Corte costituzionale

Ordinanza n. 1048/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal Pretore di Acireale

nel procedimento civile vertente tra La Rocca Giuseppe e Marino

Glauco ed altra, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal Pretore di Acireale

nel procedimento civile vertente tra Rosalia Orazio e Lino Maria

Luisa, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la

determinazione del canone, il Pretore di Acireale, con ordinanze

emesse entrambe in data 23 dicembre 1987, ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27

luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della

Costituzione;

che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non

superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente

inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a

quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente

compresso" il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata

creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde

dalle condizioni economiche di questi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che le questioni, per la loro identità, possono

essere riunite e decise con unico provvedimento;

che l'asserito divario tra valore locativo e valore di mercato

dell'immobile, apoditticamente affermato dal giudice a quo, è in

concreto riscontrabile in modo assai diversificato, in ragione di

elementi quali l'ubicazione, la tipologia, la stessa collocazione in

una determinata area geografica;

che la valutazione dell'investimento immobiliare, alla cui base

l'ordinanza di rimessione pone l'entità del canone, va viceversa

apprezzata in relazione ad un'ampia gamma di variabili che ne

condizionano la redditività;

che, in ogni caso, l'individuazione dei parametri fissati dalla

norma censurata risponde all'intento di stabilire un complesso di

controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore

attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale

bilanciamento d'interessi;

che, pertanto, la questione è inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27

luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della

Costituzione, dal Pretore di Acireale con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1048 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte