Sentenza n. 106/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio
1995 dal T.A.R. della Calabria, sul ricorso proposto da Giotta Maria
Antonietta contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al
n. 405 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio proposto dalla erede testamentaria di
una dipendente del Ministero della pubblica istruzione, deceduta in
servizio, al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità di
buonuscita da questa maturata per effetto dell'espletata attività di
insegnante, il tribunale amministrativo regionale della Calabria, con
ordinanza emessa il 26 gennaio 1995, ha sollevato - in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato), nella parte in cui non prevede che il dipendente dello
Stato possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita,
per il caso in cui egli deceda in servizio senza lasciare i
superstiti che la norma impugnata indica come beneficiari
dell'indennità stessa (nell'ordine, il coniuge superstite, gli
orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle).
Premesso che la ricorrente, in assenza di alcuno dei predetti
congiunti, era stata designata per testamento dalla dante causa quale
sua erede universale, con espressa manifestazione di volontà di
disporre anche dell'indennità di buonuscita, rileva il rimettente
come - a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale amministrativa in
materia nonché, in particolare, dell'affermazione contenuta nella
sentenza n. 243 del 1993 di questa Corte in ordine alla natura
propriamente retributiva assunta in termini generali dalla indennità
in questione - tale carattere ne implichi l'entrata pleno iure nel
compendio patrimoniale del de cuius, con conseguente riconoscibilità
della facoltà di disporne a mezzo testamento. Cosicché, la diversa
disciplina che caratterizza la trasmissibilità dei diritti
patrimoniali a titolo di buonuscita, rispetto alla libera
disponibilità (anche mortis causa) riconosciuta al titolare in
relazione agli altri elementi della retribuzione, verrebbe a
vulnerare il principio di cui all'art. 36 della Costituzione, il
quale non introduce alcuna ipotesi di differenziazione fra componenti
retributive spettanti al lavoratore, sancendo piuttosto che
l'indennità di buonuscita debba essere riferita alla retribuzione ed
alla durata del rapporto, e quindi alla quantità e qualità del
lavoro. A ciò si aggiunge la circostanza che la denegata
possibilità di disporre per testamento dell'indennità di buonuscita
può pregiudicare le esigenze di vita e di sostentamento di soggetti
che, pur se non ricompresi dalla norma de qua nel novero dei
destinatari del beneficio, nondimeno facciano parte del nucleo
familiare del pubblico dipendente.
Osserva, infine, il rimettente che - dichiarata, con sentenza n. 8
del 1972, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122 del codice
civile, nella parte in cui escludeva che il prestatore di lavoro
potesse disporre per testamento dell'indennità di fine rapporto, in
mancanza del coniuge, dei figli, dei parenti entro il terzo grado e
degli affini entro il secondo grado, ed affermata l'omogeneità della
natura retributiva delle rispettive spettanze - si appalesa
un'evidente disparità di trattamento tra i lavoratori subordinati
privati e i dipendenti statali, con conseguente vulnus al principio
di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
dichiarazione di manifesta infondatezza della questione, deducendo -
in una successiva memoria - che la buonuscita costituisce un vero e
proprio diritto patrimoniale autonomo, distinto dallo stipendio e che
sorge all'atto della cessazione del servizio, quando concorrano
determinati presupposti fissati dalla legge e che, alla morte
dell'impiegato, si trasferisce ai suoi familiari non jure
successionis, bensì in forza di un loro diritto proprio ed autonomo
derivante dalla vocazione legale.
Pertanto, la norma sarebbe immune dalle dedotte censure, in ragione
della differente disciplina dei trattamenti connessi alla cessazione
del rapporto di lavoro nel settore pubblico e in quello privato,
nonché dell'errore in cui sarebbe incorso il rimettente
nell'interpretare la disposizione impugnata come se essa fosse
diretta a tutelare non già la proporzionalità e la sufficienza
della retribuzione, ancorché differita, del lavoratore dipendente,
quanto piuttosto gli interessi patrimoniali di persona diversa dal
lavoratore ed estranea al suo nucleo familiare. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale della Calabria dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che il
dipendente statale possa disporre per testamento dell'indennità di
buonuscita, per il caso in cui il medesimo deceda in servizio senza
lasciare i superstiti che la denunciata disposizione indica come
beneficiari dell'indennità stessa (nell'ordine: il coniuge
superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle).
Ritiene il rimettente che la denunciata disposizione si ponga in
contrasto:
a) con l'art. 36 della Costituzione, poiché il diverso regime
che caratterizza la limitata trasmissibilità dei diritti
patrimoniali a titolo di buonuscita, rispetto alla libera
disponibilità (anche mortis causa) riconosciuta al titolare in
relazione agli altri elementi della retribuzione, verrebbe a
determinare un'irrazionale ipotesi di differenziazione fra componenti
retributive spettanti al lavoratore (con conseguente esclusione
dell'ineludibile riferimento dell'indennità stessa alla retribuzione
ed alla durata del rapporto, e quindi alla quantità e qualità del
lavoro prestato);
b) ancora con lo stesso parametro, in quanto la limitazione posta
alla trasmissibilità del diritto anche per testamento
pregiudicherebbe le esigenze di vita e di sostentamento di soggetti
che, pur se non ricompresi nel novero dei destinatari del beneficio
ai sensi della norma de qua, nondimeno fanno parte del nucleo
familiare del pubblico dipendente;
c) con l'art. 3 della Costituzione, giacché - a fronte
dell'omogenea natura retributiva dell'indennità di buonuscita e
dell'indennità di fine rapporto dei lavoratori subordinati privati
(trasmissibile per testamento ex art. 2122 del codice civile, come
emendato da questa Corte con la sentenza n. 8 del 1972) - la
disposizione denunciata darebbe luogo a un'evidente disparità di
trattamento tra questi ultimi e i dipendenti statali.
2. - La questione è fondata.
2.1. - Questa Corte, ponendo termine a una complessa fase di
evoluzione giurisprudenziale (v., in particolare, sentenza n. 220 del
1988, in cui veniva sollecitato l'intervento del legislatore, volto a
ricondurre ad omogeneità i trattamenti di quiescenza nell'a'mbito
del pubblico impiego), è infine pervenuta a ricondurre l'indennità
di buonuscita nella categoria generale dei trattamenti di fine
rapporto nel settore pubblico, riconoscendo a tutti questi
trattamenti - in stretta analogia con quelli del settore privato -
l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una
concorrente funzione previdenziale (v. sentenze nn. 243 e 99 del
1993, nn. 439 e 63 del 1992, n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989).
Tutte le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte
del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione
viene differita - appunto in funzione previdenziale - onde agevolare
il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel
momento in cui viene meno la retribuzione. Tant'è che la misura del
trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro
prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo
spettante al dipendente. E per ognuna di esse può dunque ripetersi
che è stata conquistata attraverso la prestazione dell'attività
lavorativa e come frutto di essa (sentenze nn. 208 del 1986 e 156 del
1973).
2.2. - Ciò spiega perché sia stata ritenuta contrastante con
l'art. 36 della Costituzione ogni disposizione che privi, per
qualsiasi ragione, il lavoratore o i suoi aventi causa del
trattamento di fine rapporto, facendosi applicazione del risalente
principio, secondo cui "la retribuzione dei lavoratori - tanto quella
corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella
differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e
corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di
quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi
aventi causa - rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (...),
un'entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale,
di particolare protezione" (sentenze nn. 208 del 1986 e 3 del 1966).
Ma spiega anche perché questa Corte abbia contemporaneamente
affermato e più volte ribadito che, al momento della morte del
lavoratore, le indennità di fine rapporto sono già entrate a far
parte del patrimonio dello stesso, come si rileva anche dalla lettura
del terzo comma dell'art. 2122 del codice civile, dove è previsto
che, in mancanza delle persone indicate nel primo comma (coniuge,
figli a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il
secondo grado), le relative somme siano attribuite secondo le norme
della successione legittima.
Pertanto - proprio sulla base di dette considerazioni - l'art.
2122 cod. civ. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in
cui non prevedeva che il lavoratore subordinato, in assenza dei
menzionati soggetti, potesse disporre per testamento dell'indennità
stessa (sentenza n. 8 del 1972). Ed eguale sorte ha subi'to l'art. 3,
secondo comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152, con riguardo alla
trasmissibilità dell'indennità premio di servizio del personale
degli enti locali (sentenza n. 471 del 1989, segui'ta dalla sentenza
n. 319 del 1991, che ha esteso la dichiarazione di illegittimità
costituzionale alla mancata previsione anche della successione ex
lege per tale indennità).
2.3. - Basandosi sul medesimo presupposto, non si può allora non
ritenere costituzionalmente illegittima anche la norma denunciata dal
tribunale amministrativo regionale della Calabria.
È in proposito sufficiente ribadire che la connotazione unitaria,
in termini di natura e di funzione, delle varie categorie di
indennità di fine rapporto - nonostante l'esistenza di diverse
regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i
soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare
il trattamento - consente una generale applicazione a qualsiasi tipo
di rapporto di lavoro subordinato dei relativi princìpi informatori
della materia (v. sentenze nn. 243 e 99 del 1993). Conclusione,
questa, che per l'avvenire trova puntuale riscontro nella disciplina
riguardante i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 avendo l'art. 2, comma 5, della
recente legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto che per tali lavoratori
i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in
base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto.
La denunciata norma - in deroga ai princìpi generali sulla
successione mortis causa - prevede l'attribuzione dell'indennità di
buonuscita maturata dal dipendente deceduto durante il servizio,
esclusivamente a favore di determinati soggetti.
Tale disposto può certo trovare razionale fondamento nella
surrichiamata concorrente funzione previdenziale dell'indennità di
buonuscita, considerando che destinatarie di questa vengono indicate
persone nei cui confronti il dipendente deceduto aveva obblighi
alimentari. Ma è chiaro che, in assenza di tali soggetti, a favore
dei quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualunque
rilevanza la concorrente funzione previdenziale, espandendosi in
tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa. E
allora, essendo questa già entrata nel patrimonio del dipendente al
momento della sua morte, non è ragionevole escludere
legislativamente ch'essa formi oggetto di successione ereditaria con
la conseguenza che il dipendente non ne possa disporre per testamento
e che, in mancanza di questo, non trovino applicazione le norme sulla
successione legittima, così come invece è previsto con riguardo al
trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati ed all'indennità
premio di servizio del personale degli enti locali, per effetto delle
sopra citate sentenze di questa Corte.
In tal senso - e dunque estendendo nei termini imposti dalla
conseguenzialità logica l'a'mbito della sollevata questione - va
dichiarata l'illegittimità costituzionale della denunciata norma, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con assorbimento dei
profili legati all'altro parametro evocato dal rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza
delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto
di successione per testamento o, in mancanza, per legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte