Sentenza n. 106/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1977 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 270
del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1974 dal tribunale militare
territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Caprara
Mirko, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;
2) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal tribunale militare
territoriale di La Spezia, nel procedimento penale a carico di
Tarantino Marcello, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 30
luglio 1975.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Caprara Mirko,
il tribunale militare territoriale di Padova, dovendo decidere
sull'ammissibilità della costituzione di parte civile di Francavilla
Luigi, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1974, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.m.p., in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
Secondo il tribunale la norma denunziata, che vieta nei
procedimenti di competenza del giudice militare la proposizione
dell'azione civile, appare in contrasto con il principio di uguaglianza
per la disparità di trattamento processuale con i titolari di un
diritto ad esercitare l'azione civile dinanzi al giudice ordinario,
tanto più tenendo conto che il reato militare potrebbe, in virtù
dell'art. 264 c.p.m.p., essere giudicato dal giudice ordinario con
possibilità di ingresso all'azione civile. La norma impugnata sarebbe
inoltre in contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo e quello di
tutela giurisdizionale.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Premesso che con sentenza n. 68 del 1974, questa Corte ha precisato
in via generale che legittime possono essere le disposizioni
integrative o derogative dei codici penali militari, nonostante le loro
differenze col codice di procedura penale, purché trovino ragionevole
giustificazione, l'Avvocatura osserva che il divieto di costituzione di
parte civile si connette necessariamente al carattere di specialità
del processo penale militare, istituito esclusivamente per la tutela
giurisdizionale della disciplina e del servizio militare. Né
sussisterebbe il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto
tale norma, se esclude che una qualsiasi situazione di diritto
soggettivo possa essere privata dalla tutela giurisdizionale, non
stabilisce secondo quali modalità e in quale sede detta tutela debba
avere luogo. Né infine sarebbe ravvisabile un contrasto con l'art. 2
della Costituzione, poiché i diritti tutelati da tale norma trovano
protezione nella legge penale militare e nella successiva azione civile
esercitabile dinanzi al giudice ordinario.
3. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata
proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal tribunale
militare territoriale di La Spezia, con ordinanza emessa il 16 aprile
1975, nel procedimento penale a carico di Tarantino Marcello.
Premesso che il divieto di costituzione di parte civile potrebbe
trovare la sua giustificazione e nello stesso carattere della
giurisdizione militare e nei limiti che a tale giurisdizione pone
l'art. 103 della Costituzione, il tribunale dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 270, ponendolo in raffronto con l'art. 373
c.p.m.p., il quale dispone che con la sentenza di condanna, pronunziata
dal giudice militare, l'imputato è condannato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni. Il contrasto con l'art. 24 della Costituzione
si evidenzierebbe nel fatto che mentre al giudice penale militare è
conferito il potere-dovere di pronunziarsi sul risarcimento viene
vietato alla parte civile di partecipare al procedimento relativo.
4. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura dopo aver ricordato come la norma dell'art. 373 trovi
i suoi precedenti nella legislazione anteriore, per cui era ammissibile
una condanna al risarcimento senza la domanda del danneggiato a
conclusione del processo penale, e dopo aver formulato, sia pure
dubitativamente, un'interpretazione della disposizione in parola, per
cui questa si limiterebbe a riaffermare l'autorità del giudicato
penale nel procedimento civile, stabilita in via generale dall'art. 27
c.p.p. osserva che problemi di legittimità costituzionale potrebbero
semmai porsi nei confronti della disposizione in esame - estranea
peraltro al giudizio a quo - e non rispetto a quella che esclude nel
processo militare la costituzione di parte civile, una volta ammesso,
come fa l'ordinanza, che tale esclusione dipende dalle speciali
esigenze di quel processo e dai limiti posti dall'art. 103 della
Costituzione. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze in epigrafe si solleva il dubbio di
legittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m.p., in quanto il
divieto di costituzione di parte civile nei procedimenti di competenza
del giudice militare contrasterebbe con il principio di uguaglianza,
attuando una disparità di trattamento tra i titolari del diritto di
esercitare l'azione civile dinanzi al giudice ordinario e i titolari di
un analogo diritto, in caso di reato di competenza del giudice
militare. La medesima norma contrasterebbe inoltre con l'art. 24 e con
i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione.
I giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno
riuniti e decisi con un'unica sentenza in acanto sollevano questioni
relative alla stessa disposizione di legge e in parte coincidenti.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 270 del codice militare penale di pace, mentre pone al primo
comma il divieto di costituzione di parte civile dinanzi ai tribunali
militari, riproduce nel secondo comma il principio generale della
pregiudizialità dell'azione penale su quella civile (principio
contenuto negli artt. 3 e 24 del codice di procedura penale),
disponendo la sospensione dell'esercizio della azione civile fino alla
definizione dell'altro procedimento.
La norma, coordinata con il precedente art. 261, mostra come
nessuna limitazione, se non temporale, del diritto di azione, subisca
il danneggiato dal reato, il quale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del codice di procedura penale (come risultano a seguito delle sentenze
di questa Corte nn. 165 del 1975, 99 del 1973 e 53 del 1971) potrà
sempre proporre dinanzi al giudice civile, con pienezza di facoltà
quanto al tema probatorio ed al contenuto dell'azione, le proprie
ragioni, anche in caso di proscioglimento dell'imputato dinanzi ai
tribunali militari.
Come questa Corte ha già riconosciuto con la sentenza n. 68 del
1974, le disposizioni integrative o derogative dei codici penali
militari, rispetto ai codici comuni, possono essere legittime purché
trovino una ragionevole giustificazione nella natura propria di quel
procedimento.
Ora l'esclusione della costituzione di parte civile avanti i
tribunali militari è pienamente giustificata dall'esigenza di
assicurare con celerità la tutela della disciplina e del servizio
militare, secondo, del resto, quanto affermato dallo stesso tribunale
militare di La Spezia, in armonia con gli intenti del costituente, il
quale limita soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione
militare "ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate"
(art. 103 della Costituzione).
Talché non appare violato nemmeno l'art. 24 della Costituzione, il
quale garantendo la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi, non eleva a regola costituzionale
quella del simultanens processus, ma lascia al legislatore ordinario
ampia discrezionalità quanto ai tempi e alle modalità di tale azione.
Né, per gli stessi motivi, può lamentarsi una menomazione di
diritti inviolabil - impregiudicato restando il problema se essi
possano richiamarsi in tema di danno patrimoniale o non patrimoniale -
poiché l'azione civile potrà essere proposta dinanzi al giudice
ordinario, a seguito della definizione del processo militare.
3. - Ma il tribunale militare di La Spezia dubita della
ragionevolezza del giudizio di inidoneità fatto dal legislatore in
ordine alla capacità del tribunale militare di conoscere dell'azione
civile, anche ponendo a raffronto l'art. 270 con il successivo art. 373
c.p.m.p., il quale dispone che con la sentenza di condanna, pronunziata
dal giudice militare, l'imputato è condannato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni.
Sono note le discussioni dottrinali e l'orientamento
giurisprudenziale in ordine all'effettiva portata della citata
disposizione posta a confronto da parte del giudice a quo. Mentre
l'orientamento è fermo nel senso che, nonostante la sua non felice
formulazione, l'art. 373 nulla toglie e nulla aggiunge al principio
generale contenuto nell'art. 27 del codice di procedura penale, quanto
all'autorità del giudicato penale nel successivo procedimento civile
in ordine alla illiceità del fatto ed alla sua sussistenza, da parte
di taluni autori si è prospettato il dubbio che la medesima norma
potrebbe anche comportare la potestà di accertamento del danno civile
e con esso l'esistenza e la titolarità del diritto al risarcimento.
Ma quale che sia l'interpretazione da preferirsi (e per motivi di
armonia legislativa nonché di adeguamento ai principi generali, non si
dubita che sia la prima) l'art. 373, non risulta comunque impugnato né
esplicitamente né implicitamente, in quanto il giudice a quo col porlo
a raffronto ne presuppone la legittimità, e pertanto la Corte non ha
motivo di occuparsi di questa diversa questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 270 del codice penale militare di pace, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, della
Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte