Sentenza n. 104/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della
legge emanata dalla Regione siciliana il 20 marzo 1951, n. 29, per
l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale in relazione all'art. 1
del Codice penale e in riferimento all'art. 70 della Costituzione,
promosso dal Pretore di Vizzini, con ordinanza del 12 novembre 1956,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, rispettivamente il 12 e il 15
gennaio 1957 ed iscritta al n. 346 del Registro ordinanze 1956.
Udita, nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957, la relazione del
Giudice Antonio Manca.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Lo Greco Sebastiano, denunziato per il delitto previsto dall'art.
72 del T.U. 5 febbraio 1948, n. 26 (concernente le elezioni della
Camera dei deputati), per avere turbato il 3 giugno 1955, in occasione
delle elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, un
pubblico comizio in Licodia Eubea, fu prosciolto, per inesistenza del
reato, dal Pretore di Vizzini con sentenza istruttoria del 24 dicembre
1955.
Il Pretore osservò:
1) che, nella specie, non era applicabile la accennata disposizione
del T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, poiché questa legge riguarda le
elezioni per il Parlamento nazionale; e che perciò detta norma non
può ritenersi estesa alle elezioni dell'Assemblea siciliana in base
all'articolo 67 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, poiché
alla Regione non può essere riconosciuto potere normativo nella
materia penale;
2) che tale estensione deve ritenersi esclusa anche per il
carattere temporaneo della norma, perché il più recente decreto
legislativo presidenziale del 3 aprile 1951, n. 203 (che approva il
testo unico per la composizione e l'elezione degli organi delle
amministrazioni comunali), non riproduce la disposizione dell'art. 72
sopra ricordato.
La sentenza del Pretore, su appello del Pubblico Ministero, fu
riformata dal Giudice istruttore, il quale, con sentenza del 12 marzo
1956, restituì gli atti al primo giudice per l'ulteriore corso del
giudizio e rilevò che l'art. 67 della legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29, non ha creato alcuna norma di carattere penale, poiché tale
disposizione ha semplice valore indicativo, in quanto, anche se non
fosse stato inserito nella predetta legge, si sarebbero dovute
ugualmente applicare le disposizioni del T.U. del 1948, dato il loro
carattere generale; e che comunque deve ritenersi collegato alla
potestà normativa della Regione, anche il potere di emanare norme
contenenti sanzioni penali.
In relazione a quest'ultimo motivo, il pretore di Vizzini ha
sollevato pregiudizialmente, di ufficio, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 67 della legge regionale del 20 marzo 1951, n.
29, poiché, a suo avviso, sarebbe in contrasto con l'articolo 1 del
Codice penale, in riferimento all'art. 70 della Costituzione. Pertanto,
con ordinanza del 12 novembre 1956, ordinò la trasmissione degli atti
a questa Corte, sospendendo il giudizio.
L'ordinanza ritualmente notificata all'imputato, al Procuratore
della Repubblica, al Presidente della Regione siciliana, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato ed al Presidente dell'Assemblea siciliana, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione rispettivamente il 12 e il 15 gennaio
1957.
Con atto depositato in cancelleria il 17 dicembre 1956 unitamente
alle deduzioni, si è costituito in questa sede il Presidente della
Regione siciliana, conferendo procura speciale all'avvocato professor
Salvatore Pugliatti.
La difesa della Regione premette che alla Regione siciliana è
attribuita, in base allo Statuto, potestà normativa esclusiva in
materia di ordinamento elettorale regionale e che il conferimento della
potestà normativa per una data materia comprende la disciplina della
materia stessa nel suo complesso anche riguardo alle norme che vi sono
connesse. Donde la conseguenza che l'art. 67 della legge regionale 20
marzo 1951, n. 29 in quanto riguarda norme di carattere penale inerenti
ai precetti stabiliti nell'ambito della potestà normativa regionale,
deve ritenersi costituzionalmente legittimo.
Aggiunge d'altra parte che l'art. 67 della legge elettorale
regionale, rinviando alle sanzioni penali sostenute nella legge statale
(T.U. n. 26 del 1948), non ha fatto che estenderne l'applicazione
alla Sicilia.
La Regione chiede quindi che sia dichiarata la legittimità
costituzionale dell'art. 67 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Considerato in diritto :
La questione sottoposta alla decisione di questa Corte consiste
nell'esaminare se debba ritenersi costituzionalmente legittimo l'art.
67 della legge 20 marzo 1951, n. 29, emanata dalla Regione siciliana
per la disciplina delle elezioni dei deputati all'Assemblea regionale.
L'articolo stabilisce che, per le violazioni delle norme di detta
legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Si ripropone
perciò, come risulta dall'ordinanza del pretore di Vizzini, in
relazione all'ipotesi particolare preveduta da detto articolo, il
problema se le Regioni a statuto speciale, nell'ambito della potestà
normativa ad esse attribuita, possano emanare disposizioni contenenti
sanzioni penali per la violazione delle proprie norme legislative.
Problema già esaminato da questa Corte nelle sentenze n. 6 del 15
giugno 1956, nn. 21 e 23, rispettivamente del 19 e 21 gennaio 1957, e
n. 58 del 13 aprile 1957, nelle quali si è ritenuto che la competenza
a legiferare nella materia penale è devoluta esclusivamente allo
Stato: onde sono state dichiarate costituzionalmente illegittime (con
riferimento non già all'art. 70, come è detto nella ordinanza, bensì
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione) alcune disposizioni
emanate dalle Assemblee regionali della Sardegna, della Sicilia e del
Trentino-Alto Adige. Occorre perciò esaminare se nella fattispecie,
ora sottoposta alla decisione della Corte, il principio anzidetto sia
stato violato.
È opportuno premettere che nel primo comma dell'art. 122 della
Costituzione è stabilito, in via generale, che il sistema di elezione,
il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Ma,
negli Statuti regionali, che, secondo il precedente art. 116, possono
essere emanati per le Regioni cui sono riconosciute forme e condizioni
speciali di autonomia, le elezioni dei Consigli regionali sono regolate
da norme deliberate (fatta eccezione per la Valle d'Aosta) dalle stesse
Regioni. Dispone infatti l'art. 3, primo comma, dello Statuto siciliano
che l'Assemblea regionale è costituita da deputati eletti nella
Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge
emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla
Costituente in materia di elezioni politiche. L'art. 16 dello Statuto
sardo stabilisce che il Consiglio regionale è composto di consiglieri
eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema
proporzionale secondo le norme stabilite con legge regionale; e analoga
disposizione è contenuta nell'art. 19 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige.
Per quanto riguarda quindi la costituzione dei predetti organi,
fondamentali per il funzionamento degli Enti regionali, la potestà
normativa, riconosciuta a quelli dotati di speciale autonomia, esclusa
come si è detto la Valle d'Aosta, trova la sua base in una espressa e
particolare autorizzazione statutaria, alla quale perciò le norme
emanate dalle Regioni sono necessariamente collegate. Ond'è che, per
decidere, in relazione all'attuale controversia, se la Regione
siciliana con l'estendere le disposizioni di carattere penale,
prevedute nel T.U. del 5 febbraio 1948, n. 26, si sia mantenuta
nell'ambito della propria potestà normativa, occorre accertare se,
fermo restando, come regola generale, il principio già enunciato nelle
precedenti sentenze di questa Corte, tale estensione possa ritenersi
legittima, in base alla particolare disposizione contenuta nel
ricordato art. 3 dello Statuto regionale.
Detto articolo, come risulta dal testo sopra riferito, oltre ad
attribuire potestà di legiferare in materia di elezioni politiche,
rispettando così l'autonomia della Regione, stabilisce anche i criteri
basilari cui la legge deve uniformarsi, rinviando ai principi fissati
nella stessa materia dalla Costituente, inquadrando così, sotto questo
aspetto, le norme regionali nel sistema costituzionale dello Stato.
Posto ciò occorre ricordare che il legislatore costituente, con la
legge 20 gennaio 1948, n. 6, attuando i precetti contenuti nell'art. 48
alla Costituzione, stabilì (art. 1) che, per le elezioni della Camera
dei deputati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni
apportate dalla predetta legge; disposizioni e modificazioni poi
riunite nel già citato T.U. del 5 febbraio 1948, n. 26. Ed a queste
disposizioni appunto, vigenti nel tempo in cui fu emanata la legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29, questa legge si è uniformata,
riproducendole nella massima parte. E vi si è uniformata, altresì
nell'art. 67, oggetto dell'attuale contestazione, dato che non estende
le sanzioni penali prevedute dalla legge statale a ipotesi di reato
prevedute nella legge regionale, ma di detta legge richiama le
disposizioni; con la conseguenza che le violazioni delle norme
contenute nella legge elettorale regionale, intanto costituiscono
reato, in quanto siano come tali prevedute dalla legge nazionale.
Ora, come è noto, il citato T.U. del 1948, oltre a disciplinare
minutamente le tre fasi concernenti le operazioni elettorali, il
procedimento preparatorio, la votazione e lo scrutinio, comprende
sanzioni punitive per i fatti che hanno appunto come presupposto le
elezioni e che la stessa legge (art. 88 del T.U.) indica come reati
elettorali. E li considera come categoria a sé, poiché dispone (art.
88, quarto comma) che resta sempre salva l'applicazione delle maggiori
pene stabilite dal codice penale e in altre leggi per i reati non
previsti dal T.U., dispone inoltre (art. 88, primo comma) che, qualora
sia applicata la pena della reclusione, questa, oltre alla interdizione
dai pubblici uffici, produce sempre la sospensione dal diritto
elettorale ed esclude infine, per tutti i reati anzidetti,
l'applicabilità dei benefici della sospensione dell'esecuzione della
condanna e della non iscrizione nel casellario.
È peraltro importante notare che la previsione dei reati e delle
relative sanzioni di cui si è fatto cenno, si riscontra costantemente,
per ormai antica e non interrotta tradizione legislativa, in tutte le
leggi elettorali, delle quali, date le finalità peculiari alle leggi
stesse, costituisce un necessario complemento e una particolare
caratteristica. Appunto perché si è ritenuto che la regolarità delle
operazioni inerenti alla consultazione popolare, non possa essere
compiutamente assicurata se non attraverso la più efficace garanzia
che è data dalle specifiche sanzioni penali. Ed è a questa
tradizione che si uniformano anche le più recenti leggi 10 marzo 1946,
n. 74, e 20 gennaio 1948, n. 6, riunite nel T.U. del 1948; 7 ottobre
1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali; 6
febbraio 1948, n. 29, per l'elezione del Senato; 8 marzo 1951, n. 122,
per l'elezione dei Consigli provinciali; il T.U. 5 aprile 1951, n. 203,
per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali; e, da
ultimo, il T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del 30 marzo 1957, n. 361.
La Corte è pertanto d'avviso che sia giustificato e risponda ad
una razionale interpretazione dell'art. 3 dello Statuto siciliano,
ritenere che l'attribuzione di competenza ad emanare la legge per le
elezioni dei deputati all'Assemblea regionale, si riferisca alla legge
elettorale nel suo complesso, considerata cioè nella sua tradizionale
struttura, comprendente quindi sia i precetti e i divieti concernenti
le operazioni elettorali, sia le disposizioni di carattere penale che,
per quanto si è detto, vi sono connesse.
Com'è chiaro, dopo quanto si è esposto, si tratta di attribuzione
di competenza legislativa di carattere eccezionale, che deroga, per la
materia in esame, al principio generale che si ricava dall'art. 25
della Costituzione, secondo quanto ha già ritenuto questa Corte.
Non è inutile aggiungere, a completamento delle osservazioni
finora esposte, che già questa Corte, con la sentenza n. 4 del 15
giugno 1956, ha riconosciuta, per speciali ragioni pure ricollegantisi
ad un'antica tradizione legislativa, la legittimità della deroga ad un
altro fondamentale precetto costituzionale. Quello cioè contenuto nel
primo comma dell'art. 108 della Costituzione, secondo il quale le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge. Nella sentenza, infatti, anche per la materia preveduta nella
detta disposizione, trattandosi di principi attinenti all'ordine
costituzionale dello Stato, si è esclusa la competenza normativa delle
Regioni, anche a statuto speciale. Si è tuttavia ritenuto che, per
quanto riguarda la disciplina dei "masi chiusi", deve considerarsi
costituzionalmente legittima una disposizione legislativa emanata dalla
Provincia di Bolzano, che, in deroga ai precetti contenuti nel citato
art. 108, conferisce, nella materia, particolari attribuzioni al
pretore.
In base a quanto si è esposto la disposizione contenuta nell'art.
67 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, concernente
l'elezione dei deputati all'Assemblea della Regione, deve ritenersi
costituzionalmente legittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del
Pretore di Vizzini del 10 novembre 1956, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20
marzo 1951, n. 29, concernente l'elezione dei deputati alla Assemblea
regionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte