Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

nel secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte

dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, negli articoli

4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e nell'art. 5 del decreto

legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, promosso con ordinanza emessa il 18

dicembre 1961 dal Pretore di Mesagne nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Luparelli Letizia ed altri, gli Esattori delle imposte

dirette di Mesagne e di Latiano ed il Servizio contributi agricoli

unificati, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che con ordinanza del 18 dicembre 1961 il Pretore di

Mesagne ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del

secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette

29 gennaio 1958, n. 645, perché il legislatore delegato avrebbe

travalicato i limiti della delegazione fissati nell'art. 63 della legge

5 gennaio 1956, n. 1, in quanto avrebbe introdotto modifiche in

contrasto con le norme del Codice di procedura civile;

che con la stessa ordinanza il Pretore ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del

R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nonché di quelle contenute nell'art.

5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, in riferimento agli

artt. 23, 70, 77, 3, 35, primo comma, e 38 della Costituzione;

che nel presente giudizio si è costituito il Servizio contributi

unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio

Sorrentino, che hanno depositato le deduzioni il 23 febbraio e una

memoria il 28 settembre 1962, chiedendo "che l'incidente di

costituzionalità sia dichiarato inammissibile e comunque respinto";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello

Stato, mediante deposito delle deduzioni il 22 febbraio 1962, chiedendo

che la Corte dichiari infondate le questioni di legittimità sollevate

con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla

difesa del Servizio contributi unificati non è stata né precisata,

né svolta e va pertanto respinta;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli

artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e nell'art. 5 del

decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59;

che la norma del secondo comma del citato art. 209, dichiarando che

non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 del Cod.

proc. civile, non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute

norme del Codice di rito, l'inammissibilità delle opposizioni previste

nell'ordinario processo esecutivo, già contenuta nel sistema

dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del

T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvate

con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a

quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo Testo unico. L'art.

72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli

atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il

quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti

esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero

lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorità

giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il

risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di

risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio

di cognizione dopo il compimento dell'esecuzione";

che, pertanto, la norma impugnata non viola i limiti della delega

contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale; tra

l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U.

le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema;

che il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di

coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme

venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina

speciale dell'esecuzione esattoriale;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza

della proposta questione di legittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del

Servizio contributi unificati;

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle

norme contenute nell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi

sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle

norme contenute negli artt. 4 e 5 del R. D. 24 settembre 1940, n.

1949, e nell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, la

illegittimità costituzionale delle quali è stata dichiarata dalla

Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte