Sentenza n. 105/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 del
d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T.U. sugli assegni familiari), promosso
con ordinanza emessa il 15 luglio 1977 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Francescutto Giuseppe e
Pasticceria-Confetteria Cova ed altro, iscritta al n. 494 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 353 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Milano con ordinanza del 15 luglio 1977 ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione,
dell'art. 35 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui dispone
per particolari categorie di lavoratori che i contributi e gli assegni
familiari loro dovuti siano riferiti a salari medi ed a periodi di
occupazione media mensile stabiliti convenzionalmente con decreto del
Ministro del Lavoro, sentiti il Comitato speciale per gli assegni
familiari e le associazioni professionali interessate.
Dubita il giudice a quo che tale sistema di determinazione delle
medie retributive, una volta applicato - per effetto del sistema
normativo vigente - alla commisurazione delle pensioni, violi il
principio della integrale rispondenza fra retribuzione globale di
fatto, onere contributivo e misura del trattamento pensionistico,
nonché il principio di uguaglianza, non definendo alcun criterio nella
individuazione delle "particolari categorie" di lavoratori, da
sottrarre al principio generale della determinazione della pensione
sulla base della retribuzione effettivamente percepita.
Il procedimento di merito trae origine dalla doglianza di un
pensionato per aver ricevuto dall'INPS (Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale) una pensione determinata in base alle medie
retributive convenzionali anziché alla retribuzione realmente
percepita.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
osservando in via preliminare che la questione sollevata con
l'ordinanza di rimessione avrebbe ad oggetto non tanto la norma
impugnata (art. 35 d.P.R. n. 797/1955), che riguarda la base
imponibile dei contributi e degli assegni familiari, quanto l'art. 2,
sub 6, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (che ha
modificato l'art. 6 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), il quale,
consentendo di rapportare la pensione ad una retribuzione non reale ma
convenzionale, verrebbe eventualmente a contrastare con i citati
parametri costituzionali.
Nel merito la difesa dello Stato contesta comunque che la normativa
impugnata contrasti con le norme costituzionali invocate. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli
artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione l'art. 35 del d.P.R. 30
maggio 1955, n. 797 (testo unico sugli assegni familiari), nella parte
in cui consentirebbe per alcune particolari categorie di lavoratori di
commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di
vecchiaia e di anzianità, a retribuzioni medie convenzionali
determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziché alle
retribuzioni effettivamente percepite; per il dubbio che tale
disposizione violi il principio della integrale corrispondenza tra
retribuzioni di fatto, onere contributivo e trattamento pensionistico,
nonché il principio di uguaglianza, consentendo arbitrarie
discriminazioni tra lavoratori.
2. - In via preliminare va individuata la disposizione che il
giudice a quo intende effettivamente impugnare, come giustamente rileva
la difesa dello Stato.
L'art. 35 del d.P.R. n. 797 del 1955 dispone, infatti, che per
particolari categorie di lavoratori i contributi e gli assegni
familiari possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle
di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con
decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Comitato speciale per gli
assegni familiari e le associazioni professionali interessate. La
questione sollevata però ha ad oggetto le modalità di commisurazione
delle pensioni (d'invalidità, vecchiaia e anzianità) per le suddette
categorie di lavoratori, da liquidarsi con decorrenza successiva al 30
aprile 1968 (art. 1 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488), denunciandosi che
essa venga riferita alle retribuzioni medie convenzionali, in base alle
disposizioni vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli
assegni familiari (art. 17, comma primo, legge 4 aprile 1952, n. 218).
L'art. 35 impugnato viene quindi in considerazione soltanto
mediatamente, mentre la norma da cui discende la situazione denunciata
- come in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, in
quanto consente di rapportare la pensione ad una retribuzione non
reale, ma convenzionale - è piuttosto l'art. 2 della citata legge 4
aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria), il quale recita nel primo comma: "I contributi per le
assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti ... sono
dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente
decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato" e nel
quarto comma: "Per particolari categorie di lavoratori ed anche per
limitate zone del territorio nazionale, il Ministero per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzioni
medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i
periodi medi di attività lavorativa".
La questione sollevata dal giudice a quo e rilevante nel
procedimento di merito riguarda pertanto più l'art. 2 della legge n.
218 del 1952 che non l'art. 35 d.P.R. n. 797 del 1955.
3. - La questione comunque non è fondata.
La normativa impugnata, così come sopra individuata, non contrasta
infatti con nessuno dei parametri costituzionali invocati.
Gli artt. 1 e 2 della Costituzione pongono rispettivamente il
lavoro a fondamento della Repubblica, affermando la preminenza di ogni
attività lavorativa nel sistema dei diritti-doveri del cittadino, e
tutelano i diritti inviolabili dell'uomo; ma dettano specifici criteri
cui dovrebbe attenersi il legislatore nel disciplinare i diritti dei
lavoratori.
Quanto all'art. 3 della Costituzione la lamentata differenza di
disciplina tra lavoratori a seconda che la pensione sia collegata alla
retribuzione reale o a quella convenzionale trova razionale
giustificazione nell'impossibilità di accertare in concreto la
retribuzione effettiva di talune categorie di lavoratori che
percepiscono compensi non fissi ma variabili, per essere i salari
calcolati in misura percentuale sugli incassi delle imprese (es.
esercizi pubblici) o correlati con servizi non continuativi.
L'adozione, di concerto con le organizzazioni di categoria dei
lavoratori e dei datori di lavoro, di medie retributive convenzionali
per determinate categorie di lavoratori e per zone limitate del
territorio nazionale costituisce pertanto un criterio legislativo
seguito, specie nel passato, ogni volta che non fosse possibile, o
fosse estremamente oneroso, ricostruire le retribuzioni effettive per
le caratteristiche peculiari di alcune attività lavorative. Nessuna
lesione quindi del principio di uguaglianza può essere attribuita alla
normativa impugnata.
A sua volta l'art. 4 della Costituzione ha valenza programmatica e
impegna il legislatore ad intervenire per garantire il diritto al
lavoro a tutti i cittadini, ma non comporta alcun divieto specifico
circa il collegamento delle pensioni sociali assicurative alle
retribuzioni convenzionali anziché a quelle reali.
Né infine si ravvisano violazioni degli artt. 36 e 38 della
Costituzione, rientrando nei poteri del legislatore ordinario - come si
è più volte pronunciata questa Corte - "determinare, con una
razionale considerazione delle esigenze di vita dei lavoratori e delle
effettive disponibilità finanziarie, l'ammontare delle prestazioni e
di modificarne la misura allo scopo di rendere sempre attuale e
costante il rapporto tra i termini che dovessero subire variazioni"
(sent. n. 128 del 1973).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 sollevata dal Pretore di
Milano con l'ordinanza del 15 luglio 1977 (r.o. n. 494/1977), in
relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte