Sentenza n. 102/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 11Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma
secondo, del t.u. leggi della Provincia di Bolzano 23 giugno 1970 n. 20
(ordinamento urbanistico provinciale), promosso con ordinanza emessa il
7 luglio 1977 dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili - sul
ricorso del Comune di Bressanone contro l'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno
1978 e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36
del 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Provincia di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino per la Provincia di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con citazione del 9 settembre 1971 l'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, dopo aver esposto di aver ottenuto dal Comune di
Bressanone licenza per la costruzione di due edifici di abitazione su
un'area del proprio demanio (area di pertinenza ferroviaria) e di avere
pagato una parte del contributo per le opere di urbanizzazione,
conveniva il detto Comune davanti al Tribunale di Trento, chiedendo
dichiararsi che i detti edifici non erano in realtà soggetti a licenza
edilizia e perciò non era neppure dovuta la contribuzione per le opere
di urbanizzazione, e chiedendo altresì la condanna alla restituzione
di quanto a tale titolo già pagato.
Il convenuto si costituiva ed eccepiva il difetto della
giurisdizione ordinaria, invocando l'art. 24 del testo unico delle
leggi urbanistiche della Provincia di Bolzano approvato con d.p. 23
giugno 1970 n. 20, nella parte in cui imponeva la licenza edilizia
anche per tutti gli edifici da costruire sul demanio statale con la
sola eccezione delle opere per la difesa nazionale.
Il Tribunale, accogliendo tale eccezione, riteneva che
l'Amministrazione statale era titolare non già di un diritto
soggettivo ma di un mero interesse legittimo e di conseguenza, con
decisione del 16 dicembre 1972, declinava la propria giurisdizione,
affermando quella del giudice amministrativo.
La Corte d'appello di Trento per contro, con sentenza del 10 maggio
1974, osservava che l'azione era fondata non già sulla deduzione
dell'illegittimo esercizio del potere da parte del Comune bensì
sull'assolata carenza del potere stesso nonché sulla pretesa di
restituzione della somma già pagata; ciò che imponeva di ravvisare un
diritto soggettivo quale fondamento della causa petendi: ne conseguiva
l'appartenenza della controversia al giudice ordinario e quindi la
necessità di rimandare le parti davanti al tribunale ex art. 353 cod.
proc. civ.
Contro questa decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione
e la Corte Suprema, con ordinanza del 7 luglio 1977 (reg. ord. n. 573
del 1977 in G. U. n. 53 del 22 febbraio 1978), sollevava questione di
legittimità costituzionale della citata disposizione dell'art. 24 d.p.
n. 20 del 1970.
Ad avviso della Corte l'eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale di questa norma avrebbe consentito di ravvisare nei
fatti di causa la violazione di un diritto dell'Amministrazione
ferroviaria, ciò che bastava per ritenere la rilevanza della
questione. In proposito, la Corte ravvisava nella legislazione statale
un principio generale di esclusione delle opere costruite dallo Stato
su aree del proprio demanio dai poteri comunali di amministrazione
dell'attività edilizia. Questo principio generale era stato già
espresso dall'art. 29 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150,
che aveva attribuito al Ministero dei lavori pubblici il controllo
sulla corrispondenza delle opere progettate dalle amministrazioni
statali agli strumenti urbanistici locali, onde la giurisprudenza
civile aveva escluso ogni ingerenza dei comuni sulle opere eseguite in
aree demaniali.
Successivamente, l'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765,
modificando l'art. 31 della citata legge n. 1150 del 1942, aveva
stabilito che, per dette opere, i privati concessionari dovessero
chiedere la licenza edilizia, ma che le amministrazioni pubbliche
fossero soggette solo al controllo di rispondenza agli strumenti
urbanistici esercitato dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con
le amministrazioni interessate e sentito il Comune. La legge
urbanistica 28 gennaio 1977 n. 10 aveva confermato nel suo art. 9,
ultimo comma, le norme di cui ai citati artt. 29 e 311. n. 1150 del
1942 e successive modificazioni.
Il contrasto della norma impugnata con il detto principio generale
dell'ordinamento statale sembrava integrare, per conseguenza, una
violazione dell'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, che attribuiva alle province la potestà legislativa in materia
urbanistica entro i limiti indicati dal precedente art. 4, ossia "in
armonia con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato".
2. - L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato interveniva
ripetendo sostanzialmente le censure già formulate dal giudice
rimettente ed aggiungendo che il sopravvenuto art. 84 (recte 81) D.P.R.
24 luglio 1977 n. 616, riservando allo Stato, d'intesa con la regione
interessata, l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti
ed alle norme urbanistiche, aveva confermato il principio generale già
esattamente identificato dalla Cassazione -
3. - La Provincia di Bolzano, costituitasi, chiedeva che la
questione fosse dichiarata inammissibile in quanto non rilevante nel
giudizio a quo, e, in subordine, infondata.
L'irrilevanza nel giudizio civile risultava dall'oggetto del
giudizio stesso, concernente la ripetizione della somma pagata a titolo
di contributo per urbanizzazione, comunque dovuto ai sensi del quarto
comma dell'impugnato art. 24, anche se il secondo comma, che
prescriveva la licenza edilizia, fosse stato dichiarato
incostituzionale.
Essa derivava altresì dalla mancata impugnazione della licenza
edilizia davanti al giudice amministrativo e dalla conseguente
efficacia definitiva di essa.
La Provincia osservava poi che l'amministrazione urbanistica di
tutto il territorio nazionale, comprese le aree del demanio statale era
affidata dalla legislazione statale ai comuni, ai quali spettava il
potere di adottare i piani regolatori generali, e dal D.P.R. 15 gennaio
1972 n. 8 alle regioni, che esercitavano i poteri di controllo, e che
non era pertanto identificabile nell'ordinamento statale alcun
principio generale di riserva all'amministrazione statale della
gestione urbanistica delle proprie aree demaniali.
4. - L'Avvocatura dello Stato depositava tardivamente, ossia senza
osservare il termine di dodici giorni liberi prima dell'udienza (art.
10 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale),
una memoria illustrativa in difesa dell'Amministrazione delle ferrovie Considerato in diritto :
1. - Il primo comma dell'art. 24 del T.U. delle leggi provinciali
sull'ordinamento urbanistico approvato con il decreto del Presidente
della Giunta provinciale di Bolzano il 23 giugno 1970 n. 20 dispone che
per eseguire nuove costruzioni edilizie deve essere chiesta apposita
concessione al sindaco del comune. Il secondo comma, nella sua seconda
parte, soggiunge che "per le opere da eseguirsi su terreni demaniali,
ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è pure
richiesta la concessione". Il quadro normativo è completato dal quarto
comma, il quale statuisce che "presupposto" necessario della
concessione è il pagamento di un contributo, da parte
dell'interessato, per le opere di urbanizzazione, nella misura
stabilita dall'art. 36 dello stesso Testo unico.
Il giudice a quo, accogliendo un'eccezione formulata
dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato già nel giudizio di
secondo grado, ha denunciato il riportato secondo comma del cit. art.
24, per contrasto con gli artt. 4 e 11 dello Statuto speciale della
Regione Trentino - Alto Adige (riferito ancora dall'ordinanza di
rimessione alla 1. c. 26 febbraio 1948 n. 5, mentre questa è stata
sostituita dal t. u., approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto medesimo) assumendone il
contrasto con "il principio generale dell'ordinamento giuridico statale
avente ad oggetto l'autonomia dello Stato, rispetto ai Comuni,
nell'attività di gestione di beni del proprio demanio".
2. - La Provincia autonoma di Bolzano ha eccepito l'irrilevanza
della proposta questione nel giudizio a quo. Secondo la Provincia,
concernendo fondamentalmente il giudizio principale l'onere della
contribuzione per le opere di urbanizzazione ed essendo tale onere
previsto nel quarto comma dell'art. 24 t. u. n. 20 del 1970,
l'indicazione da parte del giudice a quo soltanto del secondo comma
renderebbe irrilevante la questione stessa, in quanto, anche se cadesse
tale ultima disposizione, rimarrebbe pur sempre il ricordato onere di
contribuzione.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Invero, l'ordinanza di rimessione ha messo in risalto il carattere
strumentale dell'onere suddetto (vedasi, in particolare, pag. 11) il
cui adempimento, secondo la legge provinciale in oggetto applicabile
alla specie (ma vedasi, successivamente, l'art. 8 - e in particolare la
lett. F - della l. p. 3 gennaio 1978 n. 1), costituisce presupposto
necessario e indispensabile dell'atto autorizzativo, che risulta quindi
privo di una propria autonomia. D'altra parte, l'ordinanza stessa ha
precisato che il giudizio principale aveva per oggetto una azione di
accertamento (negativo) dell'obbligo della concessione (e, quindi,
dell'onere di contribuzione) nonché la repetitio di quanto già a tale
titolo indebitamente corrisposto.
Ciò esclude che possa esservi incertezza circa la prospettata
questione, la quale, indipendentemente dal richiamo esplicito e
specifico delle singole parti della ricordata norma provinciale,
risulta inequivocabilmente delineata, ossia riferita all'obbligo della
concessione per tutte le costruzioni, anche se da eseguire su beni
demaniali dello Stato, ed al connesso onere di contribuzione: pertanto,
deve concludersi che, risultando pienamente raggiunto lo scopo a cui è
preordinata l'indicazione della norma impugnata (art. 23 l. 11 marzo
1953 n. 87), riesce indifferente il mancato esplicito richiamo al
quarto comma dell'art. 24 t. u. ult. cit.
3. - Va quindi esaminata l'altra eccezione sollevata dalla
Provincia, secondo cui la proposta questione sarebbe irrilevante anche
sotto un diverso profilo, e precisamente perché la concessione
rilasciata dal Comune, non essendo stata impugnata, è divenuta
definitiva.
L'eccezione, che si esaurisce in una mera affermazione priva di
qualsiasi elemento di sostegno, non può essere condivisa.
Invero, il giudizio principale ha per oggetto, come già si è
detto e come pure la stessa Provincia di Bolzano riconosce,
l'accertamento della inesistenza dell'obbligo della concessione e del
connesso obbligo di contribuzione per le opere di urbanizzazione:
sicché il carattere definitivo della concessione stessa non solo non
contrasta con le domande proposte, ma sta alla base delle medesime, in
quanto esse hanno per presupposto una situazione giuridica conseguente
ad un procedimento amministrativo esaurito.
4. - Ai fini della rilevanza, deve invece la Corte osservare che
nella fase del giudizio in cui è intervenuta l'ordinanza di rimessione
non è in discussione il merito della causa, ma soltanto la questione
relativa alla giurisdizione. Invero il Tribunale di Bolzano ha negato
la propria potestà giurisdizionale, rilevando che si controverteva
sull'esercizio del potere discrezionale del Comune di rilasciare la
concessione ed ha ritenuto che la causa apparteneva alla cognizione del
giudice amministrativo.
La Corte di appello di Trento ha invece riformato tale decisione,
osservando trattarsi di una posizione di diritto soggettivo, in quanto
l'Amministrazione delle ferrovie negava la sussistenza dell'obbligo
della concessione, così contestando la stessa esistenza del relativo
potere del Comune, e richiedeva conseguentemente la restituzione di
quanto, a suo avviso, indebitamente pagato a titolo di contributo per
le opere di urbanizzazione: perciò la Corte ha rimesso la causa al
primo giudice secondo la disposizione dell'art. 353 cod. proc. civ.
Avverso questa decisione dal Comune di Bressanone è stato proposto
ricorso per cassazione limitatamente, com'è ovvio, all'unica questione
decisa e pertanto l'ambito del giudizio di legittimità è circoscritto
soltanto al problema di giurisdizione.
Ciò posto, osserva la Corte che, se nel giudizio principale si
controverte della giurisdizione, una questione di costituzionalità,
che sia rilevante, è configurabile soltanto se essa investe la norma
attributiva della potestà giurisdizionale ossia se dalla sua
risoluzione dipende la sussistenza o meno nel giudice adito di tale
potestà. Ma questo nesso non sussiste nel caso in esame, perché,
qualificata l'azione, come lo è stata dal giudice a quo, nel senso
suindicato (accertamento dell'insussistenza dell'obbligo della
concessione e quindi del relativo potere della P. A. nonché
ripetizione dell'indebito), il petitum sostanziale concerne, secondo un
orientamento che costituisce ius receptum nella giurisprudenza
ordinaria, una posizione di diritto soggettivo (e non di interesse
legittimo) e quindi secondo la disciplina generale, a parte quanto
sarà detto nel numero successivo, la cognizione spetta comunque al
giudice ordinario.
Il giudice a quo si limita in proposito ad affermare che la
questione di legittimità costituzionale del cit. art. 24 è rilevante
in quanto, se la norma fosse dichiarata illegittima e quindi venisse
meno, ricorrerebbe la violazione di un diritto dell'Amministrazione
ferroviaria.
Ma l'affermazione non è pertinente alla questione di giurisdizione
bensì al merito della causa, in quanto la dichiarazione di
illegittimità comporterebbe senz'altro la fondatezza della domanda per
essere venuta meno la norma che prevede l'obbligo della concessione e
l'onere di contribuzione ma non attribuirebbe al giudice amministrativo
la potestà di accertare l'insussistenza dell'obbligo della concessione
(e quindi del relativo potere della P. A.), nonché dell'obbligo di
contribuzione; correlativamente, se si verificasse l'ipotesi inversa,
il giudice dovrebbe rigettare la domanda, non sussistendo la causa
petendi invocata dall'attore. In entrambi i casi, perciò, un'incidenza
della pronuncia di questa Corte sulla giurisdizione è sicuramente da
escludere, risolvendosi sempre il fondamento del petitum sostanziale in
una posizione di diritto soggettivo.
5. - Né sulla raggiunta conclusione può incidere l'art. 16 della
l. 28 gennaio 1977 n. 10, contenente norme per l'edificabilità 'dei
suoli (già in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione, che
tuttavia non lo ha tenuto presente); questo articolo devolve ai giudici
amministrativi i ricorsi giurisdizionali " contro il provvedimento con
il quale la concessione viene data o negata nonché contro la
determinazione o la liquidazione del contributo" (nella regione
Trentino-Alto Adige, non essendo stato ancora istituito il TAR, i
ricorsi nella materia devoluta al giudice amministrativo, si
propongono, com'è noto, direttamente al Consiglio di Stato).
Non è compito di questa Corte procedere all'interpretazione della
norma suddetta, che è riferibile all'intero territorio nazionale
(peraltro essa è stata anche espressamente richiamata dall'art. 12
della legge provinciale di Bolzano 3 gennaio 1978 n. 1), essendo la
potestà in tema di ordinamento giudiziario riservata allo Stato anche
nei confronti delle Regioni a statuto speciale (cfr. sent. C. cost. 16
febbraio 1982 n. 43).
Ma, se pure le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella loro
fondamentale funzione relativa al riparto della giurisdizione,
dovessero ritenere la detta norma applicabile alla fattispecie, la
prospettata questione risulterebbe pur sempre irrilevante, in quanto la
cognizione della controversia apparterrebbe in ogni caso al giudice
amministrativo, venendo analogamente in discussione la legittimità
costituzionale dell'art. 24 cit. - analogamente a quanto sopra
osservato - soltanto ai fini della fondatezza della domanda e non già
per quanto concerne la giurisdizione. La cognizione del giudice
amministrativo, invero, deriverebbe non già dalla natura del petitum
sostanziale, bensì dal potere discrezionale del legislatore di
attribuire a detto giudice anche la cognizione di diritti soggettivi
(art. 113 Cost.), sicché essa in nessun caso potrebbe rilevare ai fini
qui considerati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24, secondo comma, seconda parte, T. U. delle leggi della
Provincia di Bolzano 23 giugno 1970 n. 20 (ordinamento urbanistico
provinciale) sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in
riferimento agli artt. 4 e 11 dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1948 n. 5, ora sostituiti dagli artt. 4
e 8 del T. U. - approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 - delle
leggi costituzionali concernenti il medesimo statuto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte