Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559,

terzo e quarto comma, e 560 del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1969 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Facioni Gesualdo e Alesi Maria Luisa,

iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dal pretore di San Pietro

Vernotico nel procedimento penale a carico di Vizzi Anna Maria e

Vadacca Antonio, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11

febbraio 1970;

3) ordinanza emessa il 25 novembre 1969 dal pretore di Manfredonia

nel procedimento penale a carico di Rignanese Lucia e Trotta Michele,

iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;

4) ordinanza emessa il 22 maggio 1969 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Rossi Lucia e Brescini Gualtiero,

iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni

di legittimità costituzionale concernenti l'art. 559, terzo e quarto

comma, e l'art. 560 del codice penale;

che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con

unico provvedimento;

che questa Corte con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a

questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale concernenti gli artt. 559, commi terzo e quarto, e 560

del codice penale, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con

sentenza n. 147 del 27 novembre 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte