Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 540, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

30 settembre 1998 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale

a carico di Vallone Paolo, iscritta al n. 858 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro - dopo aver pronunciato,

nel corso d'un giudizio di primo grado, la condanna dell'imputato

alla pena inflitta ed al risarcimento dei danni in favore delle parti

civili costituite - ha sollevato, con ordinanza del 30 settembre

1998, emessa a scioglimento della formulata riserva di provvedere

sull'istanza delle parti civili per la concessione della provvisoria

esecuzione del capo di sentenza concernente gli interessi civili,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, primo comma,

del codice di procedura penale, "limitatamente all'inciso "quando

ricorrono giustificati motivi ";

che, secondo il rimettente, la norma denunciata, subordinando

alla ricorrenza di "giustificati motivi" la provvisoria esecuzione

del capo della sentenza riguardante la condanna al risarcimento dei

danni od alle restituzioni pronunciata in primo grado dal giudice

penale, contrasta:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole

disparità di trattamento rispetto al danneggiato che, avendo

esercitato l'azione risarcitoria o restitutoria nel processo civile,

fruisce del regime di incondizionata provvisoria esecutività delle

sentenze civili di primo grado previsto dall'art. 282 del codice di

procedura civile, come novellato dall'art. 33 della legge 26 novembre

1990, n. 353;

b) con l'art. 24 della Costituzione, per la conseguente

limitazione della tutela degli interessi civili nel processo penale,

rispetto a quella ottenibile nel processo civile;

che, per il giudice a quo la sottolineata diversità di

disciplina non potrebbe trovare giustificazione - contrariamente a

quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 94 del

1996 - in una minore frequenza delle impugnazioni riguardanti i soli

interessi civili nel processo penale, perché tale ipotesi

(specificamente prevista dagli artt. 573 e 574, primo comma, cod.

proc. pen.) comunque non potrebbe essere sottratta alla comparazione

con i casi simili in un sindacato di costituzionalità condotto alla

stregua dell'art. 3 Cost., e neppure nell'asserita estraneità al

processo penale dell'esigenza di scoraggiare impugnazioni meramente

dilatorie dei capi di sentenza concernenti gli interessi civili,

perché - al contrario - la finalità deflattiva di tali impugnazioni

ricorrerebbe e si prospetterebbe anche in questa evenienza;

che, quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale

osserva che, non essendo stati nella specie prospettati dalle parti

interessate né comunque risultando altrimenti i "giustificati

motivi" richiesti dalla norma denunciata, l'accoglimento delle

prospettate censure di costituzionalità impedirebbe il rigetto

dell'istanza di provvisoria esecuzione proposta dalle parti civili;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza

della questione, già dichiarata infondata con la sentenza della

Corte n. 94 del 1996.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 94 del 1996, ha

già dichiarato infondata identica questione, in primo luogo

evidenziando (alla stregua della propria giurisprudenza) la

discrezionalità riservata al legislatore nel modulare le condizioni

di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei

diversi tipi di giudizi, con il solo limite della non irrazionale

predisposizione degli strumenti di tutela, senza che l'art. 282 cod.

proc. civ. possa assumere il valore di "precetto inderogabile"

rispetto al quale debbano necessariamente modellarsi le altre

previsioni normative concernenti il regime di esecutività delle

pronunce; in secondo luogo, escludendo che la denunciata norma violi

l'art. 3 Cost., per le fondamentali ragioni che: a) una volta

compiuta dall'interessato - in piena autonomia e previa valutazione

comparativa dei vantaggi e degli svantaggi connessi, come consentito

dal codice di procedura penale - la scelta di ottenere tutela

risarcitoria o restitutoria nel processo penale, invece che nel

processo civile, non è dato sfuggire agli effetti che da tale

opzione conseguono, per via della struttura e della funzione del

giudizio penale, alle quali l'azione civile deve necessariamente

adattarsi, in ragione delle esigenze di pubblico interesse sottese

all'accertamento del fatto reato, dal quale scaturiscono insieme le

conseguenze di carattere penale e civile, ferma la presunzione di non

colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 27, secondo comma,

Cost., sino al passaggio in giudicato della condanna penale; b) la

finalità di scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie,

perseguibile attribuendo la provvisoria esecutività a tutte le

sentenze di primo grado, appare bensì coerente con il nuovo modello

strutturale del giudizio civile, ma risulta estranea alla dinamica

del gravame nel processo penale, data l'improbabilità, nella realtà

effettuale, di un pur possibile appello dell'imputato con riguardo al

solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno;

che il rimettente non prospetta nuovi profili della già

esaminata questione, ma si limita a criticare alcune argomentazioni

marginalmente svolte nella citata sentenza, delle quali non ha colto

il senso, che è quello di sottolineare come - nel quadro della

necessaria conformazione dell'azione civile esercitata nel processo

penale alla struttura e funzione di quest'ultimo - l'esigenza di

scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo

dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie, si manifesta con

diversa evidenza e peso nel processo civile rispetto al processo

penale, dove l'imputato ha la possibilità di perseguire il suo

eventuale intento dilatorio con l'appello dell'intera sentenza di

condanna penale; per cui non irragionevole è da ritenersi la scelta

del legislatore di differenziare il regime dell'esecutività delle

sentenze di primo grado di condanna al risarcimento dei danni od alle

restituzioni, a seconda della loro pronuncia nel processo penale od

in quello civile;

che non sussistono dunque ragioni per mutare l'avviso

espresso con la citata sentenza n. 94 del 1996 e, pertanto, la

questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 540, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte