Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in

relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto

legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal pretore

di Brescia nel procedimento penale a carico di Bertoli Giovanni,

iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il pretore di Brescia - nel corso di un giudizio

penale, a séguito dell'annullamento, da parte della Corte di

cassazione, della sentenza resa ex art.444 cod. proc. pen. dallo

stesso giudice, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,

di cui all'art. 222 del codice della strada - ha sollevato, con

ordinanza del 21 ottobre 1998, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi

1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 del codice

penale, ed agli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale;

che, secondo il rimettente, le norme denunciate - imponendo

al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa

accessoria anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo

delle parti - contrastano: a) con gli artt. 101 e 111 Cost., perché

il giudice del patteggiamento è tenuto a fissare, entro il minimo ed

il massimo di legge, la durata della sospensione della patente di

guida, senza aver cognizione del merito della causa e senza disporre

(diversamente dall'autorità amministrativa) di alcun parametro di

giudizio; b) con l'art. 24 Cost., perché l'imputato non può né

interloquire in giudizio, né impugnare per motivi di merito la

decisione sulla durata della sospensione della patente di guida;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza

della sollevata questione, già decisa in tal senso con ordinanza

n. 25 del 1999 dalla Corte costituzionale.

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso

rimettente sulla base di uguali considerazioni, è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 264 del 1999, pronunciata

in data successiva alla proposizione dell'odierno incidente di

costituzionalità;

che in tale sede questa Corte ha rilevato che il giudice a

quo nel prospettare la questione di legittimità costituzionale,

muove dal presupposto che la sanzione amministrativa della

sospensione della patente di guida, per una durata determinata dal

giudice entro il minimo ed il massimo di legge, sia accessoria

all'accertamento del reato (secondo la formulazione della rubrica

dell'art. 222 cod. strada) e, perciò, ad una dichiarazione di

responsabilità incompatibile con la pronuncia di applicazione della

pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen;

che la Corte, nella citata ordinanza, ha rammentato di aver

già rilevato l'erroneità di tale assunto, poiché la sanzione

amministrativa di cui al denunciato art. 222 non presuppone,

logicamente o normativamente, la declaratoria di responsabilità

penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando

invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico:

accertamento di certo compatibile con la pronuncia di cui

all'art. 444 cod. proc. pen. (ordinanza n. 25 del 1999);

che in particolare va ribadito che, contrariamente a quanto

opinato dal giudice a quo il diritto vivente - interpretandosi

l'espressione "accertamento del reato", contenuta nella rubrica

dell'articolo stesso, nel senso di accertamento, nell'a'mbito e nei

limiti del procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del

fatto lesivo dell'interesse pubblico, al quale consegue

l'applicazione di una pena - impone al giudice di merito, per la

determinazione della durata della sospensione della patente di guida

e per la relativa motivazione, di attenersi ai parametri di cui al

succitato art. 218;

che - come già osservato nell'ordinanza n. 264 del 1999 - la

libertà nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 cod proc.

pen. e la discrezionalità nella valutazione prognostica degli

effetti conseguenti a tale scelta, escludono che la mancata

impugnabilità per vizi di merito della determinazione giudiziale

della durata della sospensione della patente di guida costituisca

lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della

Costituzione;

che, pertanto, la questione proposta è manifestamente

infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione agli

artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, 133 del

codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, sollevata -

in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione - dal

pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte