Sentenza n. 106/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18,
secondo comma, e 20 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), e dell'art. 22 del r.d. 6 maggio 1940,
n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico),
promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1973 dal giudice istruttore
del tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Fo
Dario Luigi Angelo ed altri, iscritta al n. 220 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del
1 agosto 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di denuncia sporta dalla Questura di Reggio Emilia a
carico dell'artista teatrale Dario Fo e di alcuni cittadini di Reggio
per resistenza alla forza pubblica e oltraggio, commessi all'interno
del locale teatro comunale, la sera dell'11 aprile 1970, in occasione
del servizio di vigilanza disposto dal questore all'interno
dell'edificio, in relazione alla rappresentazione della commedia
intitolata "Mistero buffo", il giudice istruttore presso quel tribunale
rilevava, con ordinanza 28 marzo 1973, che la rappresentazione era da
ritenere di carattere privato, in quanto il teatro, nella circostanza,
era aperto solo ai soci iscritti all'ARCI (Associazione ricreativa
culturale italiana) muniti di regolare tessera. Pertanto, secondo il
giudice, sorgeva il problema della legittimità o meno dell'intervento
della polizia all'interno del teatro, da risolvere sulla base dell'art.
16 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi di p.s.), secondo
cui è consentito, in qualsiasi ora, agli agenti di p.s. l'ingresso nei
locali destinati all'esercizio di attività, come quella di spettacoli
teatrali, soggette ad autorizzazioni di polizia.
Ciò posto, il giudice, con ordinanza 23 marzo 1973, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della detta norma, per
contrasto con gli artt. 2, 14, 17 e 21 della Costituzione.
La disposizione censurata violerebbe anzitutto la libertà di
domicilio, garantita dall'art. 14 della Costituzione, anche in
relazione ad ambienti che siano destinati occasionalmente ad attività
privata, e resterebbe invece vulnerata dalla facoltà di accesso
consentita "in qualsiasi ora" alla polizia e, quindi, anche quando i
locali predetti vengano adibiti ad attività privata.
L'art. 16 del r.d. 18 giugno 1931 contrasterebbe poi con l'art. 2
Cost., in quanto, come sarebbe reso evidente dalla fattispecie
concreta, gli iscritti all'ARCI, riunendosi per assistere alla
rappresentazione in parola, esercitavano diritti inviolabili, garantiti
all'individuo, ed identificabili, nella specie, con il diritto di
riunione, sancito dall'art. 17 Cost., e con il diritto di libera
manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione.
Questi ultimi precetti, secondo il giudice a quo, risulterebbero
specificamente violati. Ed invero, il sistema garantistico voluto dalla
Costituzione per quanto riguarda lo svolgimento della vita privata,
tenderebbe ad assicurare all'individuo la libera formazione e
manifestazione della personalità, escludendo ogni costrizione, anche
psicologica, che, invece, si potrebbe configurare in relazione alla
presenza della polizia alle riunioni e dibattiti, resa possibile dalla
norma censurata, sol perché gli stessi, anche se riguardanti ad
esempio sindacati o partiti politici, si svolgono occasionalmente in
locali soggetti ad autorizzazione di polizia. Pertanto, secondo il
giudice a quo, la facoltà sancita dalla norma impugnata potrebbe
costituire "pericolo per le istituzioni democratiche" e potrebbe essere
legittimamente consentita solo limitatamente alle parti dei locali
soggetti ad autorizzazione di polizia che siano aperti al pubblico, e
negli orari in cui sia effettivamente consentito l'ingresso al
pubblico.
Secondo il giudice a quo, poi, l'intervento della polizia nel caso
di specie parrebbe bensì trovare legittimazione in base agli artt. 18,
secondo comma, e 20 del testo unico leggi di p.s. nonché all'art. 22
del regolamento di esecuzione, emanato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635.
Invero, il citato art. 18, secondo comma, che equipara le riunioni
private a quelle pubbliche in relazione, fra l'altro, al luogo in cui
sono tenute, al numero delle persone partecipanti ed allo scopo e
oggetto di esse, potrebbe essere invocato nella specie a sostegno della
legittimità dell'intervento della polizia, considerato il luogo della
rappresentazione e l'alto numero degli intervenuti (500). Ma la detta
equiparazione, secondo il giudice a quo, sarebbe palesemente in
contrasto con l'art. 17 Cost., nonché con gli artt. 2, 14 e 21 Cost.
"in quanto garantiscono diritti primari dell'uomo".
Anche l'art. 20 del t.u.l.p.s., secondo il giudice a quo, potrebbe
essere invocato nella specie, e si paleserebbe quindi rilevante la
relativa questione di legittimità, che il giudice stesso prospetta
sempre in relazione ai già menzionati precetti costituzionali. Il
giudice osserva, infatti, che, siccome il detto articolo consentirebbe
lo scioglimento di qualunque riunione, purché tenuta in luogo
normalmente aperto al pubblico, prescindendo dalla concreta e attuale
destinazione dello stesso a riunione privata, presupporrebbe altresì
il diritto di presenza della p.s., ed in tal modo incorrerebbe nelle
violazioni costituzionali già prima prospettate in relazione all'art.
16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Per le stesse ragioni, infine, secondo il giudice a quo, palese
apparirebbe l'illegittimità dell'art. 22 del regolamento di p.s. nella
parte in cui prevederebbe il potere della p.s. di assistere alle
riunioni, senza alcuna distinzione fra pubbliche e private.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 1 agosto 1973.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni
difensive.
L'Avvocatura osserva che, anche se potesse configurarsi, per
assurdo, l'estensione della garanzia costituzionale della libertà di
domicilio ai locali di un teatro municipale, come nel caso in esame, la
libertà stessa, comunque, sarebbe soggetta a deroghe per fini di
sanità o incolumità pubblica, così come appunto prescrive la norma
denunziata, che consente l'accesso della p.s. nei locali destinati
all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia solo
al fine di controllare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla
legge, dai regolamenti e dall'autorità. La qualifica di locale da
pubblico spettacolo soggetto alla autorizzazione di polizia inerirebbe
agli ambienti per tutto il tempo della licenza, e gli organi di polizia
sarebbero pertanto tenuti ad esercitare il controllo dell'osservanza
delle prescrizioni in ordine a qualsiasi manifestazione vi si svolga.
Tanto meno confliggerebbe con l'art. 14 Cost. l'impugnato art. 18
t.u.l.p.s., nella parte in cui considera pubblica una riunione che, per
il luogo in cui si svolge o per il numero degli intervenuti o per gli
scopi o l'oggetto abbia carattere di riunione non privata. Tale
disposizione, invero, apparirebbe del tutto logica ed aderente alla
realtà, poiché la presenza degli enunciati requisiti escluderebbe,
ovviamente, la natura privata della riunione, anche se indetta
formalmente come tale.
Circa la censura mossa in relazione all'art. 20 t u 1 p s ed
all'art. 22 del regolamento, l'Avvocatura osserva che la prima non
potrebbe venire neppure in considerazione nel caso di specie,
riguardando specificamente la diversa ipotesi dello scioglimento di
riunioni in casi tassativi, mentre la seconda, di natura regolamentare,
esulerebbe dalla competenza di questa Corte.
Infine, per quanto riguarda gli altri aspetti di illegittimità
prospettati dal giudice a quo contro le norme impugnate del T.U.L.P.S.
in relazione agli artt. 2, 17 e 21 Cost., osserva che il potere-dovere
della p.s. di accedere nei locali in questione ai fini prestabiliti
dalla legge non inciderebbe menomamente sulla libertà di riunione né
sulla libertà di manifestazione del pensiero, onde anche sotto questi
profili la questione sarebbe infondata. Considerato in diritto :
1. - La suindicata ordinanza di rinvio premette l'accertamento che
si è trattato di rappresentazione scenica, da svolgersi a carattere
privato, con ingresso, nel teatro comunale di Reggio Emilia, riservato
ai soli soci, muniti di tessera, appartenenti ad una associazione
ricreativa-culturale. Ciò posto, l'ordinanza sottopone alla Corte la
questione se la facoltà riconosciuta agli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza di accedere in teatro, anche nella suaccennata
particolare occasione, in forza dell'art. 16 del testo unico del 1931
delle leggi di pubblica sicurezza, contrasti con la Costituzione negli
articoli 2 (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo), 14
(inviolabilità del domicilio), 17 (diritto di pacifica riunione), 21
(diritto di libera manfestazione del pensiero). Negli stessi termini di
riferimento, la questione è parimenti sollevata nei confronti degli
articoli del citato testo unico: 18, secondo comma, (equiparazione, in
determinate situazioni di fatto, delle riunioni indette in forma
privata a quelle pubbliche) e 20 (potere di scioglimento delle
riunioni). Infine, la questione è estesa all'art. 22 del Regolamento
del 1940 alla ricordata legge sulla pubblica sicurezza.
2. - Per quanto riguarda la prospettata incostituzionalità
dell'art. 16 del testo unico, la questione non è fondata.
L'apertura e la conseguente agibilità di locali adibiti a teatro,
sono sottoposte ad autorizzazioni preventive di polizia (art. 8 t.u.)
cui, poi, ineriscono le licenze di esercizio, relative a singoli
spettacoli (art. 68 stesso t.u.).
Una volta accordata l'autorizzazione preventiva alla loro
agibilità (come nel caso) l'accesso nei locali, da parte di ufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza è previsto, dall'impugnato art. 16, a
scopo di controllo, senza limiti di tempo, della permanente osservanza
delle prescrizioni legalmente imposte con detta autorizzazione, in
rapporto alla funzionalità tecnica del teatro e nell'interesse
primario di tutelare, mediante un ordinato assetto, l'incolumità
dell'agglomerato di persone intervenute.
Secondo l'ordinanza, tali esigenze dovrebbero cedere di fronte alla
circostanza contingente dell'uso riservato, e perciò privato,
dell'ambiente, in quanto la totale estromissione della polizia, nel
caso, troverebbe giustificazione in norme costituzionali.
3. - Con nessuna di queste norme di riferimento contrastano le
disposizioni di legge impugnate.
Anzitutto, l'intervento degli organi di polizia, ai fini ed alle
condizioni suindicate e senza distorsioni interpretative, non contrasta
con la garantita inviolabilità di domicilio. Gli ambienti unicamente
destinati a rappresentazioni teatrali non possono qualificarsi
domicilio degli utenti, data la nozione che del domicilio risulta
dall'art. 43 del codice civile. Anche ammessa la equiparazione, agli
effetti della tutelabilità da violazioni (art. 614 c.p.), affermata in
ordinanza, del concetto di domicilio con quello di "privata dimora",
nell'ipotesi che un teatro venga temporaneamente e occasionalmente
adibito ad attività privata, deve pur sempre rimanere fermo il
principio, già statuito da questa Corte con le sentenze n. 10 del 1971
e n. 56 del 1973, che l'art. 14 Cost. non può non consentire deroghe a
tutela di interessi generali, come è appunto l'interesse alla
incolumità pubblica. Alla quale incolumità espressamente si richiama
lo stesso art. 14 della Costituzione, al comma terzo. Prevale al
riguardo la valutazione oggettiva della sede che, benché scelta come
luogo di privata riunione, importa cautele, verifiche e controlli di
osservanza di condizioni autorizzative, affidati, dall'autorizzazione
iniziale in poi, al presidio di ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
4. - Neppure è da riscontrare contrasto con gli artt. 17 e 21
della Costituzione.
L'intervento della polizia, ai fini ed alle condizioni suindicate,
non collide con il diritto di riunione ed anzi è volto ad agevolarlo,
assicurandone il regolare svolgimento. Né collide col diritto di
libera manifestazione del pensiero, in sé considerata, poiché
l'intervento non è e non deve essere diretto a controllarla e tanto
meno a contrastarla od a coartarla; né mancano nell'ordinamento le
garanzie adeguate a reprimere ogni abuso che possa ledere quel
fondamentale diritto.
Ciò ugualmente vale per escludere, nel caso, l'ipotizzabilità di
una violazione dell'art. 2 Cost. posto a tutela, in via generale, dei
diritti inviolabili dell'uomo nei loro particolari aspetti.
5. - La questione viene estesa nei confronti dell'art. 18, secondo
comma, del testo unico delle leggi di p.s. che concerne l'equiparazione
delle riunioni indette in forma privata a quelle pubbliche qualora si
considerino il luogo, lo scopo di dette riunioni, nonché il numero dei
partecipanti.
La Corte osserva, anzitutto, che la disposizione impugnata è
strettamente connessa con quella della prima parte dello stesso
articolo, concernente l'obbligo del preavviso di riunione e risulta,
quindi, trattarsi di disposizione emanata e diretta in funzione del
preavviso. Da quanto qui in esame esula, tuttavia, qualsiasi
riferimento a detto obbligo, che è, quindi, fuori discussione in tutta
la sua portata.
La Corte osserva, inoltre, che la questione sulla legittimità del
richiamato art. 18, secondo comma, non possa venire in discussione agli
effetti delineati in ordinanza, dato che nella stessa è premesso
l'accertamento della natura privata della rappresentazione, il che,
ovviamente, impedisce di ritenere essersi invece trattato, nel caso, di
locali aperti al pubblico.
La non rilevanza della questione è, di conseguenza, palese e,
pertanto, per questa parte la questione stessa va dichiarata
inammissibile.
Ad eguale conclusione deve addivenirsi per quanto riguarda il
denunciato art. 20 del testo unico. A parte che dall'ordinanza di
rinvio non risulta che, nel caso, siasi effettivamente proceduto dalla
polizia allo scioglimento della riunione, va rilevato che il cennato
articolo deve ritenersi, come da giurisprudenza, non applicabile alle
riunioni di natura privata.
6. - Infine, per quanto riguarda la denunciata illegittimità
dell'art. 22 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico, basti
osservare che, in base all'art. 134 della Costituzione, la Corte è
chiamata a giudicare soltanto sulle controversie relative alla
legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Per cui
la questione, sotto questo profilo, deve essere dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 18, secondo comma, e 20 del
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Reggio
Emilia con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 2,
14, 17 e 21 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, come sopra sollevata, dell'art. 22 del r.d. 6 maggio
1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 del citato r.d. n. 773 del 1931 (t.u. delle leggi di
p.s.), come sopra sollevata, in riferimento agli artt. 2, 14, 17 e 21
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte