Sentenza n. 1028/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1987 dal Pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Santoro Pietro e Savelli Teresa,
iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visti l'atto di costituzione di Savelli Teresa nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel luglio 1985 Pietro Santoro promuoveva, davanti al Pretore
di Roma, un giudizio diretto alla condanna di Teresa Savelli vedova
Bresciani al risarcimento del danno, oltre ad un equo indennizzo per
le spese di trasloco, come previsto dall'art. 60 della legge 27
luglio 1978, n. 392, in quanto la Bresciani, ottenuta nel luglio 1983
la disponibilità di un immobile per uso abitativo locato all'attore,
a seguito dell'esercizio del recesso per necessità ex art. 59 della
legge n. 392 del 1978, non lo aveva poi utilizzato per soddisfare la
necessità dedotta. La Bresciani, dal canto suo, premesso che il
giudizio relativo al recesso per necessità era stato introdotto, nel
settembre 1979, dal marito, poi deceduto, eccepiva che nel luglio
1983, entrata nel possesso dell'immobile, lo aveva restaurato ed
abitato sino a quando, per motivi di salute, era andata a vivere
presso parenti. Nel giudizio si costituiva, a norma dell'art. 60,
terzo comma, l. cit. - in relazione al fondo sociale - il Comune di
Roma.
Nel corso del giudizio, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1987,
il Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 16, 42 e 47 Cost. ed all'art. 10 Cost., in
relazione agli artt. 2, 7, 12, 13 e 16 della Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, agli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e agli artt. 48.1, 48.3c, 52, 53, 54.3f e 59 del
Trattato istitutivo delle Comunità europee, dell'intera legge 27
luglio 1978, n. 382 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
"e comunque" degli artt. 59 e 60 della medesima legge.
2. - Ad avviso dell'autorità remittente la questione è rilevante
in quanto nel giudizio occorre fare applicazione dell'art. 59 della
legge n. 382 del 1978 che, in sede di disciplina transitoria dei
contratti di locazione di immobili per uso abitativo, consente al
locatore, in una serie di ipotesi, di recedere dal rapporto prima
della scadenza legale come fissata dall'art. 58, e del successivo
art. 60, in base al quale il provvedimento che dispone il rilascio
perde efficacia se l'immobile non viene adibito dal locatore all'uso
per il quale aveva agito nel termine di sei mesi dal momento in cui
ne riacquista la disponibilità. Il conduttore, in tal caso, ha
diritto al ripristino del rapporto ed al rimborso delle spese di
trasloco e degli altri oneri sostenuti ovvero, a sua scelta, al
risarcimento dei danni in misura non inferiore a 12 e non superiore a
48 mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di
trasloco, in ogni caso con conseguente condanna del locatore al
pagamento di una somma da lire 500.000 e lire 2 milioni al Comune nel
cui territorio si trova l'immobile, ad integrazione del fondo sociale
per l'integrazione dei canoni per i conduttori meno abbienti,
previsto dagli artt. 75 e seguenti della medesima legge.
3. - La normativa impugnata, ad avviso del giudice a quo, si pone
innanzitutto in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto dà vita ad
una situazione di disparità tra proprietari di appartamenti locati e
conduttori; questi ultimi ricevono una tutela che, creando a loro
favore una situazione di pesante privilegio, lede la dignità sociale
dei locatori.
La disciplina transitoria della legge n. 392 del 1978 è poi, in
linea generale, discutibile in quanto è intervenuta su rapporti in
corso ovvero prossimi alla cessazione, operando la "sospensione di
alcuni diritti costituzionalmente protetti", se non un esproprio di
fatto del bene casa a carico dei proprietari-locatori.
4. - Le norme contenute negli artt. 59 e 60 della legge n. 392 del
1978 sono poi, secondo l'autorità remittente, in contrasto con gli
La limitazione, operata dall'art. 59, delle ipotesi di legittimo
recesso comprime il diritto di proprietà senza alcuna plausibile
giustificazione ed oltre i limiti consentiti dalla Costituzione,
limiti ammessi dall'art. 42 "al solo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti".
Il sistema predisposto dagli artt. 59 e 60 della legge n. 392 del
1978, opera una gravissima lesione del diritto di proprietà della
casa, oggetto di specifica tutela nell'art. 47 Cost., che vuole che
la Repubblica favorisca "l'accesso al risparmio popolare ed alla
proprietà dell'abitazione".
5. - Ad avviso del giudice a quo l'art. 47 Cost. appare violato
sotto un altro profilo dall'art. 60 della legge n. 392 del 1978.
Le norme contenute in tale articolo, le successive leggi di
proroga, il blocco dei canoni e le lungaggini nella esecuzione dei
provvedimenti di rilascio, infatti, tutelando il "possesso"
dell'abitazione, da parte del conduttore perpetuano una situazione di
privilegio che non incoraggia l'accesso al risparmio popolare per
conseguire la proprietà dell'abitazione e crea una situazione di
diseguaglianza e di ingiustizia.
6. - Le censure dell'autorità remittente investono poi "l'intero
disegno articolato nella legge n. 392 del 1978" in quanto il
legislatore, dopo aver "fallito" nel suo compito di rimuovere gli
ostacoli al pieno sviluppo della persona umana ed alla formazione
della famiglia, che "trova nella disponibilità di una abitazione la
propria sede", ha finito per imporre alla proprietà privata l'onere
di realizzare tale obiettivo.
Il sistema apprestato dal legislatore con la legge denunciata
appare "assolutamente squilibrato"; con la creazione di due categorie
diseguali di cittadini, esso ha determinato la grave crisi del
mercato delle locazioni degli immobili per uso abitativo, offrendo
tutela, sotto il profilo della durata del rapporto e dell'entità del
canone, ai conduttori di immobili ed inducendo i proprietari a non
concedere unità immobiliari in locazione onde evitare di subire una
sorta di espropriazione.
Ciò emerge con evidenza, prosegue il giudice a quo, dal caso,
sottoposto al suo esame, in cui il locatore attese quattro anni per
ottenere la disponibilità dell'immobile e, dopo altri due anni venne
chiamato a rispondere ex art. 60; in un periodo così lungo le
situazioni possono mutare: "nel caso di specie 'era morto' il marito
della persona oggi convenuta nel giudizio" ed il provvedimento di
rilascio finisce per non produrre apprezzabili effetti giuridici.
6.1. - Rileva il giudice a quo che, a stretto rigore, la sua
denuncia di incostituzionalità a questa Corte dovrebbe investire
"solamente l'art. 60 - ché solo esso deve essere applicato nel caso
di specie".
Tuttavia, dinanzi alle numerose censure di incostituzionalità
rivolte a singole norme contenute nella legge n. 392 del 1978 ed in
previsione di altre che, verosimilmente, seguiranno, occorre - ad
avviso dell'autorità remittente, individuare "il bandolo della
intricata matassa e reciderlo coraggiosamente per impedire
l'ulteriore diffondersi di un cancro sociale così grave".
L'obiettivo di assicurare ai cittadini meno abbienti "una abitazione
a basso costo è stato perseguito imponendo ad altri cittadini, i
proprietari di immobili già locati, all'entrata in vigore della
legge censurata, sacrifici e vincoli assolutamente spropositati e che
hanno il sapore di una vera e propria espropriazione punitiva"; tale
carattere, secondo il giudice a quo, rivestono la ulteriore proroga
dei rapporti locativi ed il blocco del canone su valori irreali.
La disparità di trattamento tra "occupanti degli appartamenti e
proprietari della legge n. 392 del 1978 emerge dalle norme contenute
negli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 23, 24, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
6.2. - L'illegittimità dell'intera legge per l'ingiustificato
privilegio accordato al conduttore e la disparità di trattamento
rispetto al locatore emerge, ancora, ad avviso dell'autorità
remittente, dalle norme contenute negli artt. 38 e 39 che, in tema di
locazione di immobili per uso non abitativo, disciplinano il diritto
di prelazione ed il diritto di riscatto riconosciuti al conduttore.
Le leggi del mercato immobiliare, di cui questa Corte, con la
sentenza n. 108 del 1986, ha mostrato di avere documentata
conoscenza, consentono al conduttore di acquisire la proprietà
dell'unità immobiliare ad un prezzo di un terzo inferiore
all'effettivo valore del bene (non occupato), con una pesante
sanzione, disposta dall'art. 39, a carico del proprietario che non
consente l'esercizio del diritto di prelazione.
7. - La legge n. 392 del 1978, secondo il giudice a quo, è poi in
contrasto con alcuni princi'pi enunciati dalla dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948.
In particolare, è violato l'art. 2, in quanto la tutela dei meno
abbienti, che ispira il testo normativo censurato, realizza una grave
discriminazione nei confronti dei proprietari, cui viene imposto un
carico assai pesante;
tanto la legge n. 392 del 1978 che i successivi provvedimenti di
graduazione degli sfratti, di sospensione dell'esecuzione e di
limitazioni alla concessione della forza pubblica, violano poi l'art.
7, comportando un "affievolimento" della tutela che deve essere
offerta parimente a tutti i cittadini;
è, ancora, violato l'art. 12, perché gli "ostacoli sostanziali
e procedurali imposti al proprietario-locatore" comportano una
arbitraria interferenza nella vita privata e in quella familiare, che
trovano nella casa il luogo per la loro esplicazione;
sono violati gli artt. 13, che sancisce la libertà di stabilire
la propria residenza, e 16, che riconosce il diritto a fondare una
famiglia.
8. - La legge denunciata, ad avviso del giudice a quo, viola
altresì gli artt. 8, 12, e 14 della Convenzione europea per i
diritti umani, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n.
848 e diretta a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti e
delle libertà fondamentali, in quanto, impedendo il libero uso
dell'immobile di proprietà dei locatori e determinando la scomparsa
degli appartamenti offerti in locazione, ostacola la formazione di
nuove famiglie.
9. - Nelle norme poste dalla legge n. 392 del 1978 viene infine
ravvisata violazione degli artt. 48 punto 1 e punto 3 c, 52, 53, 54
punto 3f e 59 del Trattato istitutivo delle comunità europee, in
quanto, incidendo sulla libera disponibilità degli immobili, esse
limitano la libertà di circolazione delle persone, anche per
l'esercizio di attività economiche, dando vita ad una situazione di
disparità con gli altri Stati membri.
10. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
eccependo in primo luogo l'inammissibilità della questione riferita
all'intera legge n. 392 del 1978 per genericità ed irrilevanza, in
quanto il solo art. 60 viene in applicazione nel giudizio a quo.
La questione, riferita al solo art. 60, è tuttavia irrilevante,
non avendo il Pretore previamente accertato il fondamento delle
contestazioni della convenuta che, se rispondenti alla realtà,
escluderebbero l'applicabilità delle norme.
Nel merito, osserva l'Avvocatura, la questione è, comunque,
manifestamente infondata, in quanto, secondo la giurisprudenza, la
responsabilità del locatore presuppone la imputabilità, a titolo di
dolo o colpa, del comportamento del locatore, responsabilità esclusa
in presenza di fatti sopravvenuti costituenti causa di forza
maggiore.
In ordine alla violazione delle Convenzioni internazionali, con
riguardo all'art. 10 Cost., la questione è inammissibile non avendo
tali norme attinenza alla materia.
11. - Si è costituita in giudizio Teresa Savelli vedova
Bresciani, rappresentata e difesa dall'avv. Ercole Caruso,
concludendo per l'accoglimento delle questioni come prospettate dal
Pretore di Roma. Considerato in diritto
1. - È impugnata davanti a questa Corte l'intera legge 27 luglio
1978, n. 392, recante "Disciplina delle locazioni di immobili
urbani", ritenuta lesiva;
dell'art. 3 Cost., in quanto crea a favore del conduttore una
situazione di privilegio e realizza una disparità di trattamento fra
proprietari di appartamenti locati e conduttori;
dell'art. 42 Cost., in quanto comprime il diritto di proprietà
senza alcuna plausibile ragione ed oltre i limiti consentiti;
dell'art. 47 Cost., in quanto, tutelando il possesso
dell'abitazione da parte del conduttore, non incoraggia l'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione;
dell'art. 10 Cost., in quanto lede gli artt. 2, 7, 12, 13 e 16
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, gli artt. 8, 12
e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e gli artt. 48.2, 48.3c, 52,
53, 54.f e 59 del Trattato istitutivo delle Comunità europee.
Specifica censura è altresì mossa, in riferimento agli stessi
parametri, al combinato disposto degli artt. 59 e 60 del titolo II,
capo I, della suindicata legge n. 392 del 1978, contenenti la
"Disciplina transitoria" per le locazioni abitative, i quali
stabiliscono che il provvedimento che dispone il rilascio
dell'immobile, in conseguenza dell'esercizio, da parte del locatore,
del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine
di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità
dell'immobile, non lo adibisce all'uso per il quale aveva agito, e
correlativamente riconoscono al conduttore alternativamente il
diritto al ripristinamento del rapporto o al risarcimento del danno.
2. - Per quanto concerne la censura che investe la legge n. 392
del 1978 nella sua globalità, ricorda la Corte che con la detta
legge è stato posto termine al pluridecennale "regime vincolistico"
delle locazioni, ripetutamente assolto da questa Corte dai dubbi di
legittimità costituzionale, sollevati in riferimento agli artt. 3 e
42 Cost., sulla base della considerazione del carattere straordinario
del regime stesso, preordinato a fronteggiare crisi congiunturali del
settore dell'edilizia abitativa (sentenze n. 3/1976, n. 225/1976, n.
32/1980, n. 71/1980).
La legge in esame, dettando la nuova disciplina organica delle
locazioni urbane, abitative e non abitative, la articola in due
settori (titolo I e titolo II) concernenti, rispettivamente, la
disciplina ordinaria, operante per le locazioni concluse dopo
l'entrata in vigore della legge (30 luglio 1978), e la disciplina
transitoria, relativa alle locazioni in corso alla data suindicata.
3. - Per le locazioni abitative - sulle quali soltanto la Corte
ritiene di dover portare il suo esame, essendo state sollevate le
questioni nel corso di un giudizio nel quale, appunto, venivano in
conflitto le contrapposte esigenze abitative del conduttore e del
locatore, sicché unicamente in tale specifico ambito le questioni
sono rilevanti - la disciplina ordinaria innova alcuni essenziali
aspetti della regolamentazione del contratto di locazione prevista
dal codice civile (art. 1571 e seguenti), regolamentazione largamente
inspirata al riconoscimento dell'autonomia negoziale. Essa, infatti,
si incentra nella predeterminazione della durata legale del rapporto
per un quadriennio, non suscettiva di anticipata cessazione per
iniziativa del locatore e non condizionata alla sussistenza di una
giusta causa per la sua cessazione alla scadenza (artt. 1, 3 e 4), e
nella sottrazione del canone alla libera contrattazione (c.d. equo
canone: artt. da 12 a 25).
Il nucleo fondamentale della nuova disciplina ordinaria è stato
già oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale ha osservato
come la previsione relativa alla durata delle locazioni abitative
risponda all'apprezzabile esigenza di assicurare ai conduttori una
adeguata stabilità del rapporto (sent. n. 251/1983); vale a dire del
godimento di un bene primario (sentenze n. 252/1983, n. 300/1983, n.
49/1987, n. 217/1988, n. 404/1988). E a tale esigenza si connette
anche il peculiare regime dell'equo canone, quantificato con
riferimento a parametri oggettivi, giacché con esso si determina,
nell'ambito delle locazioni abitative, una sostanziale indifferenza
della persona del conduttore ai fini della redditività
dell'immobile, e quindi un ridotto interesse del locatore a far
cessare il rapporto.
Ora, è da notare che la suddetta esigenza è stata ritenuta da
questa Corte meritevole di una specifica tutela essenzialmente in
ragione della grave situazione del settore dell'ediliza abitativa -
caratterizzato dalla carenza di offerta di alloggi e conseguentemente
dalla debolezza contrattuale della categoria dei conduttori - nella
quale è intervenuta la legge n. 392 del 1978 (sent. n. 251/1983).
Ma, pur a distanza di vari anni, le ragioni socio-economiche della
detta specifica protezione non appaiono, ad un esame obbiettivo,
essere oggi modificate al punto tale da evidenziare la mancanza del
presupposto di fatto assunto dal legislatore, ovvero il contrasto fra
la disciplina adottata e la Costituzione per ingiustificata
compressione degli interessi costituzionalmente protetti dei quali è
lamentata la lesione.
Se, poi, la disciplina in esame sia o no pienamente adeguata
all'attuazione degli scopi sociali da essa perseguiti - piena
adeguatezza che il giudice a quo sembra contestare, richiamando il
parametro dell'art. 47 Cost., sulla base della considerazione che la
disciplina stessa non contribuisce ad eliminare la situazione anomala
del mercato degli alloggi, che è la causa del disagio della
categoria dei conduttori, ed anzi concorre a perpetuarla - è
problema che non può essere risolto se non mediante una valutazione
che questa Corte non può operare. Anche se non può esimersi dal
notare come gli scopi sociali (di rimedio) cui è diretta la
normativa stessa possano essere perseguiti anche mediante discipline
diverse, finalizzate alla eliminazione del disagio della categoria
dei conduttori, nel quadro di un intervento globale sui settori
dell'edilizia pubblica e privata (postulato dal legislatore del 1978:
cfr. sent. n. 252 del 1983), idoneo ad incrementare l'offerta di
alloggi a canoni economicamente sopportabili.
4. - La disciplina transitoria delle locazioni abitative in corso
alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 consiste,
per le locazioni già soggette a proroga in base alla previgente
legislazione, nella previsione di un ulteriore periodo di durata (di
quattro anni) con decorrenza variabile a seconda dell'epoca di
stipulazione del contratto (art. 58). Per le locazioni non comprese
nel previgente regime di vincolo (in ragione della data di scadenza
convenzionale successiva al 30 luglio 1978 ovvero perché il reddito
del conduttore eccedeva i limiti fissati per il godimento della
proroga legale) è invece riconosciuta la durata quadriennale
stabilita dall'art. 1 in regime ordinario, dalla quale va tuttavia
detratto il periodo già decorso dall'inizio della locazione o dalla
data dell'ultimo rinnovo (art. 65).
Orbene, per negare fondatezza alla censura mossa alla detta
disciplina dal giudice a quo, in riferimento ai già ricordati
parametri, è sufficiente ricordare che questa Corte più volte ha
qualificato il regime transitorio dettato dalla legge n. 392 del 1978
come soluzione tecnica di saldatura tra legislazione vincolistica e
nuova legge organica sulle locazioni, destinata a fungere da ponte
tra i due contrapposti sistemi (sentenze n. 32/1980 e n. 281/1984),
sottolineando l'esigenza di regolare gradualmente il passaggio della
grande massa dei contratti in corso nell'ambito delle nuove regole
ordinarie (sent. n. 89/1984).
Né siffatta disciplina transitoria può essere ritenuta non
equilibrata, in pregiudizio della categoria dei locatori, in quanto,
a controbilanciare l'ulteriore durata ex lege dei rapporti in corso,
è stato introdotto, a vantaggio dei locatori (derivandolo
dall'azione di cessazione dalla proroga legale o di decadenza da
questa, tipica del regime vincolistico:
artt. 3, 4 e 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253) l'istituto del
recesso anticipato dalla locazione per le tassative ragioni di cui
all'art. 59 (del quale non godono i locatori nel regime ordinario:
sent. n. 251/1983). E tale istituto, originariamente limitato alle
locazioni già soggette a proroga di cui all'art. 58, è stato
successivamente esteso anche alle locazioni non prorogate di cui
all'art. 65 per effetto delle sentenze n. 22/1980 e n. 250/1983,
mediante le quali la Corte ha assicurato in ogni caso tutela alle
specifiche esigenze recuperatorie del locatore nella fase di
protrazione coattiva.
La questione è pertanto non fondata.
5. - Venendo all'esame della censura mossa all'art. 60 della legge
n. 392 del 1978, osserva la Corte che le previsioni nella detta norma
racchiuse costituiscono un momento essenziale della disciplina
dell'istituto del recesso regolato dal precedente art. 59, in quanto
la comminatoria di sanzioni (ripristinamento del contratto,
risarcimento del danno, sanzione pecunaria da devolvere al fondo
sociale), per il caso di mancata destinazione dell'immobile all'uso
del quale è stata prospettata la necessità, ha la primaria funzione
preventiva di costituire una remora al ricorso abusivo, pretestuoso o
addirittura fraudolento al recesso (sent. n. 48/1980, relativa ad
analoga disciplina accessoria dell'azione di cessazione della proroga
legale contenuta dall'art. 8 della legge n. 253 del 1950), sicché
non aggrava la posizione dei locatori che del recesso si siano
avvalsi per effettive esigenze.
Né la posizione dei locatori può ritenersi sacrificata senza
ragione dalla previsione di un termine fisso, entro il quale dare
attuazione alla destinazione prospettata ai fini del recesso, poiché
l'omessa destinazione nel termine è soltanto considerata dalla legge
come criterio per la valutazione della serietà o, viceversa, della
pretestuosità del motivo di necessità fatto valere. Ciò che è
dimostrato dalla costante interpretazione giurisprudenziale, secondo
la quale il comportamento successivo assume tale significato solo se
imputabile (a titolo di dolo o di colpa) al locatore.
Anche tale questione è pertanto non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3, 10, 42 e 47 Cost., della legge 27 luglio
1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nel suo
complesso, nonché degli artt. 59 e 60 della suddetta legge, come
sollevate dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1028 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte