Sentenza n. 101/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
luglio 1996 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento penale
a carico di Donà Francesco Raimondo ed altri, iscritta al n. 1107
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Fagan Giampaolo, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore
Guido Neppi Modona;
Udito l'avvocato Emanuele Fragasso jr. per Fagan Giampaolo e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico degli imputati
Donà e Fagan, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto
di giudizio immediato nel quale sia stato omesso l'avviso che
l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale.
Premesso che nel caso di specie gli imputati avevano rinunciato
all'udienza preliminare e richiesto che si procedesse con giudizio
immediato, la difesa aveva eccepito nel dibattimento di primo grado
la nullità dei decreti che avevano disposto giudizio immediato ai
sensi degli artt. 419, comma 5, e 456 cod. proc. pen., per omessa
indicazione dell'avviso che gli imputati potevano chiedere
l'applicazione della pena, e aveva riproposto l'eccezione quale
motivo di gravame.
Nell'ordinanza di rimessione la Corte d'appello, rilevato che
effettivamente i decreti con i quali era stato disposto il giudizio
immediato non contenevano l'avviso della facoltà di richiedere
l'applicazione della pena, obliterato con linea di cancellazione sul
modulo a stampa, osserva che tale omissione risulta "in palese
contrasto con il testuale disposto dell'art. 456, comma 2, cod. proc.
pen.", ma che da essa non consegue "direttamente sanzione di
nullità, ex art. 177 cod. proc. pen.", in assenza di "prevista
sanzione specifica, e non potendo rientrare il caso nella previsione
d'ordine generale di cui all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen.".
Il giudice a quo ritiene peraltro che sussista "evidente
parallelismo tra il decreto di citazione a giudizio pretorile (art.
555 cod. proc. pen.), dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 497 del 1995, nella parte in cui non
prevede sanzione di nullità per l'omessa indicazione dell'avviso che
l'imputato può chiedere entro 15 giorni il giudizio abbreviato,
ovvero l'applicazione della pena o presentare domanda di oblazione,
ed il decreto di giudizio immediato afferente il caso in esame".
2. - La Corte di appello ha pertanto sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen.,
nei limiti in cui risulta applicabile in virtù del combinato
disposto degli artt. 419, comma 5, e 458, comma 3, cod. proc. pen., e
cioè nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di
giudizio immediato che non contenga menzione dell'avviso che
l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod.
proc. pen. La norma impugnata contrasterebbe, ad avviso del giudice a
quo:
con l'art. 3 della Costituzione, per la non giustificata
disparità di trattamento tra gli imputati di un reato pretorile,
tratti a giudizio con decreto del pubblico ministero ai sensi
dell'art. 555 cod. proc. pen., nel quale l'avviso della facoltà di
chiedere pena patteggiata, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 497 del 1995, deve essere previsto a pena di
nullità, e gli imputati di un reato di cognizione di tribunale,
tratti a giudizio immediato su loro richiesta a seguito di rinuncia
all'udienza preliminare, nonostante l'omogeneità delle situazioni da
ricondursi ad identica ratio;
con l'art. 24 della Costituzione, in relazione a quanto ritenuto
nella sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995.
3. - Si è costituito nel giudizio dinanzi alla Corte
costituzionale l'imputato Giampaolo Fagan, rappresentato e difeso
dall'avvocato Fragasso del Foro di Padova, deducendo la
illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc.
pen., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella
parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba
contenere a pena di nullità, la menzione dell'avviso che l'imputato
può chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.,
come, invece, è previsto nel giudizio dinanzi al pretore, anche a
seguito della sentenza della Corte costituzionale dell'11 dicembre
1995, n. 497 sull'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nonostante
l'identità della ratio.
4. - Si è altresì costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo la reiezione dell'eccezione perché infondata.
Sostiene l'Avvocatura che la sentenza n. 497 del 1995 si basa sulla
necessità di evitare che l'imputato, non avvertito della facoltà di
chiedere il rito abbreviato nel perentorio termine di 15 giorni
previsto dalla legge, possa decadere da tale diritto. Analoga
situazione non si verificherebbe invece in relazione all'applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., poiché l'imputato
ha facoltà di farne richiesta sino all'apertura del dibattimento di
primo grado, ed ha, quindi, le più ampie possibilità di usufruire
della garanzia della difesa tecnica e di essere reso edotto della
facoltà di richiedere l'applicazione della pena. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto
l'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, del quale viene
denunciata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non
prescrive che il decreto di giudizio immediato, disposto dal giudice
per le indagini preliminari su richiesta dell'imputato che ha
rinunciato all'udienza preliminare (art. 419, commi 5 e 6, cod. proc.
pen.), preveda la sanzione della nullità in caso di omissione
dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena a
norma dell'art. 444 cod. proc. pen.
L'omessa previsione della sanzione di nullità del decreto
contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, con l'art. 3 della
Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento riservata
agli imputati di reati di competenza del tribunale rispetto agli
imputati di reati di competenza del pretore, posto che l'art. 555,
comma 1, lettera e), cod. proc. pen., a seguito della sentenza n. 497
del 1995, prevede appunto la nullità del decreto di citazione in
caso di omissione dell'avviso che l'imputato può chiedere
l'applicazione della pena.
Risulterebbe inoltre violato l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, per le ragioni espresse nella sentenza n. 497 del 1995
di questa Corte, sintetizzabili nella mancanza di tutela
dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, che verrebbe
privato della facoltà di avvalersi tempestivamente dei riti
alternativi al dibattimento, con particolare riferimento nel caso
concreto all'applicazione della pena su richiesta.
2. - La questione è infondata.
3. - Le argomentazioni del giudice a quo si basano sul presupposto
che la disciplina delle due situazioni - quella considerata nel
presente giudizio di costituzionalità e quella cui si riferisce il
tertium comparationis rappresentato dal decreto di citazione a
giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento davanti al
pretore, su cui è intervenuta la sentenza n. 497 del 1995 - sia
omogenea e riconducibile alla medesima ratio.
In realtà, tra le due situazioni esistono differenze profonde, che
emergono con particolare evidenza nel caso di giudizio immediato
richiesto dall'imputato a seguito di rinuncia all'udienza
preliminare, quale risulta disciplinato dal combinato disposto degli
artt. 419, commi 5 e 6, 456, comma 2 e 458, comma 3, cod. proc. pen.
Al riguardo, si deve tenere presente che l'art. 456, comma 2, cod.
proc. pen., pur prevedendo una disciplina apparentemente unitaria del
decreto che dispone il giudizio immediato, va scomposto in due norme,
che si riferiscono a due diverse forme di giudizio. I due modelli di
giudizio immediato si differenziano, infatti, per i soggetti che
assumono l'iniziativa della relativa richiesta (pubblico ministero o
imputato), per i presupposti (evidenza della prova o rinuncia
all'udienza preliminare da parte dell'imputato), per la diversa
incidenza dell'intervento del giudice per le indagini preliminari in
funzione di controllo giurisdizionale (ex art. 455 del codice di
procedura penale il giudice può emettere il decreto ovvero
respingere la richiesta del pubblico ministero, mentre ex art. 419,
comma 6, cod. proc. pen. il giudice deve necessariamente accogliere
la richiesta di giudizio immediato presentata dall'imputato).
Diversi sono, infine, il contenuto del decreto che dispone il
giudizio immediato e le opzioni che il decreto stesso propone
all'imputato. In caso di richiesta del pubblico ministero, il
decreto, a norma dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., contiene
l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o
l'applicazione della pena, mentre in caso di richiesta dell'imputato
il decreto, a norma dell'art. 458, comma 3, cod. proc. pen.,
contiene solo l'avviso relativo all'applicazione della pena, per la
ragione assorbente che la rinuncia dell'imputato all'udienza
preliminare comporta necessariamente la rinuncia al rito abbreviato:
salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, per i reati di
competenza del tribunale il giudizio abbreviato può infatti essere
celebrato solo in sede di udienza preliminare.
4. - Così delimitato l'oggetto della questione sottoposta
all'esame della Corte con esclusivo riferimento al giudizio immediato
richiesto dall'imputato, non è dato ravvisare, contrariamente a
quanto sostenuto dal giudice rimettente e dalla difesa dell'imputato,
omogeneità di situazioni e identità di ratio tra il decreto che
dispone tale forma di giudizio immediato e il decreto di citazione a
giudizio nel procedimento davanti al pretore disciplinato dall'art.
555 cod. proc. pen., così come integrato dalla sentenza n. 497 del
1995.
A causa della mancanza dell'udienza preliminare, nel procedimento
davanti al pretore il decreto di citazione a giudizio emesso dal
pubblico ministero è normalmente, o comunque può essere, il primo
atto con cui la res iudicanda viene portata a conoscenza
dell'imputato: di qui l'assoluta necessità, avvertita dalla
sentenza n. 497 del 1995, di avvisarlo a pena di nullità, nel
rispetto del diritto di difesa, delle opportunità che gli sono
offerte di evitare il dibattimento optando per i riti alternativi
menzionati nell'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In
realtà, la previsione della nullità del decreto in caso di
omissione dell'avviso trova la sua ragione essenzialmente nella
perdita irrimediabile della facoltà di chiedere il giudizio
abbreviato entro il termine di quindici giorni, previsto a pena di
decadenza, per presentare la relativa richiesta. nel caso del
giudizio immediato instaurato ex art. 419, comma 5, cod. proc. pen.,
la rinuncia all'udienza preliminare e la richiesta del giudizio sono
conseguenza di una precisa strategia difensiva dell'imputato, frutto
di opportune consultazioni con il difensore: l'imputato ha già
operato la sua scelta rispetto al rito, rinunciando, insieme
all'udienza preliminare, al giudizio abbreviato e optando nello
stesso tempo per il giudizio immediato. L'unica opzione ancora
praticabile è la richiesta di applicazione della pena a norma
dell'art. 444 cod. proc. pen., ma ai fini della proposizione della
relativa richiesta l'imputato non incorre in alcuna decadenza: qui
opera la disciplina generale in tema di applicazione della pena, la
cui richiesta può essere formulata, ex art. 446, comma 1, cod. proc.
pen., sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, in un contesto in cui le garanzie di informazione e di
conoscenza sono assicurate dall'assistenza obbligatoria del
difensore.
Ove venga omesso l'avviso della facoltà di chiedere l'applicazione
della pena, l'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta
viene cioè a trovarsi nella medesima situazione dell'imputato nei
cui confronti il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio
al termine dell'udienza preliminare: anche quel decreto, infatti, non
contiene alcun avviso circa l'applicazione della pena (art. 429 cod.
proc. pen.).
L'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta non può
neppure lamentare, in caso di omesso avviso della facoltà di
chiedere l'applicazione della pena, il pregiudizio di non potere
avvalersi di tale facoltà prima dell'inizio del dibattimento: la
giurisprudenza ha infatti correttamente sostenuto che l'applicazione
della pena può essere disposta solo dal giudice del dibattimento, e
non anche dal giudice per le indagini preliminari, che disponendo il
giudizio immediato si è ormai spogliato del procedimento.
La disciplina di cui all'art. 456, comma 2, cod. proc. pen.,
denunciata dal giudice rimettente, non configura pertanto
un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento rispetto
al decreto di citazione a giudizio del procedimento davanti al
pretore e neppure viola il diritto di difesa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di
appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte