Sentenza n. 105/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1963 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 149/1949
- art. 14legge 212/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 della legge 8
aprile 1952, n. 212, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 aprile 1962 dal Consiglio di Stato in s.
g., Sezione IV, su ricorso di Arcamone Mario contro il Ministero del
tesoro, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gaztetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962;
2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1962 dal Consiglio di Stato in s.
g., Sezione IV, su ricorso di Calandruccio Guido contro il Ministero
del tesoro, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del tesoro
e di Arcamone Mario e Calandruccio Guido;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Franco Arcamone, per Arcamone Mario, l'avv. Nunzio
Sciacca, per Calandruccio Guido, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Tracanna, per il Ministero del tesoro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel giudizio promosso dal ten. col. della riserva Mario
Arcamone, impiegato dell'Istituto poligrafico dello Stato, contro
l'Amministrazione del tesoro, la quale, in applicazione dell'art. 14
della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 della
legge 8 aprile 1952, n. 212, aveva disposto la riduzione della pensione
dell'anzidetto ufficiale, in quanto fruente in atto di uno stipendio da
parte di un ente pubblico, il Consiglio di Stato, Sezione IV, in
accoglimento di eccezione sollevata dal ricorrente, ha deferito a
questa Corte, con ordinanza 3 aprile - 27 luglio 1962, n. 490, la
questione di legittimità costituzionale - ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata ai sensi degli artt. 4, 35, 36 e 37 della
Costituzione - delle anzidette disposizioni, le quali non consentono il
cumulo di una pensione ordinaria con uno stipendio se non entro il
limite massimo di lire 60 mila. In particolare l'ordinanza si richiama
all'art. 4 della Costituzione, che obbliga lo Stato a promuovere le
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, e all'art. 36,
in base al quale la retribuzione deve essere proporzionata alla
qualità e quantità di lavoro. Aggiunge l'ordinanza che anche
l'evoluzione della legislazione a partire dalla legge 11 aprile 1938,
n. 420, attraverso la legge 21 maggio 1940, n. 528, e il D.Lg. 21
novembre 1945, fino alle leggi impugnate - evoluzione che è venuta
temperando l'originaria assoluta incumulabilità di pensioni e stipendi
dei dipendenti statali - testimonierebbe dell'incompatibilità del
divieto di cumulo coi principi accolti dalla Costituzione.
L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 25 settembre 1962, è stata comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento il 22 settembre 1962 ed è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1962, n. 286.
Innanzi a questa Corte si sono costituiti il ten. col. Arcamone,
depositando mandato e deduzioni in data 10 novembre 1962 e il Ministero
del tesoro, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
depositando deduzioni in data 22 novembre 1962.
L'Arcamone si riporta sostanzialmente agli argomenti esposti
nell'ordinanza, richiamando, oltre agli artt. 4 e 36 della
Costituzione, il principio costituzionale della tutela del lavoro,
risultante dagli artt. 1 e 35 e quello del diritto dei lavoratori alla
previdenza sociale, risultante dall'art. 38.
In una memoria depositata il 9 maggio 1963 egli, mentre si richiama
a tutti i riferiti articoli della Costituzione, sottolinea in
particolare che la pensione rappresenta una forma di corrispettivo per
un lavoro già prestato, e, tanto più in quanto a costituire il
relativo fondo contribuisce lo stesso impiegato, la decurtazione di
essa viene a risolversi in una ingiustificata riduzione del
corrispettivo rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Conclude, pertanto, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate.
L'Avvocatura dello Stato nelle sue deduzioni esclude che le norme
impugnate contrastino con l'art. 4 della Costituzione, in quanto non
limitano in alcun modo il diritto del pensionato di procurarsi una
occupazione retribuita; esclude inoltre che esse contrastino con l'art.
36 della Costituzione, giacché operano sulla pensione del pubblico
impiegato e non sulla retribuzione, alla quale soltanto si riferisce
l'art. 36.
In una memoria depositata il 7 maggio 1963 l'Avvocatura, nel
riaffermare i propri concetti, osserva, in particolare, che il tratta
mento di quiescenza (il quale non rappresenta affatto una retribuzione
differita) è estraneo alla materia disciplinata dall'art. 36 della
Costituzione: presentando i caratteri dell'assistenza e della
previdenza, esso ricade invece nell'art. 38, non evocato nella presente
controversia. Pertanto conclude perché la questione sollevata dal
Consiglio di Stato sia dichiarata infondata.
2. - Identica questione è stata sottoposta a questa Corte, con
analoga motivazione, con ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV,
19 ottobre 1962 - 9 gennaio 1963, n. 6, nel giudizio proposto dal col.
della riserva Calandruccio Guido, ammesso, successivamente allo
sfollamento, per un certo periodo, nei ruoli statali dei maestri
elementari, avverso il provvedimento dell'Amministrazione del tesoro
che disponeva il ricupero della parte di pensione di ufficiale da lui
percepita, durante il servizio di maestro elementare, al di là dei
limiti quantitativi fissati dalle ricordate leggi del 1949 e 1952.
L'ordinanza del Consiglio di Stato è stata notificata al Ministero
del tesoro e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 1'8 febbraio
1963 e al ricorrente 1'11 febbraio successivo; è stata comunicata al
Presidente della Camera dei Deputati il 22 febbraio e a quello del
Senato il 23 febbraio; è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
9 marzo 1963, n. 67.
Innanzi a questa Corte si sono costituiti il Ministero del tesoro,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando
deduzioni in data 26 marzo 1963 e il Calandruccio, depositando mandato
e deduzioni in data 27 marzo successivo. Entrambe le parti hanno
presentato memorie in data 9 maggio.
La difesa del Calandruccio nelle deduzioni si riporta integralmente
alle argomentazioni svolte in quest'ultima ordinanza; nella memoria
invoca, a sostegno di tali argomentazioni, la tesi che ravvisa nella
pensione una retribuzione differita del lavoro prestato. Conclude per
la dichiarazione di illegittimità delle disposizioni impugnate.
L'Avvocatura dello Stato nei suoi scritti difensivi ripete le
stesse argomentazioni e conclusioni del giudizio promosso con
l'ordinanza del Consiglio di Stato nel ricorso Arcamone. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze del Consiglio di Stato indicate in epigrafe
sollevano le medesime questioni di legittimità costituzionale.
Perciò i due giudizi vengono riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Le norme della Costituzione, alla stregua delle quali le due
ordinanze chiedono che la Corte operi il riscontro di legittimità
della limitazione - prevista dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949,
n. 149, modificato dall'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 della
cumulabilità, per i dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici,
di un trattamento ordinario di pensione a carico della finanza pubblica
con un trattamento di attività pur esso a carico della finanza
pubblica, sono quelle degli artt. 4, 35, 36 e 37. La Corte, quindi, non
ha ragione di raffrontare le norme impugnate con l'art. 38 della
Costituzione, invocato nelle difese delle parti private, del resto non
a proposito, giacché esso riguarda solo i casi di inabilità al lavoro
momentanea o definitiva e i casi di disoccupazione.
Tanto l'ordinanza, quanto la difesa delle parti private insistono,
del resto, particolarmente su quel precetto dell'art. 36, secondo il
quale "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro". Osserva in proposito il Consiglio
di Stato che "la decurtazione della quota del trattamento di quiescenza
eccedente le lire 60 mila viene ad alterare la corrispondenza fra
corrispettivo e prestazione che la Costituzione impone e che è un
aspetto considerevole della tutela del lavoro, costituzionalmente
fermata". Analogo ragionamento viene fatto dalle parti private, le
quali esplicitamente argomentano dalla configurazione della pensione
come forma e parte "differita" della retribuzione.
Le disposizioni impugnate - le quali rappresentano, per il
personale statale, una mitigazione della regola generale della
incumulabilità assoluta di pensioni ordinarie e stipendi, enunciata
nell'art. 1 della legge 11 aprile 1938, n. 420 (v. anche l'art. 10,
ultimo comma, del D. Lg. 21 novembre 1945, n. 722), mentre importano, a
un tempo, l'estensione del limite di cumulabilità al personale degli
enti pubblici (per il quale in precedenza mancava in tali sensi una
regola di carattere generale) - si inseriscono in un più vasto quadro,
nel quale rientrano anche le altre disposizioni limitative della
cumulabilità dei trattamenti di attività e dei trattamenti di
pensione. Basterà ricordare, in proposito, l'art. 99 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 2960, modificato da ultimo dall'art. 16 del D.P.R.
11 gennaio 1956, n. 19 (e tenuto fermo dall'art. 65 del T.U. 10 gennaio
1957, n. 3), riguardante i limiti di cumulabilità degli stipendi
statali, l'art. 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, riguardante la
riduzione degli stipendi dei professori universitari incaricati i quali
prestino opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altri
soggetti, l'art. 188 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, il quale esclude
in via generale "il cumulo di più pensioni di riposo a carico del
bilancio generale dello Stato".
Particolarmente le parti private hanno insistito sul fatto che
l'imposizione del limite di cumulabilità contenuto nelle disposizioni
di cui è causa crea notevoli disparità. In effetti esse riducono in
modo indifferenziato a lire 60 mila le pensioni eccedenti tale somma,
di cui sono beneficiari i soggetti in attività di servizio presso un
ente pubblico, tanto se abbiano diritto a una pensione più elevata o
meno elevata, quanto se godano in atto di uno stipendio più importante
o meno importante; sottopongono a tale decurtazione
indifferenziatamente anche coloro i quali abbiano concorso ad
assicurarsi il conseguimento di una pensione mediante il versamento di
contributi volontari, nonché coloro nei confronti dei quali non si
produca un cumulo di anzianità tra il vecchio e il nuovo rapporto
d'impiego ai fini di una liquidazione unitaria della pensione alla
cessazione del secondo rapporto d'impiego; fanno salvi da ogni
decurtazione, sia quei pubblici impiegati i quali anziché un
trattamento di pensione abbiano conseguito, alla cessazione del
precedente rapporto di lavoro presso un ente pubblico, una diversa
forma di trattamento di quiescenza, sia coloro i quali alla cessazione
del rapporto di impiego pubblico si siano procurato un lavoro
retribuito presso soggetti privati (magari anche a partecipazione
pubblica parziale o addirittura totale) o si siano dedicati ad altre
forme di attività produttiva. E sarebbe certamente opportuno che il
legislatore portasse la propria attenzione su tali sperequazioni.
Nondimeno la Corte non ravvisa nelle disposizioni impugnate i vizi
di legittimità denunciati con le ordinanze di rimessione.
3. - Con riferimento all'art. 36 della Costituzione, è da
osservare che, qualsiasi concezione voglia accogliersi circa la natura
della pensione (e cioè, non solo se la si raffiguri come una forma
assicurativa, e la si consideri come partecipe, a un tempo, dei
caratteri dell'assistenza e della previdenza , ma anche se la si
concepisca come una retribuzione differita), non può negarsi che essa
assolva un ruolo previdenziale. Se così è - se cioè la pensione, pur
quando la si voglia considerare come parte differita della
retribuzione, è destinata essenzialmente a garantire, a chi se ne sia
assicurato il diritto (o ai suoi familiari, in caso di sua morte), una
entrata periodica idonea a fronteggiare, avuto riguardo alla situazione
personale e familiare dei beneficiari, i bisogni della vita nel periodo
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro cui essa accede,
essenzialmente in considerazione del fatto che in tale periodo viene a
mancare (all'interessato o ai suoi familiari) quella importante fonte
di reddito che è rappresentata dal posto di lavoro di cui trattasi -,
non può ritenersi contraddire con l'art. 36 della Costituzione, e più
precisamente col principio della proporzionalità della retribuzione
alla quantità e qualità del lavoro prestato, il fatto che il
trattamento pensionistico venga ridotto quando con esso concorra il
godimento di un qualche trattamento di attività. Il godimento di
quest'ultimo viene infatti, quanto meno, a ridurre l'esigenza
previdenziale (per natura variabile da situazione a situazione), in
funzione della quale la provvidenza pensionistica fu predisposta.
Non può dunque dirsi che la decurtazione prevista dalle
disposizioni impugnate incida sulla retribuzione. Pur ammettendo che
il diritto alla pensione nel concorso delle condizioni volute dalle
norme in vigore rappresenti un elemento integrativo del trattamento
economico del prestatore d'opera, non si può affermare, infatti, che a
tale diritto corrisponda un invariato e invariabile obbligo di
prestazione patrimoniale dell'ente datore di lavoro. Anzi è proprio
della natura della pensione, in correlazione alla funzione cui essa
assolve, di collegarsi, nell'an e nel quantum, alla particolare
situazione personale e familiare degli aventi diritto al momento del
verificarsi dell'evento generatore della situazione pensionistica,
tanto che, per esempio, indipendentemente dalla quantità e qualità
del lavoro prestato, da un lato, alla morte del lavoratore in attività
di servizio che abbia maturato il diritto alla pensione, non viene
liquidata una pensione se non nel caso di sopravvivenza di familiari
aventi titolo a conseguirla, mentre negli altri casi nessun diritto
viene riconosciuto agli eredi; e, dall'altro, le prestazioni dell'ente
tenuto al pagamento della pensione sono diverse a seconda del numero e
della posizione giuridica dei familiari sopravvissuti. Onde non può
dirsi che in simili casi vi sia lesione del ricordato precetto
dell'art. 36 della Costituzione: è da escludere, infatti, che il
diritto proclamato da tale precetto sia in alcun modo sacrificato
quando l'evento idoneo a far scattare il meccanismo pensionistico
(secondo una previsione normativa di carattere generale) non si sia
affatto verificato o si sia verificato in modo diverso da quello che
avrebbe dato diritto a un trattamento più vantaggioso.
Allo stesso modo non può considerarsi in contrasto col riferito
precetto costituzionale che l'ordinamento venga a un certo punto
modificato - purché in maniera non arbitraria - nel senso di
configurare in modo meno favorevole per i beneficiari l'evento idoneo a
far scattare l'attribuzione della pensione.
4. - Stabilito in tal modo che non urtano contro il ricordato
precetto dell'art. 36, è facile dimostrare che le disposizioni
impugnate non urtano neanche col precetto dell'art. 35 della
Costituzione, secondo il quale "la Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni", o con quello dell'art. 37, nel quale
risulta consacrato il principio della parità di retribuzione a parità
di prestazioni lavorative da parte di qualsiasi soggetto. Se la
correlazione della pensione alla situazione particolare dell'avente
diritto inerisce alla natura stessa dell'istituto pensionistico, è da
escludere, infatti, che i riferiti precetti costituzionali risultino in
alcun modo lesi da disposizioni, le quali, senza essere arbitrarie,
limitino, in presenza di redditi di lavoro in atto, il diritto alla
pensione.
5. - Con riferimento poi al precetto dell'art. 4 della
Costituzione, secondo il quale "la Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto", la Corte osserva che neanche ad esso può
derivare alcuna lesione dalle disposizioni impugnate.
A parte i dubbi avanzati circa l'inerenza a tale precetto di un
dovere del legislatore di non escludere dall'accesso all'impiego presso
enti pubblici i soggetti i quali - volontariamente, o per ragioni di
salute, di età e di altro genere - siano cessati da un precedente
rapporto di pubblico impiego, fruendo, in atto, di un trattamento
pensionistico, è da osservare infatti che l'imposizione di un limite
alla cumulabilità di una pensione con uno stipendio, entrambi a carico
della finanza pubblica, non importa né una incidenza sul diritto al
lavoro - inteso dall'art. 4 della Costituzione nel senso generico di
possibilità giuridica di avere accesso, quando se ne posseggano i
requisiti legittimamente prefissati, ai posti di lavoro disponibili -,
né una compressione delle condizioni che rendano effettivo questo
diritto - condizioni Consistenti nella determinazione e nel
mantenimento ad opera dello Stato di una situazione di fatto tale da
aprire concretamente alla generalità dei cittadini la possibilità di
procurarsi un posto di lavoro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi di legittimità costituzionale proposti con le
due ordinanze del Consiglio di Stato indicate in epigrafe;
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14
della legge 8 aprile 1952, n. 212, in riferimento agli artt. 4, 35, 36
e 37 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte