Sentenza n. 106/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 settembre
1971 dal giudice istruttore del tribunale di Nuoro nel procedimento
penale a carico di Nieddu Grazietta, iscritta al n. 465 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37 del 9 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1972 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Nieddu Grazietta,
imputata di omicidio aggravato, il giudice istruttore del tribunale di
Nuoro, avendo rilevato che alla stregua della perizia medico-legale e
delle richieste del P.M. occorreva prosciogliere la Nieddu per
infermità totale di mente ed ordinarne il ricovero in manicomio
giudiziario per un tempo non inferiore ad anni dieci, sollevava
questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art.
222 del codice penale, con ordinanza emessa il 9 settembre 1971.
Osservava che la norma denunciata sembrava in contrasto con l'art.
3 della Costituzione, posto che essa, in deroga all'art. 202, ove è
stabilito in generale il presupposto della pericolosità sociale per
l'applicazione di una misura di sicurezza, obbliga il giudice,
prescindendo da tale accertamento, ad ordinare il ricovero in manicomio
giudiziario, per un tempo non inferiore ad anni dieci, di coloro i
quali abbiano commesso un delitto punibile con la pena dell'ergastolo e
debbano essere prosciolti per infermità psichica.
In tal modo la norma denunciata disciplinava in modo eguale
situazioni che in concreto potevano presentarsi profondamente difformi,
essendo applicabile anche nei casi, come quello in esame, in cui il
consulente tecnico ritenga che il soggetto non sia socialmente
pericoloso.
Né valeva poi osservare che l'art. 207 del codice penale contempla
i casi in cui è possibile la revoca delle misure di sicurezza e che,
quindi, il tempo di anni dieci - previsto dall'art. 222, secondo comma,
del codice penale - può in concreto ridursi di molto. Invero, la
fattispecie prevista dal primo comma del citato articolo non si
presentava applicabile nel caso concreto, posto che in essa difettava
il presupposto della pericolosità sociale la cui cessazione, secondo
la norma, è condizione per la revoca, mentre l'ultimo comma rimette al
Ministro di grazia e giustizia un giudizio che con maggiore cognizione
può essere formulato dal giudice naturale, sia esso il giudice
istruttore, con la chiusura dell'istruzione, o quello di sorveglianza
nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia dalla normativa
vigente.
Non andava infine dimenticato che la funzione della pena e delle
misure di sicurezza - da autorevole dottrina assimilate sempre più
alle prime - è quella di rieducare il condannato onde reintegrarlo nel
contesto sociale da cui fu coattivamente allontanato: se ciò è vero,
non v'era dubbio che nella fattispecie l'applicazione della misura di
sicurezza per il tempo previsto dalla legge, invece di produrre un
beneficio per le condizioni psichiche della Nieddu, avrebbe potuto
trasformarsi in un grave pregiudizio, atteso che il manicomio
giudiziario è divenuto sinonimo, nella pubblica opinione, sempre più
sensibilizzata dai numerosi mezzi di informazione per i problemi della
giustizia, di ricettacolo degli irrecuperabili.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Nuoro ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 222 del codice penale, nella considerazione che la fissazione
con esso disposta della durata minima di ricovero in manicomio
giudiziario, commisurata alla pena che si sarebbe dovuta irrogare pel
reato commesso da persona incapace di intendere e di volere, appare
lesiva del principio dell 'art. 3 , primo comma, della Costituzione, in
quanto, in modo irragionevole, sottopone allo stesso trattamento casi
fra loro diversi, come sono quelli in cui la pericolosità sia di volta
in volta effettivamente accertata. Fa inoltre rilevare che la
presunzione stessa trasforma la misura di sicurezza in vera e propria
sanzione e, date le condizioni di vita dei manicomi giudiziari,
compromette l'assolvimento della funzione rieducativa, che la
Costituzione assegna ad essa, oltre che alla pena.
2. - La Corte ha già esaminato la questione di legittimità
costituzionale della presunzione di pericolosità sociale, quale
prevista dall'art. 204, primo e secondo comma, c.p. e con le sentenze
n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967 ha statuito che essa non contrasta né
con l'art. 13, primo e secondo comma, né con gli artt. 24, secondo
comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione, la cui violazione
era stata allora dedotta, avendo ritenuto che la presunzione stessa
deve ritenersi giustificata allorché si sia in presenza di condizioni
le quali consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni
obiettive ed uniformi, desunte dalla comune esperienza, la probabilità
di un futuro comportamento criminoso da parte di chi abbia commesso un
reato in circostanze che ne precludevano l'imputabilità. Nella specie
non sono stati riprodotti i motivi posti ad oggetto delle precedenti
pronuncie; il che è da ritenersi anche in confronto all'accenno,
contenuto solo in motivazione, là dove si fa riferimento al contrasto
della presunzione di pericolosità con la funzione rieducativa che
dovrebbe assegnarsi anche alle misure di sicurezza in base all'art. 27,
terzo comma. Anche se tale accenno potesse intendersi come formale
censura di incostituzionalità si dovrebbe, in confronto ad essa,
confermare quanto ritenuto con la citata sentenza n. 68 del 1967, che
cioè l'art. 27, terzo comma, si riferisce solo alla pena, e non è
applicabile alle misure di sicurezza, anche perché queste ultime
tendono ad un risultato che equivale a quella rieducazione cui deve
essere indirizzata la pena.
3. - Passando a considerare la prospettazione della questione,
qual'è specificamente effettuata dall'ordinanza in esame, fatta
consistere nel difetto di ragionevolezza dell'obbligo imposto al
giudice di disporre la misura di sicurezza anche quando, come nel caso
di specie, la perizia medico-legale abbia escluso la pericolosità
sociale dell'imputato, la Corte ritiene che pure sotto questo riguardo
la censura di incostituzionalità non sia fondata.
Occorre anzitutto mettere in rilievo che il sistema adottato dal
vigente codice nei confronti dell'applicabilità delle misure di
sicurezza, ai sensi del denunciato art. 222, secondo comma, non è
ispirato a criteri di rigidezza ed anzi, lungi dal trascurare la
considerazione della personalità dei soggetti cui esse vengono
inflitte, espressamente consente che le misure stesse siano revocabili,
anche prima del decorso della durata minima per esse stabilita,
allorché si accerti la cessazione dello stato di pericolosità (art.
207).
Tale sistema poggia evidentemente sulla convinzione delle obiettive
difficoltà che ogni giudizio in materia presenta e quindi della
convenienza che esso sia fatto discendere non già dal parere di un
singolo perito, bensì da ripetute verifiche durante un congruo periodo
di ricovero in istituti specializzati.
Sono appunto tali obiettive difficoltà di accertamento che non
consentono di stabilire in astratto se corrisponda meglio al principio
di eguaglianza consentire al legislatore la predeterminazione del
periodo minimo di ricovero, proporzionato all'entità del reato
commesso (periodo tuttavia riducibile sulla base del criterio prima
menzionato), o invece affidare solo al giudice di disporre di volta in
volta la irrogazione della misura; dato che il pericolo della
diseguaglianza di trattamento non viene meno neanche con questa
soluzione, che non offre alcuna certezza ma solo mere probabilità
(sent. n. 68 del 1967).
Da tali premesse si deve dedurre che la scelta dell'uno o
dell'altro criterio non può ritenersi condizionata a vincoli
discendenti dal rispetto di principi costituzionali, e più
particolarmente da quello dell'art. 3, ma invece rimane affidata a
valutazioni di politica legislativa, sulle quali non potrà non
influire la sussistenza dei presupposti necessari a conferire
funzionalità ai sistemi stessi; quali sono da ritenere, ove l'opzione
si rivolga ad uno di essi, l'effettiva idoneità dei manicomi
giudiziari ad assolvere alla funzione di recupero dei sottoposti a
misure che sarebbe loro inerente, ed, ove invece dovesse riguardare
l'altro, una congrua organizzazione dell'ufficio del giudice penale, in
modo da condizionare il giudizio di pericolosità ad esso assegnato,
oltreché ad una sufficiente osservazione, al concorso di tutte quelle
varie competenze tecniche necessarie a preservare, nella misura massima
possibile, da errori.
Contro la conclusione cui si è pervenuti non potrebbe invocarsi la
sentenza n. 1 del 1971, che ha ritenuto irragionevole, e pertanto
contrastante con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 224, secondo
comma, del codice penale, nella parte in cui rende obbligatorio ed
automatico il ricovero in riformatorio giudiziario di tutti i minori di
anni 14, resisi colpevoli di delitti. Infatti nel caso allora deciso
l'elemento di irragionevolezza è stato riscontrato nell'imposizione di
una identica misura a carico dei predetti nella considerazione che,
data la giovanissima età dei soggetti, la pericolosità può
rappresentare solo l'eccezione, e che pertanto la indiscriminata
presunzione della medesima, senza riguardo alle rilevanti differenze
esistenti tra le diverse età, rimane priva di quel fondamento
costituito dall'id quod plerumque accidit, che negli altri casi riesce
a giustificarla.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe del giudice istruttore del
tribunale di Nuoro, dell'art. 222, secondo comma, del codice penale,
con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte