Sentenza n. 105/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, secondo
comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale),
promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1972 dal tribunale di
Crotone nel procedimento penale a carico di Campanella Giacomo,
iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito di rapporto n. 363/1969 in data 4 settembre 1969
dell'Intendente di finanza di Catanzaro, il dr. Giacomo Campanella
veniva tratto a giudizio innanzi al tribunale di Crotone quale legale
rappresentante della Raffineria Shell Italiana s.p.a. per rispondere
della violazione dell'art. 120, comma secondo, della legge doganale 25
settembre 1940, numero 1424, per avere introdotto nel deposito costiero
della società Marathon Italiana Petroli, esercente in Crotone sotto il
controllo finanziario della dogana, un quantitativo di benzina soggetto
a imposta di fabbricazione che alla misurazione era risultato inferiore
di quasi l'8% rispetto alla quantità indicata, alla partenza, nella
bolletta di cauzione.
Nel corso del giudizio il tribunale, accogliendo un'eccezione della
difesa, ha sollevato, con ordinanza del 21 luglio 1972, in riferimento
all'art. 27, comma primo, Cost., questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 120, comma secondo, della legge
doganale, prospettando il dubbio che esso contrasti con il principio
della personalità della responsabilità penale sotto il profilo del
difetto del rapporto di casualità materiale fra azione ed evento (art.
40 c.p.).
2. - Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte ma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata, in quanto la responsabilità penale dello
speditore deriverebbe dalla inosservanza dell'obbligo sia di dare
disposizioni atte ad evitare differenze quantitative maggiori di quelle
tollerate dalla legge, sia di stabilire adeguati controlli per la loro
esecuzione. Considerato in diritto :
1. - Il primo comma dell'art. 120 della legge doganale 25 settembre
1940, n. 1424 (applicabile, in virtù del richiamo operato dall'art.
13, terzo comma, del r.d. 28 febbraio 1939, n. 334, al trasporto, dalle
fabbriche ai depositi indicati nel primo comma dello stesso articolo,
di prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione) dispone
testualmente che, qualora le merci spedite con bolletta di cauzione non
vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è
soggetto alla pena dell'ammenda in misura corrente dal decimo
all'intero ammontare dei diritti di confine. Il secondo comma aggiunge
che se all'arrivo delle merci alla dogana di destinazione si trova una
quantità maggiore o minore di quella indicata nella "bolletta di
cauzione", lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda non
inferiore al decimo e non superiore all'intera differenza dei diritti
di confine.
Va premesso che nelle more del giudizio la legge doganale
summenzionata è stata abrogata ed il suo titolo IX "dei reati
doganali", cui apparteneva l'art. 120, è stato trasfuso nel titolo VII
"delle violazioni doganali" del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale approvato con d.P.R.23 gennaio 1973,
n.43. Peraltro il contenuto dell'art.120 è stato integralmente e
senza alcuna modifica sostituito dall'art. 305 del testo unico.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata individuerebbe il
responsabile penale prescindendo da ogni rapporto di causalità
materiale tra condotta ed evento (art. 40 c.p.), e si porrebbe
conseguentemente in contrasto con il principio della personalità della
responsabilità penale sancito dall'art. 27, primo comma, della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Per vero, a norma dell'art. 58 della legge doganale n. 1424 del
1940, (ora 141 del t.u.), applicabile come si è detto al caso di
specie in virtù del richiamo operato dagli artt. 13 e 14 del r.d. 28
febbraio 1939, n. 334, speditore è colui che tale qualifica riveste
nella dichiarazione per spedizione di merce da una dogana all'altra con
bolletta di cauzione e per ciò stesso, diventando parte del rapporto
di imposta doganale, assume, tra gli altri, l'obbligo di ripresentare
alla dogana di destinazione lo stesso quantitativo di merce indicato
nella bolletta di cauzione.
L'art. 120 (ora 305 t.u.) si riferisce, pertanto, ad un fatto
proprio dello speditore, il quale risponde per non aver compiuto tutto
quanto era nelle sue possibilità per curare l'esatto adempimento degli
obblighi assunti ed, in particolare, (come esattamente rileva
l'Avvocatura) per non aver dato disposizioni idonee ad evitare
"differenze di quantità" maggiori di quelle tollerate dalla legge e
per aver omesso di stabilire controlli per la puntuale esecuzione di
quanto disposto.
Ed è appena il caso di osservare che lo speditore non può
ritenersi esonerato da responsabilità per il fatto di essersi rivolto
per il trasporto a terze persone, posto che in tal caso sarebbero
ugualmente da ascriversi alla sua azione od omissione, ai sensi
dell'art. 40 del codice penale, la scelta di tali soggetti e la mancata
sorveglianza su di essi nonché sulle persone e sui mezzi materiali
impiegati.
3. - Non va d'altro canto omesso che ad integrare la
responsabilità penale rispetto ai reati, che, come quello di specie,
hanno natura contravvenzionale, non è sufficiente, secondo un
indirizzo interpretativo ormai consolidato, la mera volontarietà
dell'azione od omissione ma occorre, altresì, che non risulti esclusa
almeno la colpa dell'agente (art. 42, ultimo comma, c.p.).
La disciplina delle contravvenzioni doganali contenuta nella citata
legge n. 1424 del 1940 (che è successiva al codice penale) non si
discosta da tali principi.
Sicché non v'ha dubbio che nel caso considerato dalla norma
impugnata lo speditore possa sottrarsi ad ogni responsabilità provando
che nel suo operato non sia ravvisabile la pur minima imprudenza o
negligenza.
4. - Resta così confermata, anche sotto tale ulteriore profilo,
l'infondatezza delle doglianze sollevate dal giudice a quo. Se infatti
alla responsabilità dello speditore deve riconoscersi, per quanto si
è detto, quanto meno carattere colposo, è per ciò stesso esclusa
l'ipotesi di una responsabilità per fatto altrui contrastante con il
principio della personalità della responsabilità penale sancito
nell'art. 27, comma primo, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 120, comma secondo, della legge doganale 25 settembre 1940,
n. 1424 (ora art. 305 del testo unico in materia doganale approvato con
il d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), sollevata, in riferimento all'art.
27, comma primo, della Costituzione, dal tribunale di Crotone con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte