, 471, 634 e 712 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 26, 28,

38 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Pisa, il Tribunale di Milano, il

Tribunale di Verbania, il Tribunale di Monza e il Tribunale di

Pescara hanno sollevato, con nove ordinanze, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, 238, comma

2-bis del codice di procedura penale e dell'art. 6 della legge 7

agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di

procedura penale in tema di valutazione delle prove), in riferimento

agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione;

che, in particolare, il pretore di Pisa (r.o. n. 433 del 1998),

il Tribunale di Milano (r.o. nn. 462, 464 e 465 del 1998), il

Tribunale di Verbania (r.o. n. 463 del 1998) e il Tribunale di Monza

(r.o. nn. 470, 471 e 634 del 1998) dubitano della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112

Cost., dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come modificato

dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina

all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione

delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dai soggetti di

cui all'art. 210 cod. proc. pen., che si avvalgono a dibattimento

della facoltà di non rispondere, in quanto, consentendo alle parti e

ai dichiaranti ex art. 210 cod. proc. pen. di disporre della prova,

ostacola l'accertamento della verità, così irragionevolmente

sacrificando i principi del giusto processo - nel quale il principio

dell'oralità deve essere bilanciato con quello di non dispersione

degli elementi di prova legittimamente acquisiti -,

dell'obbligatorietà dell'azione penale, della soggezione del giudice

soltanto alla legge, della indefettibilità della giurisdizione;

che il pretore di Pisa, il Tribunale di Milano e il Tribunale di

Verbania ritengono, inoltre, che la disposizione impugnata -

precludendo la utilizzazione ai fini della decisione delle

dichiarazioni contra alios rese in precedenza da soggetto che si

avvale in dibattimento della facoltà di non rispondere e che, per

tale motivo, risultano oggettivamente e imprevedibilmente

irripetibili - detta irragionevolmente una disciplina diversa

rispetto ai casi consimili, disciplinati dagli artt. 500, comma

2-bis, e 512 cod. proc. pen., nei quali pure si determina una

oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto

dichiarativo;

che il pretore di Pisa censura, inoltre, la irragionevole

disparità di trattamento rispetto al testimone che la disposizione

impugnata riserverebbe all'imputato di reato connesso la cui

posizione sia stata definita con sentenza divenuta irrevocabile e

che, a differenza del testimone, può rifiutare di rispondere;

che il Tribunale di Verbania assume che, subordinandosi

all'accordo delle parti l'utilizzabilità delle dichiarazioni in

precedenza rese da imputato di reato connesso, sarebbe leso anche

l'art. 24 Cost., e cioè il diritto di difesa del coimputato che

abbia, in ipotesi, interesse all'acquisizione di quelle

dichiarazioni;

che il pretore di Pisa estende le medesime censure rivolte

all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3,

101, 111 e 112 Cost., all'art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen;

che il Tribunale di Monza impugna formalmente anche l'art. 513,

comma 1, cod. proc. pen., non rilevante nel giudizio a quo e censura

con le medesime argomentazioni svolte in relazione all'art. 513,

comma 2, cod. proc. pen. l'art. 6 della legge n. 267 del 7 agosto

1997, nella parte in cui non prevede che la previgente disciplina

continui a trovare applicazione nei processi nei quali, alla data di

entrata in vigore della legge, era già stato emesso il decreto che

dispone il giudizio;

che, infine, il Tribunale di Pescara (r.o. n. 712 del 1998)

dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 101, 111 e 112 Cost., dell'art. 6, commi da 2 a 5, della legge 7

agosto 1997 n. 267, in relazione all'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede che il regime transitorio debba

trovare applicazione nei giudizi in corso anche quando al momento

dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 non è ancora

stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone

indicate dall'art. 513 cod. proc. pen. che si avvalgono a

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che a parere del Tribunale di Pescara le disposizioni transitorie

censurate disciplinerebbero diversamente situazioni sostanzialmente

identiche, escludendo l'utilizzazione, sia pure con ridotta efficacia

probatoria, delle dichiarazioni rese dagli imputati in procedimento

connesso che si avvalgono a dibattimento della facoltà di non

rispondere quando nei procedimenti in corso non sia stata già

disposta la lettura dei verbali dei precedenti interrogatori, e

recherebbero in tal modo irrimediabile pregiudizio all'accertamento

della verità, fine primario della giurisdizione, e ai principi di

uguaglianza, legalità e obbligatorietà dell'azione penale;

che le questioni sono state sollevate in altrettanti giudizi di

primo grado nei quali la difesa degli imputati non aveva consentito

alla utilizzazione delle dichiarazioni rese durante le indagini

preliminari da alcuni imputati di reato connesso, giudicati

separatamente, che si erano avvalsi in dibattimento della facoltà di

non rispondere;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, riportandosi all'atto di intervento prodotto in relazione alla

questione iscritta al n. 776 del registro ordinanze del 1997,

sollevata dal Tribunale di Bologna e decisa con la sentenza n. 361

del 1998.

Considerato che le ordinanze di rimessione, muovendo dal quadro

normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto

1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità

ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari

dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento

della facoltà di non rispondere;

che, parimenti, le questioni relative alla disposizione

transitoria censurano tale disciplina nella parte in cui subordina

l'utilizzazione, ovvero assoggetta la valutazione, delle

dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato in procedimento

connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non

rispondere, alle regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, sulla

base del dato meramente occasionale che, al momento dell'entrata in

vigore della legge, le dichiarazioni fossero già state acquisite

mediante lettura;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni,

vanno riuniti;

che successivamente alla emissione delle ordinanze questa Corte,

con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo

modificato dalla legge n. 267 del 1997, dichiarando la illegittimità

costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo,

cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che, qualora il

dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di

rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già

oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo

delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del

codice di procedura penale", ed affermando, in relazione a questioni

che avevano impugnato le disposizioni transitorie, che doveva essere

valutato dai giudici a quibus se le questioni potessero considerarsi

superate a seguito della modifica della disciplina a regime, "che ora

permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i

singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile a

seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Pisa, al Tribunale di Milano, al Tribunale di Verbania, al Tribunale

di Monza e al Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte