Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal

Pretore di Firenze, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima

serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 11

novembre 1985, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio

1970 n. 300 che, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41, secondo

comma, Cost., non consente di sommare, ai fini della verifica di

sussistenza del requisito dimensionale minimo per l'operatività

della tutela così detta reale del posto di lavoro, rispetto ai

licenziamenti illegittimi, i dipendenti delle varie unità produttive

della medesima impresa, ubicate in comuni diversi;

che la questione di legittimità costituzionale dei limiti

dimensionali posti dalla legge, in relazione alla struttura

imprenditoriale, per l'operatività della tutela del lavoratore

rispetto ai licenziamenti illegittimi è stata da questa Corte

ritenuta ripetutamente infondata (sentt. nn. 81 del 1969, 55 del

1974, 189 del 1975 e 152 del 1975);

che ancora, da ultimo, ne è stata ritenuta l'infondatezza

relativamente all'art. 35 della legge n. 300 del 1970 ed in

riferimento ai citati parametri costituzionali, con la sentenza n. 2

del 1986 e che con l'ordinanza di rimessione non si aggiungono nuovi

argomenti a quelli già esaminati e disattesi con quest'ultima e con

le precedenti decisioni;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio

1970 n. 300, sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli

artt. 3, 4, 35 e 41, secondo comma, Cost., con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte