Sentenza n. 104/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 688
c.p.(ubriachezza) promossi con le ordinanze emesse il 6 maggio 1976 dal
Pretore di Brescia, il 6 giugno, il 16 giugno e il 6 ottobre 1977 dal
Pretore di Cesena, il 12 maggio 1978 dal Pretore di Città di Castello
(due ordinanze), il 3 aprile 1979 dal Pretore di Viadana, il 16 gennaio
1979 e il 2 ottobre 1978 dal Pretore di Cesena, il 25 ottobre 1979 dal
Pretore di Viadana, il 28 febbraio 1980 dal Pretore di Parma, il 31
gennaio 1980 dal Pretore di Milano, il 10 marzo 1980 dal Tribunale di
Como, il 23 maggio 1980 dal Pretore di Saronno, il 22 luglio 1980 dal
Pretore di Padova, il 27 novembre 1980 dal Pretore di Legnano, il 6
novembre 1980 dal Pretore di Lecce, il 19 gennaio 1981 dal Pretore di
Ferrara, il 20 ottobre 1980 dal Pretore di Lecce, il 18 marzo 1981 dal
Tribunale di Como, il 2 aprile 1981 dal Pretore di Pergine
Valsugana, l'8 maggio 1981 dal Tribunale di Venezia, il 29 maggio 1981
dal Pretore di Castelfranco Veneto, il 30 gennaio 1981 dal Pretore di
Lecce e il 18 giugno 1981 dal Pretore di Mestre, rispettivamente
iscritte al n. 493 del registro ordinanze 1976, ai nn. 363, 492 e 530
del registro ordinanze 1977, ai nn. 407 e 408 del registro ordinanze
1978, ai nn. 544, 957 e 958 del registro ordinanze 1979, ai nn. 26,
275, 349, 515, 518 e 733 del registro ordinanze 1980 e ai nn. 43, 89,
152, 180, 399,479, 494, 529, 539 e 586 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 1976,
nn. 272 e 347 del 1977, nn. 25 e 320 del 1978, n. 258 del 1979, nn. 50,
78, 152, 173, 249, 256 e 357 del 1980 e nn. 98, 117, 130, 165, 276,
297, 304, 325 e 357 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Riganello Romeo,
imputato, fra l'altro, del reato di cui all'art. 688 c.p., il Pretore
di Brescia, con ordinanza 6 maggio 1976 (R.O. n. 493/76), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale di tale norma incriminatrice
perché contrastante con gli artt. 3 e 32 della Costituzione. Premesso
che l'art. 688 c.p., pur sanzionando formalmente il comportamento di
colui che è colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza,
reprime, indirettamente, il contegno che necessariamente e
preliminarmente costituisce il sostrato dell'evento illecito,
l'assunzione, cioè, di bevande alcooliche (sia pure condizionandone la
punibilità alla circostanza - del tutto estrinseca - che l'assunzione
stessa abbia determinato uno stato di scoordinamento psicomotorio
rilevabile ictu oculi quale indice dello stato di ubriachezza), il
giudice a quo osserva che, secondo le comuni nozioni medico -
scientifiche, l'alcool appartiene a quel genere di sostanze capaci di
alterare temporaneamente le condizioni fisico - psichiche
dell'individuo e di indurre, a lungo termine, a condizioni di
assuefazione e di dipendenza da parte dell'assuntore, determinando
effetti che, tanto sul piano psichico (senso di euforia, caduta dei
freni inibitori), quanto su quello fisico (modificazioni del
metabolismo, compromissioni, di vario genere, a carico degli organi
vitali), sono assimilabili all'azione di alcune sostanze stupefacenti.
Ricordato che l'alcoolismo, come, ed ancor più, delle sostanze
stupefacenti, va considerato quale una vera e propria malattia sociale
per l'elevato numero di soggetti che, secondo le statistiche, si
trovano in condizioni di intossicazione, il giudice a quo osserva che
appare del tutto incongrua la penalizzazione della ingestione di
alcoolici quando la legge ("giustamente") né punisce il consumatore di
stupefacenti strictu sensu, né indirettamente sanziona la conseguenza
apparente di tale assunzione, essendo venuta meno (art. 108 della legge
22 dicembre 1975, n. 685) la punibilità dello "stato di grave
alterazione psichica" (art. 729 c.p.) in conseguenza dell'abuso di
sostanze stupefacenti.
Certo, rileva il Pretore, il sistema penale conserva tuttora la
linea di un'ispirazione unitaria tendente a disciplinare uniformemente
le conseguenze del consumo di sostanze alcooliche e stupefacenti, con
una corrispondente omogeneità di disciplina a livello soggettivo: ciò
fa ritenere che il legislatore si sia avveduto della sostanziale
analogia che esiste fra le une e le altre e, comunque,
dell'appartenenza comune al genere delle sostanze "droganti". Basti
pensare all'identica disciplina in tema di incapacità penale (e di
commissione del fatto reato sotto l'azione dell'alcool o di
stupefacenti); non diverse sono, ancora, le conseguenze che derivano
nel caso di proscioglimento per intossicazione cronica o di condanna in
caso di intossicazione abituale sotto il profilo delle misure di
sicurezza applicabili.
E, fino alla recente novella riformatrice della disciplina degli
stupefacenti, l'identità o analogia di trattamento si rifletteva
direttamente sulle norme che punivano, a titolo contravvenzionale, le
condizioni di alterazione fisico - psichica conseguenti alla ingestione
di alcool o di stupefacenti "in senso stretto", non sembrando
sussistere sostanziali diversità fra il lessico "manifesta
ubriachezza" (art. 688 c.p.) e quello di "grave alterazione psichica
in conseguenza dell'abuso di sostanze stupefacenti" (art. 729 c.p.):
anche le manifestazioni comportamentali abnormi dell'ubriaco, infatti,
hanno radici in un alterato psichismo e, precisamente, nel venir meno
della facoltà dei centri nervosi a coordinare correttamente le grandi
funzioni dell'organismo (movimenti, linguaggio, etc.).
In entrambi i casi, rileva ancora il giudice a quo, si ricollegava
la sanzione alla manifestazione esterna di uno stato di alterazione,
attribuendo così rilevanza al quadro apparente, determinato dall'uso
delle sostanze (alcooliche o stupefacenti).
La coerenza di un tale disegno è venuta meno con l'abrogazione
dell'art. 729 c.p.: l'impunità dell'uso personale di sostanze
stupefacenti e la circostanziata previsione di un articolato sistema di
interventi, destinati a consentire il recupero del soggetto in stato di
tossico - dipendenza, hanno determinato, secondo il Pretore,
un'ingiustificata distonia (contrastante con l'armonia dell'assetto
legislativo precedente) fra la disciplina apprestata dalla legge nei
confronti di chi si trova in stato di ubriachezza (sia pure di grado
tale da renderla evidente a ciascuno) rispetto a quella "del tutto
oggettivamente uguale "di chi ha assunto stupefacenti, con paradossali
conseguenze sul piano degli effetti giacché, mentre è possibile
l'accompagnamento manu militari in carcere dell'ubriaco manifestamente
tale, con l'eventualità dell'irrogazione anche di una pena detentiva,
nulla di ciò è più possibile per il tossicomane il quale fruisce,
invece, di un trattamento preferenziale, se è vero che, ai sensi
dell'art. 96 della legge n. 685 del 1975, deve essere solo accompagnato
al più vicino presidio sanitario.
Secondo il giudice a quo, le due situazioni non presentano
obiettive diversità tali da rendere ragionevole e giustificabile una
diversità di trattamento dal punto di vista penale; così come, da un
altro punto di vista, quello soggettivo, altrettanto irragionevoli ed
ingiustificate appaiono le conseguenze dell'ingestione di sostanze
alcooliche che non sono certo più gravidi quelle determinatesi per
l'assunzione di sostanze stupefacenti sì da richiedere un più
energico intervento della sanzione penale: nell'uno e nell'altro caso,
gli effetti possono procedere, infatti, da un minimum trascurabile (si
pensi all'ubriachezza eclatante ma sporadica ed isolata e, in
parallelo, al consumo casuale di sostanze allucinogene che non provochi
stabile dipendenza a livello biochimico) ad un quadro di imponenza
gravissima ed impressionante.
Né si può sostenere, prosegue il giudice a quo, che sotteso alle
norme che puniscono l'ubriachezza manifesta ed a quella(ora abrogata)
che sanzionava l'uso di sostanze stupefacenti vi fosse un interesse
diverso: in entrambe le ipotesi - e lo dimostra la pari collocazione
nel titolo "delle contravvenzioni di polizia" - veniva in rilievo la
tranquillità dei consociati, l'esigenza che lo svolgersi delle
interrelazioni umane non fosse turbato da manifestazioni individuali
scomposte. Ne consegue che, se il legislatore ha riconosciuto che tale
interesse o non merita protezione nel caso di abuso di stupefacenti o,
comunque, cade a fronte di altri interessi di grado maggiore, quali la
tutela dell'integrità materiale e fisica dell'individuo, non si vede
per quale ragione esso debba essere tuttora protetto soltanto
nell'ipotesi dell'ubriachezza, data la situazione di anormalità
psichica comune all'ubriaco e all'assuntore di droga e l'eguale
situazione di pericolo cui è sottoposto, in entrambi i casi,
l'ordinato svolgersi della vita sociale. E poiché il principio di
eguaglianza è violato anche quando la legge, senza ragionevole motivo,
assegna un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in
situazioni eguali, la discriminazione operata a favore di chi si trovi
in stato di ubriachezza manifesta, e perciò in condizioni di alterate
facoltà psichiche rispetto a quelle, del tutto identiche,
dell'assuntore di stupefacenti, appare contrastante sotto il profilo
della ragionevolezza e della logicità con la regola generale che
situazioni eguali trovino eguale disciplina.
Pure sotto altro profilo, l'art. 3 sarebbe vulnerato: l'intervento
puramente repressivo operato dalla sanzione penale appare una reazione
irragionevole nei confronti di una situazione, quella dell'alcoolista,
che ben altri interventi richiede che non quello della sanzione
patrimoniale o, peggio ancora, della privazione della libertà.
Lo stato di ubriachezza, infatti, salvo casi assolutamente
trascurabili dal punto di vista statistico, costituisce la spia vuoi di
una condizione di dipendenza fisica (e quindi di intossicazione) vuoi
di una situazione psichica di difficoltà e di disagio che cerca
nell'alcool una falsa strada per la soluzione dei problemi individuali.
Se ciò è vero (e la letteratura scientifica lo conferma), ci si può
chiedere se la penalizzazione dell'ubriachezza costituisca lo strumento
più idoneo a tutelare la salute che è in concreto messa in pericolo
dall'abuso di sostanze alcooliche (di qui la violazione anche dell'art.
32 della Costituzione) o se invece non rappresenti quanto residua di
una concezione autoritaria, diretta a colpire il "diverso",
inaccettabile nell'ottica solidaristica che ispira la Carta
costituzionale.
Infine, rileva il giudice a quo, la repressione penale, attuata
direttamente nei confronti del "consumatore", è del tutto incapace a
risolvere i problemi psicologici e sociali che sottostanno
all'alcoolismo e, quindi, all'epifenomeno della manifesta ubriachezza,
di tal che neppure si può dire che essa soddisfi l'interesse della
collettività (pure garantito costituzionalmente) alla salute
individuale, presupposto dell'ordinato inserimento della persona nel
tessuto sociale, interesse che, peraltro, essendo di natura
sostanziale, e postulando interventi dinamicamente rivolti alla tutela
del bene, sia di carattere preventivo, sia di carattere successivo
(cura medica, aiuto al reinserimento sociale), è tutt'affatto diverso
da quell'interesse meramente formale e statico alla pax civium che è
sotteso alla norma impugnata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale
ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.
Secondo l'Avvocatura, non sembra che il giudice a quo abbia
esattamente colto gli elementi distintivi delle due fattispecie prese
in considerazione: esse, invero, non si esauriscono nel fatto che,
nell'un caso, l'alterazione psichica è determinata dall'abuso di
alcool e, nell'altro, dall'abuso di sostanze stupefacenti.
Ad avviso dell'Avvocatura, invece, nella fattispecie di cui
all'art. 688 c.p. il legislatore non ha inteso sanzionare il vizio per
se stesso, ma solo in quanto determina pubbliche manifestazioni
esteriori sconvenienti: tant'è vero che il grado anche intensissimo
dell'ubriachezza non basta a concretare la contravvenzione, se non sia
manifesto lo stato dell'ubriaco. Cosicché non sono punibili quei beoni
che si mantengono contegnosi anche quando, pur essendo pienamente
ubriachi, ciò non dimeno, non rivelino il loro stato.
Nella previsione di cui all'art. 729 c.p., non più punita, il
legislatore aveva inteso sanzionare il vizio per se stesso; il titolo
del reato (abuso di sostanze stupefacenti) ne è la prova, ed ulteriore
prova si deduce dal fatto che la punizione era, altresì, prevista per
quel soggetto che fosse colto in stato di grave alterazione psichica,
oltreché in un luogo pubblico o aperto al pubblico, anche in circoli
privati di qualunque specie. E negli schemi di un orientamento a
contenere il vizio di abuso di sostanze stupefacenti, è stata la
normazione successiva all'art. 729 c.p., di previsione della
punibilità del vizio, comunque si manifestasse. Quando il legislatore
ha ritenuto che la via fino ad allora percorsa non appariva la più
adatta al raggiungimento del fine voluto (il contenimento, cioè, del
vizio e, se possibile, la sua eliminazione dalla realtà delle cose
umane), ne ha seguito un'altra: quella di porre il vizio sul piano
esclusivo di una malattia, da contenere come ogni altra malattia,
all'eliminazione della quale si è di recente ritenuta contrastante la
restrizione della libertà personale.
Concludendo, sulla pretesa violazione del principio di eguaglianza,
l'Avvocatura deduce che l'ubriachezza continua ad essere punita non
perché abuso di alcool di per sé, ma per le manifestazioni esteriori
sconvenienti che determina: le due fattispecie, dunque, non hanno
elementi interamente omogenei in comune; gli aspetti apparentemente
"convincenti" manifestati dal giudice a quo per legittimare l'identità
di trattamento delle due situazioni, dimenticano come, a ben vedere, il
problema sia solo di politica legislativa e che, pertanto, la soluzione
di esso non può avvenire attraverso un giudizio di legittimità
costituzionale.
2. - Un'analoga questione (sia pure con argomentazioni parzialmente
diverse) ha proposto il Pretore di Città di Castello con due ordinanze
dall'identica motivazione emesse il 12 maggio 1978 (R.O. 407/78,
408/78), nei procedimenti penali a carico di Pompei Eliseo e Marianelli
Filippo, imputati del reato di cui all'art. 688 c.p..
Premesso, da un lato, che la norma denunciata richiede, per la
sussistenza del reato, che l'ubriachezza sia soltanto manifesta (a
differenza di quanto disponeva il codice abrogato per il quale
l'ubriachezza, per integrare la fattispecie criminosa, avrebbe dovuto
essere piena e ripugnante), e, dall'altro, che la legge non richiede
indagini peritali per l'accertamento del tasso alcoolico e che,
comunque, anche ove una tale indagine venga compiuta ed abbia, in
ipotesi, indicato un lieve etilismo nell'imputato, ciò non basta ad
escludere la presenza della contravvenzione, "potendo il giudice trarre
il suo convincimento circa lo stato del soggetto da altre fonti di
prova, quali le ammissioni dell'imputato, le deposizioni dei testi et
similia", il giudice a quo rileva come tutto ciò conduce a ritenere
che la disposizione in esame fa riferimento in modo preminente al losco
ordinamento psicomotorio quale indice rilevante dello stato di
ubriachezza.
Orbene, secondo il Pretore, non può passare inosservato che l'art.
688 c.p. ha, nei confronti di chi indulge all'alcool, intenti
ammonitori che appaiono la risultante di motivazioni di dubbia politica
criminale, per la nota sollecitazione che l'alcool esercita su atti
antisociali ed anche in omaggio adintenti protettivi della sanità
della stirpe imperanti all'epoca in cui il codice venne promulgato (il
giudice a quo ricorda, fra l'altro, che secondo l'Hesnard l'alcoolismo,
da solo, può determinare l'incesto, soprattutto tra padre e figlia, in
individui moralmente normali prima dell'intossicazione).
Ora, poiché l'azione delle sostanze stupefacenti è
(tuttora) equiparata (artt. 93, 94 e 95 c.p.) all'ubriachezza e
l'intossicazione cronica da stupefacenti rende applicabili le
disposizioni previste per quella derivante dall'abuso di sostanze
alcooliche, risulta in modo evidente l'irrazionale disparità di
trattamento fra il soggetto ubriaco e quello che abbia assunto "modiche
quantità" di sostanze stupefacenti per uso personale.
Per quest'ultimo, infatti, l'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n.
685, con un'innovazione estremamente qualificante, prevede la non
punibilità, considerandolo come un malato da curare e non più come un
colpevole da punire. Ed, allora, prosegue il giudice a quo, perché non
adottare identico trattamento anche per il soggetto dedito all'alcool
che è, al pari del drogato, una persona strutturalmente debole?
Non va dimenticato infatti che l'atteggiamento
repressivo (prevalendo su quello curativo) favorisce l'emergere di una
sottocultura che, appunto (come ricorda Cohen), comprende, fra le
condizioni necessarie per la sua nascita ed il suo perpetuarsi,
l'interazione effettiva di un certo numero di persone che presentano
analoghi problemi di adattamento: la sottocultura, in sostanza, tende
inevitabilmente a cronicizzarsi per imitazione ed apprendimento sociale
e per autodifesa contro la cultura dominante ostile.
Da ciò consegue che i programmi di trattamento che manifestano
maggiori probabilità di successo, sia nei confronti del drogato, sia
per il soggetto dedito all'alcool, sono quelli imperniati su meccanismi
terapeutici di gruppo, quali, ad esempio, quelli seguiti dal Synanon;
l'atteggiamento repressivo e punitivo, per converso, favorisce
l'isolamento e la fuga in un contegno deviante che, in via secondaria,
sfocia in comportamenti antigiuridici.
Passando all'esame degli aspetti più specificamente attinenti alla
problematica di costituzionalità, il giudice a quo ritiene che
l'atteggiamento repressivo nei confronti dell'assuntore di modiche
quantità di stupefacenti, "nei predetti limiti, violi in modo evidente
l'art. 3 della Costituzione che può ritenersi intaccato o eluso,
quando, come nella fattispecie, sussista un irrazionale trattamento
differenziato tra il soggetto assuntore di modiche quantità di
sostanze stupefacenti e l'ubriaco", che, in un'ultima analisi, si
traduce in una illegittima discriminazione fra lo status di ubriaco e
quello di drogato, entrambi riconducibili ad uno scoordinamento
psicomotorio.
Ne risulta poi violato anche l'art. 32 della Costituzione, norma di
indubbio valore precettivo, che riconosce nella salute un diritto
primario ed assoluto della persona umana, giacché non può dubitarsi
che la pena detentiva o anche quella semplicemente pecuniaria non
possono sortire l'effetto della guarigione di chi è dedito all'alcool.
Il carcere, anzi, non fa che aggravare la situazione psico- fisica
dell'alcoolista.
L'inadeguatezza di un tale atteggiamento repressivo appare ancor
più evidente, ove si rammenti che in Italia non esiste alcuna
struttura particolare per i malati affetti da intossicazioni croniche
voluttuarie: praticamente, esistono soltanto cliniche private per
coloro che hanno possibilità economiche oche hanno diritto
all'assistenza, "mentre per coloro che non fruiscono di alcuna
assistenza o che sono sprovvisti di mezzi economici esiste soltanto il
deprecato Ospedale psichiatrico", così da far auspicare, per
l'alcoolista, una adeguata terapia con la convergenza di parecchi
operatori quali lo psichiatra, lo psicologo, il sociologo, l'assistente
sociale, etc..
Infine, la normativa denunciata si rivela anche contrastante con
l'art. 27, secondo comma, della Costituzione: la pena comminata
(arresto o ammenda), per la natura del soggetto cui viene applicata, si
traduce in un trattamento contrario al senso di umanità e non tende
alla rieducazione del condannato che corre il rischio, per le predette
ragioni, di vedere aggravata la sua condizione.
Davanti a questa Corte ha spiegato intervento la Presidenza del
Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni vengano dichiarate
non fondate.
Dopo essersi riportata ai suoi precedenti scritti difensivi in
ordine alla denunciata violazione degli artt. 3 e 32, con riguardo al
pretesto contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
l'Avvocatura deduce che: "non si vede come possa dirsi contraria al
senso di umanità ed alla rieducazione del condannato una pena
comminata ai sensi dell'art. 688 c.p.".
3. - Altre ventidue ordinanze emesse, rispettivamente, dal Pretore
di Cesena il 6 giugno 1977 (R.O.363/77), il 16 giugno 1977 (R.O.
492/77), il 6 ottobre 1977 (R.O. 530/77), il 2 ottobre 1978
(R.O.958/79) e il 15 gennaio 1979 (R.O.957/79), dal Pretore di Viadana
il 3 aprile 1979 (R.O.544/79) e il 25 ottobre 1979 (R.O. 26/80), dal
Pretore di Parma il 28 febbraio 1980 (R.O. 273/80), dal Tribunale di
Como il 10 marzo 1980 (R.O. 515/80) e il 18 marzo 1981 (R.O.399/81), dal
Pretore di Saronno il 23 maggio 1980 (R.O.518/80), dal Pretore di
Milano il 31 gennaio 1980 (R.O.349/80), dal Pretore di Padova il 22
luglio 1980 (R.O. 733/80), dal Pretore di Legnano il 27 novembre 1980
(R.O. 43/81), dal Pretore di Lecce il 20 ottobre 1980 (R.O. 180/81), il
6 novembre 1980 (R.O. 89/81) e il 30 gennaio 1981 (R.O.539/81), dal
Pretore di Ferrara il 19 gennaio 1981 (R.O.152/81), dal Pretore di
Pergine Valsugana il 2 aprile 1981 (R.O. 479/81), dal Tribunale di
Venezia l'8 maggio 1981 (R.O. 494/81), dal Pretore di Castelfranco
Veneto il 29 maggio 1981 (R.O. 529/81) e dal Pretore di Mestre il 18
giugno 1981 (R.O. 586/81), tutte in procedimenti penali a carico di
imputati della contravvenzione di cui all'art. 688 c.p., denunciano
l'illegittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con
gli artt. 3 e 32 della Costituzione (in una di esse - Tribunale di
Venezia, R.O. 494/81 - si fa riferimento, ma senza alcuna motivazione,
anche all'art. 27 della Costituzione).
Nella sostanza, le ragioni di incostituzionalità coincidono (pur
nella maggiore o minore sommarietà delle motivazioni) con quelle
ampiamente illustrate dal Pretore di Brescia nell'ordinanza sub 1 e dal
Pretore di Città di Castello nelle ordinanze sub 2.
Nei giudizi di cui a R.O. 363/77, 530/77, 275/80, 349/80 e 518/80
ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale -
riportandosi alle deduzioni svolte nel giudizio sub 1 - ha chiesto che
le questioni siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :
1. - Le venticinque ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte
questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente identiche;
pertanto, i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - Oggetto di censura è sempre e soltanto l'art. 688 c.p., che
sotto il nomen juris di ubriachezza - reato contravvenzionale
addebitato a tutti gli imputati dei procedimenti a quibus - incrimina
il comportamento di "chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico,
è colto in stato di manifesta ubriachezza", prevedendo
alternativamente come pena l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda (in
una misura via via aggiornata rispetto all'originaria statuizione da
lire cento a duemila) e pene maggiori per le ipotesi aggravate,
rispettivamente descritte nel secondo e nel terzo comma.
Anche se i dispositivi delle ordinanze indicano globalmente l'art.
688 c.p., le motivazioni addotte mostrano chiaramente che le
statuizioni di cui al secondo e al terzo comma non risultano mai prese
in autonoma considerazione, tanto è vero che la loro illegittimità
costituzionale viene prospettata solo implicitamente come corollario
dell'eventuale illegittimità del primo comma, nel senso che la
declaratoria di incostituzionalità della fattispecie base non potrebbe
non travolgere le fattispecie aggravate.
A loro volta, i parametri di riferimento costituzionale, pur
variamente individuati, ora in relazione al solo art. 3, ora(e più
spesso) in relazione agli artt. 3 e 32, ora in relazione agli artt. 3,
32 e 27, secondo comma, della Costituzione, sono richiamati in termini
tali da confermare incontestabilmente che i dubbi di legittimità
coinvolgono alla radice il fenomeno rappresentato dal persistere nel
nostro ordinamento della cosiddetta criminalizzazione dell'ubriachezza,
a prescindere da questa o da quella modalità di siffatta
criminalizzazione.
Soprattutto il riferimento all'art. 3 Cost., l'unico che si ritrova
in tutte le ordinanze, nessuna esclusa, consente di ricostruire con
puntualità le origini e, quindi, gli obiettivi della presente
questione. il raffronto comparativo, che ha condotto i giudici a quibus
ad eccepire tanto insistentemente la violazione dell'art. 3, viene
sempre ed immediatamente operato alla stregua della legge 22 dicembre
1975, n. 685 ("Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza"), come sistematicamente dimostrano le motivazioni e
talora persino i dispositivi, attraverso l'esplicito richiamo a
specifiche disposizioni di tale legge, quali gli artt. 80, 96 e 108.
Quest'ultimo, in particolare, per il fatto di aver abrogato
espressamente, fra l'altro, l'art. 729 c.p., che, sotto il nomen juris
di "abuso di sostanze stupefacenti", incriminava "chiunque, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque
specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di
sostanze stupefacenti", prevedendo una pena esattamente corrispondente
a quella di cui all'art. 688, primo comma, c.p., fornisce la più
immediata e diretta riprova che alla questione di legittimità
costituzionale si è giunti partendo non tanto da ragioni intrinseche
all'art. 688 c.p. (come tali, esse sarebbero già state presenti da
tempo), quanto dall'intervenuta "nuova" metodologia preventiva adottata
dal legislatore in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
3. - Ciò premesso, diventa agevole sintetizzare l'iter
argomentativo su cui poggiano, sia pur con non sempre pari
approfondimento analitico, le molteplici ordinanze in esame. Una volta
esclusa la punibilità di chi viene "colto in stato di grave
alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti" sinanche in
luogo pubblico o aperto al pubblico, non si ritiene ragionevole
continuare a perseguire penalmente chi viene "colto in stato di
manifesta ubriachezza" in luogo pubblico o aperto al pubblico,
trattandosi di situazioni oggettivamente non dissimili, dal momento che
l'alcool è sostanza capace di determinare effetti psico-fisici
assimilabili a quelli prodotti da buona parte delle sostanze
stupefacenti. Altre, e non la sanzione penale, dovrebbero essere -
secondo i giudici a quibus - le risposte razionali dell'ordinamento
all'abuso di alcoolici, se è vero che la legge n. 685 del 1975, nei
confronti di "chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta,
derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope",
obbliga gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a disporne
l'accompagnamento al presidio sanitario più vicino così capovolgendo
l'impostazione precedente, che contemplava (come ancora contempla per
l'ubriachezza) l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 236, quinto
comma, c.p.p.. In altre parole, la normativa vigente opportunamente si
preoccupa della salute di chi viene colto in stato di intossicazione
acuta da sostanze stupefacenti, mentre non si preoccupa della salute di
chi viene colto in stato di manifesta ubriachezza. Da qui la deduzione
di un contrasto costituzionale non solo con l'art. 3, ma anche con
l'art. 32 (pure l'alcoolista ha bisogno di essere curato) e con l'art.
27, secondo - rectius, terzo - comma (il carcere aggrava la situazione
psicofisica del soggetto dedito all'alcool e, comunque, non tende alla
di lui rieducazione, perseguibile unicamente per altre vie).
4. - Le ordinanze di rimessione hanno indubbiamente il merito di
sottolineare i gravi pericoli insiti nell'abuso dell'alcool, vera e
propria malattia sociale dato l'elevatissimo numero di soggetti che si
trovano in condizioni di intossicazione alcoolica, anch'essa, non meno
della tossicodipendenza, fonte di comportamenti criminosi (v. la
sentenza di questa Corte n. 126 del 1972) e di attentati alla salute.
La comminatoria di una sanzione penale per chi eccede nel consumo di
alcoolici così da "manifestarsi" ubriaco in luogo pubblico o aperto al
pubblico non è certamente strumento idoneo a fronteggiare nella loro
complessità i problemi psicologici e sociali sottostanti
all'alcoolismo. Sono auspicabili tipi di approccio capaci sia di
mettere freni oggettivamente più incisivi alla diffusione sregolata
dell'alcool, sia di contrapporre antidoti soggettivamente più efficaci
all'abuso di esso, operando tanto sotto il profilo della prevenzione
quanto sotto il profilo della cura.
Senza dubbio la disciplina introdotta dalla legge n. 685 del 1975
in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonostante i
limiti e le carenze ben presto emersi per ragioni di vario ordine in
fase di applicazione concreta, segna, quanto a novità di impostazione,
una svolta da cui non è ormai dato di prescindere in vista di una
migliore regolamentazione di materie analoghe, tanto più che, come si
avrà occasione di precisare più avanti, nella stessa legge n. 685 del
1975 non manca un espresso specifico riferimento alla prevenzione e
cura dell'alcoolismo (art. 90, quarto comma).
Un discorso del genere riguarda sicuramente il legislatore
ordinario, le sue scelte di fondo, i suoi programmi a più o meno lunga
scadenza (né mancano recenti proposte di legge in proposito). Si
tratta, però, di stabilire se tale discorso porti anche ad inficiare
la legittimità costituzionale dell'art.688 c.p. secondo le
prospettazioni dei giudici a quibus.
5. - Ad avviso di questa Corte, la risposta non può essere
negativa, donde la non fondatezza della questione dedotta.
Ciò vale, anzitutto, per quanto riguarda l'art. 3 della
Costituzione. Anche a voler ammettere che vi sia coincidenza di
finalità e di strutturazione fra le due fattispecie contravvenzionali
rispettivamente contemplate dagli artt. 688 e 729 c.p.(in verità, la
prima, che fa parte del capo dedicato alle contravvenzioni concernenti
la polizia di sicurezza e, più in particolare, della sezione dedicata
alle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di
reati, limita la sua sfera di applicazione, imperniata sul fatto di chi
è colto in stato di "manifesta" ubriachezza, ai luoghi pubblici o
aperti al pubblico, mentre la seconda, che faceva parte del capo
dedicato alle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa
sociale e, più in particolare, della sezione dedicata alle
contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria, estendeva la sua
sfera di applicazione, imperniata sul fatto di chi era colto "in stato
di grave alte razione psichica per abuso di sostanze stupefacenti", ai
circoli privati di qualunque specie) ed anche a tenere nel debito conto
l'equiparazione che, in tema di imputabilità, gli artt. 91 - 95 c.p.
conservano inalterata così fra l'agire in stato di ubriachezza e
l'agire sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, come fra l'agire in
stato di cronica intossicazione da alcool e l'agire in stato di cronica
intossicazione da sostanze stupefacenti, sarebbe troppo semplicistico
far risalire alla sopravvivenza dell'art. 688 c.p. rispetto all'art.
729 c.p. l'irrazionalità del discrimine ravvisabile fra il trattamento
riservato all'assuntore di alcool e il trattamento riservato
all'assuntore di sostanze stupefacenti. Quasi che, eliminando
dall'ordinamento l'art. 688 c.p., tale discrimine venisse meno o,
comunque, il trattamento dell'alcoolizzato recuperasse razionalità.
Isolare l'art. 688 c.p. dal contesto del trattamento attualmente
dedicato all'uso ed abuso dell'alcool per poterlo contrapporre sic et
simpliciter all'abrogazione dell'art. 729 c.p. significa, in primo
luogo, trascurare che la disciplina dell'alcool, allo stesso modo della
disciplina delle sostanze stupefacenti, risulta da una serie di
prescrizioni legislative, operanti su diversi piani, con la conseguenza
che l'art. 688 c.p., così come in passato l'art. 729 c.p., rappresenta
soltanto uno degli elementi, e neppure fra i principali, che danno vita
ad una regolamentazione ben più complessa: regolamentazione da
valutare nel suo insieme e sempre nel suo insieme da confrontare con la
regolamentazione riguardante una materia analoga, allorché si intenda
discutere il problema del razionale o irrazionale discrimine esistente
fra l'una e l'altra materia.
Certamente, se, per tutto il resto, la disciplina dell'alcool e la
disciplina delle sostanze stupefacenti o psicotrope coincidessero, il
persistere dell'art. 688 c.p. in ordine all'ubriachezza, a fronte
dell'abrogazione dell'art. 729 c.p. in ordine all'abuso di sostanze
stupefacenti, stenterebbe a trovare una sua giustificazione in
riferimento all'art. 3 Cost. Ma la verità è che, nonostante la
simiglianza riscontrabile fra l'art. 688 e l'art. 729 c.p., le
differenze fra le due discipline a confronto sono state sempre notevoli
anche prima della legge n. 685 del 1975, con tendenza via via a
crescere. La produzione, il commercio, la detenzione e l'uso degli
alcoolici hanno costantemente fruito di un atteggiamento legislativo
ispirato - per una serie di ragioni storiche, economiche, culturali, il
cui approfondimento esula dalla presente sede - ad una larga
tolleranza, con limitazioni di ordine essenzialmente amministrativo o,
tutt'al più, contravvenzionale, anche perché, in ordine all'alcool,
viene in rilievo dal punto di vista penale soltanto un uso che
determini ubriachezza.
Viceversa, la produzione, il commercio, la detenzione e l'uso delle
sostanze stupefacenti hanno sistematicamente sperimentato un
atteggiamento legislativo rigoroso, estrinsecatosi nella previsione di
figure delittuose anche gravi (prima gli artt. 446 e 447 c.p., poi
l'art. 6 legge 22 ottobre 1954, n. 1041). Un aspetto, più di ogni
altro, evidenzia l'entità delle differenze riscontrabili anteriormente
alla legge n. 685 del 1975: mentre la detenzione di alcoolici per
qualsiasi uso diverso dalla vendita non è mai assurta al rango di
comportamento penalmente rilevante, la detenzione di una qualsiasi
quantità di droga, anche se minima e per uso proprio, era punita
dall'art. 6 legge n. 1041 del 1954 con la reclusione da tre ad otto
anni e la multa, allo stesso modo della vendita, importazione,
esportazione senza autorizzazione. Il fatto che l'art. 80 legge n. 685
del 1975 abbia reso non punibile, oltre alla detenzione per uso
personale terapeutico di quantità di stupefacente non eccedenti in
modo apprezzabile le necessità della cura, la detenzione per uso
personale non terapeutico di quantità modiche (fermo, peraltro,
l'obbligo di sequestro e di confisca), pur costituendo un'importante
innovazione della relativa disciplina, non riveste particolare
significato in ordine alla disciplina degli alcoolici, che continua a
non prevedere la incriminazione di chi ne detenga per uso personale
quantità anche non modiche. Piuttosto, a rivestire significato ai
presenti fini, in quanto ulteriormente accentua il persistere di una
delle più rimarchevoli differenziazioni da tempo esistenti fra le due
regolamentazioni, è l'art. 71, primo comma, legge n. 685 del 1975, che
ha elevato (da 3 a 4 anni nel minimo e da 8 a 15 nel massimo, per non
parlare dell'incremento della multa) le pene comminabili a chi detiene
illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché a chi, senza
autorizzazione, le produce, fabbrica, estrae, vende, procura, importa,
esporta, etc..
D'altra parte, l'abrogazione dell'art. 729 non si pone affatto come
un punto di partenza della nuova disciplina in materia di stupefacenti,
ma come un suo corollario, anzi come un corollario finale, e, quindi,
globale, tanto da trovar posto nell'art. 108 che, sotto la rubrica
"Norma finale", chiude il testo della legge n. 685 del 1975. Ed è
soprattutto un corollario di quell'articolato sistema di interventi
diretti al recupero del tossicodipendente da stupefacente che
rappresentano il fulcro della nuova strategia, volta a privilegiare la
prevenzione e la cura rispetto alla repressione, già incondizionato
paradigma ispiratore della legge n. 1041 del 1954, anch'essa
espressamente abrogata, eccettuato il solo art. 1, dall'art. 108 legge
n. 685 del 1975.
Sono interventi di recupero che fanno leva sull'istituzione dei
centri previsti dall'art. 90 della nuova legge, interventi attivabili
in vari modi dagli esercenti la professione medica, dai magistrati e
dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i quali ultimi hanno,
fra l'altro, "l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più
vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante
dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 96,
quarto comma), obbligo chiaramente sostitutivo della precedente
facoltà di arrestare chi fosse colto nella flagranza della
contravvenzione preveduta dall'art. 729 c.p. (art. 236, quarto comma,
c.p.p.): una sostituzione che sottintende il venir meno della
contravvenzione stessa, come riflesso della nuova metodologia di
approccio curativo.
L'esistenza di tante differenze - alcune risalenti addietro ed
altre di recente data, alcune acuite ed altre attenuate ma non
scomparse - fra le discipline concernenti rispettivamente gli alcoolici
e le sostanze stupefacenti, dimostra che non si può far leva sulla
differenza ora determinatasi con l'abrogazione dell'art. 729 c.p. per
ricavarne l'irragionevolezza della sopravvivenza dell'art. 688 c.p..
Tale differenza di trattamento trova la sua giustificazione in rapporto
all'art. 3 Cost. nella somma delle altre particolarità, per giunta
aumentate di numero, che contrassegnano la disciplina in materia di
alcoolici rispetto alla disciplina in materia di sostanze stupefacenti.
A riprova della non fondatezza della questione prospettata con
riferimento al parametro del principio di eguaglianza, non va
sottaciuta l'incongruenza alla quale darebbe luogo proprio
l'accoglimento dell'eccezione: una volta estromesso dall'ordinamento
l'art. 688 c.p., la discriminazione di trattamento fra l'assuntore di
alcool e l'assuntore di sostanze stupefacenti, lungi dall'essere
superata, risulterebbe accresciuta, con un assoluto squilibrio fra le
due discipline, la prima delle quali vedrebbe cadere l'unica ipotesi di
reato collegata all'abuso di alcool, nonché la possibilità
dell'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 236, quarto comma, c.p.p.,
senza che a riempire tale vuoto subentrino né la punibilità per
detenzione di quantità non modiche, né l'accompagnamento da parte
della polizia al presidio sanitario più vicino per le persone colte in
stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o in luogo aperto al
pubblico, né alcuna delle altre forme di segnalazione o di intervento
"obbligato" da parte di chi esercita la professione medica o da parte
del magistrato. La declaratoria di illegittimità dell'art. 688 c.p.
non comporterebbe, infatti, l'estensione automatica di nessuna delle
norme che, innovando sensibilmente la disciplina in materia di
stupefacenti, hanno dato luogo alla svolta dalla quale è scaturita
l'abrogazione dell'art. 729 c.p.. Queste stesse considerazioni
permettono di escludere che, allo stato, la presenza dell'art. 688 c.p.
contrasti con l'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza
intrinseca della disciplina in materia di ubriachezza.
6. - Analogamente si deve concludere per quanto riguarda il dubbio
sulla legittimità costituzionale dell'art.688 c.p. espresso con
riferimento all'art. 32 Cost..
Anche a questo proposito vi sarebbe da osservare che non basta
eliminare dall'ordinamento l'art. 688 c.p. perché ne risulti
automaticamente protetta la salute di chi abusa dell'alcool. Il diritto
del singolo e l'interesse della collettività alla salute individuale
abbisognano, per un'effettiva tutela, di interventi appositamente
preordinati, non essendo sufficiente una operazione normativa che si
limiti a sancire la completa irrilevanza penale di fatti sintomo di
malattia e, quindi, a rendere totalmente indifferente per l'ordinamento
sia quei fatti sia quella malattia. L'auspicare per l'alcoolista
terapie adeguate da realizzare nell'ambito di strutture particolari,
con la partecipazione di operatori variamente specializzati, è
un'indicazione senz'altro degna di apprezzamento, ma non certamente
realizzabile attraverso la declaratoria di illegittimità dell'articolo
688 c.p..
Né può condividersi l'affermazione secondo cui la penalizzazione
dell'ubriachezza rappresenterebbe il residuo di una concezione
autoritaria tendente a colpire il "diverso" e divenuta, pertanto,
incompatibile con l'ottica solidaristica che ispirala Carta
costituzionale. Come chiaramente risulta dal suo primo comma, l'art.
688 c.p. "colpisce" il fatto puro e semplice di chi si lascia cogliere
pubblicamente in stato di manifesta ubriachezza, magari per un episodio
sporadico, del tutto occasionale, non fonte di "diversità".
7. - Anche sotto il profilo dell'art. 27, secondo comma, Cost. la
questione è da ritenersi non fondata.
Due i motivi addotti nelle ordinanze di rinvio del Pretore di
Città di Castello e del Tribunale di Venezia: data la natura del
soggetto (persona dedita all'alcool) cui viene applicata la pena,
questa si traduce in un trattamento contrario al senso di umanità;
sempre in considerazione della particolare natura del soggetto
sottoposto a pena, quest'ultima non è in grado di tendere alla
rieducazione del condannato, ché anzi si corre il rischio di vederne
aggravata la situazione psico-fisica.
Entrambi i motivi partono dall'erroneo presupposto che l'art. 688
c.p. integri un reato configurabile, per definizione, nei soli riguardi
di persone "dedite" all'alcool, e non anche nei confronti di persone
solo occasionalmente in stato di ubriachezza. In più, il primo motivo
travisa il significato di quella parte del dettato costituzionale che
vieta trattamenti contrari al senso di umanità: il trattamento non
contrario al senso di umanità deve caratterizzare oggettivamente il
contenuto del singolo tipo di pena, indipendentemente dal tipo di reato
per cui un certo tipo di pena viene specificamente comminato.
Quanto al secondo motivo, è fuor di dubbio che occorre tendere
alla rieducazione del condannato, al qual proposito non si può fare a
meno di prendere in considerazione la personalità del singolo, tanto
che l'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) vuole
che sia dato largo spazio al trattamento individualizzato proprio per
agevolare la rieducazione dei condannati. Ma, a tal fine, ciò che
rileva non è tanto il tipo di pena previsto quanto il trattamento
penitenziario che ne concreta l'esecuzione.
Del resto, per le stesse persone dedite all'uso non terapeutico di
sostanze stupefacenti il problema della pena si pone quasi sempre in
termini ancor più gravi di quanto non accada per i condannati ai sensi
dell'art. 688 c.p.: anche se è stata resa non più punibile l'ipotesi
di uso susseguente alla detenzione di una quantità modica di droga,
numerose sono le persone tossicodipendenti assoggettate a condanna
penale ai sensi dell'art. 71 legge n. 685 del 1975 o per detenzione di
quantità non modiche ai fini di uso personale o per traffico spicciolo
di droga (cosiddetti spacciatori - consumatori). Nonostante il grado
di intensità che quasi sempre la tossicodipendenza e, quindi, la
malattia raggiungono in casi del genere, la pena detentiva e la pena
pecuniaria vi trovano congiunta applicazione. Né manca un opportuno
accorgimento curativo: lo ha introdotto l'art. 84, primo comma, legge
n. 685 del 1975, con il disporre che chiunque, trovandosi in stato di
espiazione di pena, "sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente
dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope,
ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza sanitaria a scopo
di riabilitazione". La disposizione si fa, ovviamente, carico anche -
se non soprattutto - di quanti siano incorsi nella condanna penale per
fatti di tossicodipendenza da stupefacenti. Ebbene, per essi
l'esecuzione della pena non viene pretermessa, bensì ribadita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 688 c.p., sollevate dalle ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 32 e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte