Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale "della norma che non

consente al locatore, prima dello scadere del termine, di recedere

anticipatamente dal contratto, regolato dalla disciplina ordinaria

della l. 392/1978, ai sensi dell'art. 59 n. 2 della stessa legge",

così promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1985 dal Pretore di

Parma, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1985 e pubblicata in

Gazzetta Ufficiale n. 220-bis del 18 settembre 1985;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Gatti Remo

e Zambonini Bruno ed avente ad oggetto la

richiesta di rilascio di un immobile abitativo locato, il Pretore di

Parma con ordinanza del 13 marzo 1985 (reg. ord.

n. 288 del 1985) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.,

questione di legittimità costituzionale "della norma

che non consente al locatore, prima dello scadere del termine (della

locazione) di recedere anticipatamente dal contratto, regolato dalla

disciplina ordinaria della l. 392/1978, ai sensi dell'art. 59 n. 2

della stessa legge";

che secondo quest'ultima disposizione, nei contratti in corso al

momento di entrata in vigore della l. cit. e già soggetti a proroga

legale, può recedere anticipatamente dal contratto il locatore che

voglia disporre dell'immobile per abitazione dei propri parenti in

linea retta fino al secondo grado, quando offra altro immobile idoneo

al conduttore;

che, secondo quanto precisava il giudice rimettente, nella

fattispecie, trattandosi di contratto tacitamente rinnovato dopo

l'entrata in vigore della l. cit. e quindi certamente non soggetto al

detto art. 59, il locatore aveva chiesto al conduttore il rilascio

dell'immobile onde destinarlo ad abitazione del proprio figlio,

avendo offerto altro appartamento sito nella stessa città ed avendo

altresì proposto di accollarsi le spese di trasloco;

che secondo l'ordinanza di rimessione, in tale situazione,

negare la risoluzione anticipata del contratto, di durata

quadriennale secondo quanto stabilito dall'art. 4 l. 392/1978, poteva

comportare un'ingiustificata discriminazione a sfavore del locatore

(art. 3 Cost.) nonché un'eccessiva compressione del diritto di

proprietà sull'immobile locato (art. 42 Cost.);

Considerato che, sebbene non espressamente indicato nell'ordinanza

di rimessione, oggetto dell'impugnativa è chiaramente l'art. 4 l. 27

luglio 1978 n. 392, nella parte in cui stabilisce senza alcuna

eccezione la durata quadriennale dei contratti di locazione

abitativa;

che, come già deciso da questa Corte con sent. n. 251 del 1983

(richiamata dallo stesso giudice rimettente), non appare

ingiustificato che il legislatore del 1978, nell'esercizio della

propria discrezionalità, abbia fissato la durata minima del rapporto

di locazione al fine di dare un minimo di stabilità alla situazione

abitativa, personale e familiare, del conduttore, avendo stabilito

nell'art. 59 l. cit. cause anticipate di recesso soltanto per i

contratti già in corso e sul solo presupposto giustificativo che

essi fossero stati sottoposti a proroga legale;

che pertanto la questione attualmente in esame si appalesa

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 l. 27 luglio 1978 n. 392 sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Pretore di Parma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte