Sentenza n. 1060/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23d.l. 359/1987
applicata al caso
- art. 30d.l. 359/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto
comma, e 30 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti
per la finanza locale) convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440,
promosso con ordinanze emesse il 9 novembre 1987 dal Tribunale di
Firenze, il 10 ottobre 1987 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Genova,
l'11 dicembre 1987 dal Pretore di Genova, il 26 novembre 1987 (n. 3
ordinanze) dal Tribunale di Parma, il 25 febbraio 1988 (n. 3
ordinanze) dal Pretore di Parma e il 26 novembre 1987 dal Pretore di
Firenze, iscritte rispettivamente ai nn. 13, 37, 38, 39, 112, 135,
136, 137, 212, 213, 214 e 226 del registro ordinanze 1988 e
pubblicate nelle GG.UU. nn. 5, 7, 14, 17, 22 e 23/I ss. dell'anno
1988.
Visti gli atti di costituzione di Cassi Bruno, Boni Maria, Alfieri
Maria e Fabbri Bruna, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
uditi gli avv.ti Luciano Petronio e Luciano Ventura per Cassi
Bruno, Boni Maria, Alfieri Maria e Fabbri Bruna e l'Avvocato dello
Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 10 ottobre 1987 (R.O. n. 37/88) il
Tribunale di Genova - Sez. Lavoro - nel corso del giudizio di appello
promosso dall'I.N.A.D.E.L. avverso la sentenza con la quale il
Pretore di Genova aveva condannato detto istituto alla
corresponsione, in favore di Mule' Filippo, vedovo di ex dipendente
comunale, della indennità premio di servizio spettantegli nella
forma indiretta, maggiorata degli interessi e rivalutazione
monetaria, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale) in relazione agli artt.
3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui esclude che il credito del
lavoratore iscritto all'I.N.A.D.E.L. relativo alla liquidazione della
indennità premio di servizio nei sensi sopra indicati dia luogo a
corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria. Con la stessa
ordinanza, il Tribunale di Genova ha, altresì, denunciato l'art. 30
del citato decreto legge per contrasto con l'art. 77 Cost., nella
parte in cui stabilisce che "restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti sulla
base dei decreti legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55,
2 maggio 1987, n. 18 e 30 giugno 1987, n. 256", decaduti per mancata
conversione in legge da parte delle Camere nel termine di 60 giorni
dalla loro pubblicazione.
1.1 - In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo,
premesso di aver pronunciato sentenza non definitiva sul punto del
computo della indennità integrativa speciale maturata dopo il 31
gennaio 1977 nell'indennità premio di servizio, rinviando al
prosieguo della causa la questione inerente agli "accessori", ha
osservato che la conferma o la riforma della sentenza del Pretore su
tale punto dipende proprio dall'applicazione o meno della norma in
questione, avendo lo stesso Pretore condannato l'I.N.A.D.E.L. a
corrispondere al Mule' gli interessi legali sulla somma riliquidata a
titolo di indennità premio di servizio, ed avendo, sul punto,
l'appellante formulato specifico motivo di gravame.
Né la rilevanza della questione può ritenersi esclusa, secondo il
Tribunale di Genova alla stregua del rilievo che "allorquando la
Corte costituzionale la esaminerà, il d.l. impugnato non avrà
probabilmente più vigore come tale, in quanto, nelle more, decaduto,
rinnovato o convertito". Infatti, ha rilevato il giudice a quo,
"l'attuale forza di legge del decreto ne impone l'obbligatoria
applicazione da parte del giudice a prescindere da qualunque
previsione in ordine alla sua sorte futura".
1.2 - Circa la non manifesta infondatezza della questione sollevata
nella ordinanza di rimessione, rilevato che la disposizione in esame
è contenuta in un decreto-legge ripresentato dal Governo per la
quinta volta dopo ben quattro mancate conversioni in legge nei
termini fissati dall'art. 77 Cost., si è osservato che sussisterebbe
anche violazione del principio secondo cui i rapporti sorti per
effetto di decreti non convertiti devono essere regolati da legge.
Il decorso di otto mesi tra il primo decreto e quello convertito
dimostrerebbe che non ricorrono la necessità e l'urgenza, sicché vi
sarebbe "un caso di appropriazione del potere di conversione
spettante al Parlamento da parte del Governo, oggettivamente idonea
ad alterare la stessa forma di governo parlamentare prevista dalla
Costituzione". Quanto al merito, l'art. 23 del citato decreto-legge,
secondo il Tribunale di Genova, contrasterebbe:
a) con l'art. 3 Cost., in quanto risulterebbe discriminato senza
alcun ragionevole motivo, un determinato tipo di credito rispetto ad
ogni altro, legalmente produttivo di interessi ed, eventualmente, di
maggior danno ex art. 1224 c.c. o di rivalutazione monetaria,
vanificandosi, per di più, diritti già acquisiti da parte dei
creditori di prestazioni liquide ed esigibili di un Ente
previdenziale;
b) con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto si limiterebbe
ingiustificatamente il diritto di difesa di una categoria di
cittadini, precludendo loro la possibilità di ottenere qualsiasi
tipo di risarcimento per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L.
2. - Identica questione, con riferimento alle medesime
argomentazioni, è stata sollevata dallo stesso Tribunale di Genova
con altre due ordinanze emesse il 10 ottobre 1987 (R.O. nn. 38 e 39
del 1988) nel corso di due giudizi di appello sempre dello stesso
oggetto.
Nei giudizi susseguenti alle tre ordinanze menzionate è
intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato per il Presidente del
Consiglio dei ministri. Essa ha preliminarmente eccepito la
inammissibilità della questione sollevata per carenza del giudizio
sulla rilevanza.
Non sarebbe chiaro se la "riliquidazione" si riferisca
esclusivamente alla ricomprensione, nel relativo calcolo, degli
incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati
successivamente al 31 gennaio 1977, ovvero anche alla rivalutazione
delle somme. Comunque, in entrambi i casi la questione inerente alla
rivalutazione monetaria sarebbe irrilevante: nel primo caso, lo
sarebbe, non risultando proposto appello incidentale dell'interessato
contro la decisione di I grado che aveva escluso la rivalutazione;
nel secondo, lo sarebbe perché già decisa in secondo grado con
sentenza parziale dallo stesso giudice a quo, che, come chiarito
nella ordinanza, ha rinviato al prosieguo della causa solo "la
questione inerente agli accessori".
Nel merito, l'Avvocatura ha contestato la fondatezza della
questione osservando:
a) che la disposizione dell'art. 23 del d.l. 359/1987 non è in
contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, vale a ribadire
la pacifica inapplicabilità dell'automatismo rivalutativo,
considerato dall'art. 429 c.p.c., ai crediti previdenziali (senza
alcuna differenziazione rispetto a tutti gli altri crediti
previdenziali), dall'altro vale ad escludere, in base ad una
ragionevole valutazione del legislatore, l'esistenza di una mora
colpevole dell'ente previdenziale;
b) che la citata disposizione non viola i parametri degli artt. 24
e 113 Cost., trattandosi di norma di carattere sostanziale, che non
incide sulle garanzie di tutela giurisdizionale assicurate dalla
Costituzione;
c) che, infine, la denunzia dell'art. 30 del d.l. 359 del 1987, in
relazione all'art. 77 Cost., risulta superata dall'avvenuta
conversione in legge dello stesso decreto, nonché, in particolare,
dalla sostituzione dell'art. 30 con altra disposizione, contenuta
nella legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440, che espressamente
fa salvi gli atti, i provvedimenti, gli effetti ed i rapporti sorti
sulla base dei precedenti decreti-legge non convertiti.
3. - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'I.N.A.D.E.L.
avverso la sentenza del Pretore di Firenze in data 15 aprile 1987,
che aveva condannato l'Istituto a corrispondere, a titolo di
indennità premio di servizio, a Zannoni Mafalda, oltre alla somma
capitale, anche il maggior danno commisurato al tasso di svalutazione
monetaria e gli interessi legali sulla somma, il Tribunale di
Firenze, con ordinanza emessa il 9 novembre 1987 (R.O. n. 13/88), ha
sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.
23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, in relazione
all'art. 3 Cost.
Vi sarebbe disparità di trattamento del credito in esame con altri
crediti previdenziali per i quali si applica l'art. 1224 c.c., anche
secondo la Cassazione.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che
ha concluso per l'inammissibilità per difetto di motivazione sulla
rilevanza, e, nel merito, per l'infondatezza della questione per le
stesse argomentazioni di cui ai precedenti giudizi.
4. - Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 26
novembre 1987 (R.O. nn. 135, 136 e 137/88) nel corso di altrettanti
giudizi di appello avverso tre sentenze con cui il Pretore di Parma
aveva condannato l'I.N.A.D.E.L. a riliquidare l'indennità premio di
servizio in favore di altrettanti pensionati con il computo
dell'intera indennità integrativa speciale maturata all'atto del
collocamento a riposo, concedendo, inoltre, sulla somma la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali, anche il Tribunale di
Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 39, denunciandone il
contrasto con l'art. 3 Cost., alla stregua del rilievo che il nostro
ordinamento è improntato al principio per il quale al creditore di
una obbligazione pecuniaria sono sempre riconosciuti gli interessi
legali (art. 1282 c.c.), e, in caso di mora, anche il maggior danno
(art. 1224, secondo comma, c.c.), principio che trova espressa
conferma anche nell'ambito previdenziale, nelle disposizioni di cui
agli artt. 46 e 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Il giudice a quo ha, altresì, fatto riferimento al parametro
costituito dell'art. 97 Cost., rilevando che l'esonerare l'Istituto
previdenziale dalla corresponsione della svalutazione monetaria e
degli interessi legali sulle somme dovute significherebbe rimuovere
l'unica sanzione che possa costituire remora al ritardo e sia,
quindi, idonea a garantire il buon andamento dell'amministrazione.
Nei giudizi relativi alle ordinanze del Tribunale di Parma, si sono
costituite le parti private, che hanno insistito, con argomentazioni
analoghe, sulla irragionevolezza della deroga apportata, con l'art.
23 impugnato, in danno dei lavoratori iscritti all'I.N.A.D.E.L.,
rispetto ai principi generali in tema di decorrenza degli interessi e
rivalutabilità ex art. 1224 c.c., operanti anche con riguardo alla
generalità dei crediti previdenziali (come si desume da Cass. 1986
nn. 3843, 5027; Cass. 1986 n. 2368; Cass. 1987 n. 5314).
La disposizione impugnata sarebbe, inoltre, ispirata ad una ratio
non già satisfattiva (come quella che aveva ispirato la legge n. 75
del 1980, perciò passata indenne alla verifica di costituzionalità
di cui alla sent. n. 185 del 1981), ma spoliatoria, defraudando i
cittadini interessati di diritti loro spettanti e già venuti ad
esistenza.
È, altresì, intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per la inammissibilità della questione, non essendosi
specificato se si tratti di giudizio per inadempimento o per
risarcimento danni per comportamento colposo dell'I.N.A.D.E.L.
Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto la infondatezza della
questione rifacendosi alle argomentazioni già riferite.
5. - Con ordinanza emessa in data 26 novembre 1987 (R.O. n. 226 del
1988) nel corso dei procedimenti civili riuniti, vertenti sempre in
materia di riliquidazione della indennità premio di servizio, tra
Sorelli Luciana ed altri e I.N.A.D.E.L., il Pretore di Firenze ha
denunciato la stessa norma di cui all'art. 23, quarto comma, del d.l.
31 agosto 1987, n. 359, oltre che per contrasto con l'art. 3 Cost.,
anche per violazione dell'art. 38 Cost., in quanto alle esigenze
relative alla vecchiaia dei lavoratori si provvederebbe in modo
inadeguato mediante erogazione previdenziale tardiva e non
rivalutata.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo, come per gli analoghi casi precedenti, per la
inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza della questione
sollevata.
6. - Nel corso dei procedimenti civili riuniti vertenti tra Boero
Giuseppina ed altri e l'I.N.A.D.E.L., aventi sempre ad oggetto la
riliquidazione dell'indennità premio di servizio comprensiva
dell'intera indennità integrativa speciale, nonché la
corresponsione di interessi, rivalutazione e maggior danno ex art.
429 c.p.c. e 1224 c.c., il Pretore di Genova, con ordinanza emessa
l'11 dicembre 1987 (R.O. n. 112 del 1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31
agosto 1987, n. 359, in relazione all'art. 3 Cost.
Il giudice a quo rileva, in particolare, che la norma censurata
discrimina ingiustificatamente coloro che sono creditori
dell'I.N.A.D.E.L. per "riliquidazione" dell'indennità premio di
servizio dipendente dall'inserimento dell'indennità integrativa
speciale nella base di computo sia rispetto ai creditori nei cui
confronti venga "tardivamente liquidata" l'indennità premio di
servizio, sia rispetto a quelli nei cui confronti tale indennità
debba essere riliquidata per ragioni diverse dall'inserimento
dell'indennità integrativa speciale nella base di computo.
Anche nel giudizio susseguente alla cennata ordinanza è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo la inammissibilità
della questione, in base al rilievo secondo cui nella ordinanza di
rimessione non vengono qualificati preliminarmente i giudizi a quibus
come di adempimento ovvero di risarcimento, e, mentre si parte
dell'erroneo presupposto che l'art. 429 c.p.c. sia applicabile ai
crediti previdenziali (per l'ipotesi in cui i giudizi siano da
qualificare di adempimento), non si afferma espressamente che in
alcuni di tali giudizi sia stata proposta una domanda di risarcimento
danni in base all'allegazione di un comportamento colposo
dell'amministrazione.
Nel merito, l'Avvocatura ha concluso per l'infondatezza della
questione, alla stregua dei rilievi già riferiti.
7. - Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 25
febbraio 1988 (R.O. nn. 212, 213 e 214/1988), nel corso di
procedimenti civili aventi il medesimo oggetto di quelli fin qui
menzionati, anche il Pretore di Parma ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31
agosto 1987, n. 359, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., adducendo
argomentazioni analoghe a quelle svolte dal Tribunale di Parma nelle
ordinanze R.O. nn. 135, 136 e 137/1988, di cui si è già riferito.
Inoltre, il Pretore di Parma ha denunciato la norma in questione
anche in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. (parametro,
quest'ultimo, richiamato anche dal Pretore di Firenze nella ordinanza
sub E) poiché anche la retribuzione differita, a fini previdenziali,
alla cessazione del rapporto di lavoro e corrisposta sotto forma di
trattamento di liquidazione e quiescenza fa parte del patrimonio del
lavoratore e; quindi, della complessiva situazione giuridica tutelata
dalle citate norme costituzionali; né, in base al combinato disposto
delle stesse norme e dell'art. 3 Cost., il legislatore può incidere
su diritti quesiti con interventi irrazionali ed arbitrari,
frustrando anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza
giuridica (cfr. Corte cost., sent. n. 349 del 17 dicembre 1985).
Infine, il giudice a quo ha ravvisato la violazione, da parte della
norma in esame, del combinato disposto degli artt. 3, 24 e 113 Cost.,
in quanto essa limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa
di una categoria di cittadini (questione, quest'ultima, sollevata
anche dal Tribunale di Genova con le ordinanze R.O. nn. 37, 38 e 39
del 1988 di cui sub A e B).
Nei giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza
delle questioni sollevate, argomentando analogamente a quanto
riferito in relazione alle precedenti ordinanze.
Si sono, altresì, costituite le parti private, che hanno ribadito
le considerazioni svolte dal giudice a quo, chiedendo la declaratoria
di illegittimità della norma impugnata.
Nell'imminenza dell'udienza pubblica, è stata prodotta una memoria
per Fabbri Bruna, parte privata costituitasi nel giudizio, con cui si
insiste per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 23,
quarto comma, d.l. n. 359/87, alla stregua del rilievo che ai
lavoratori degli enti locali collocati in quiescenza dopo il 31
maggio 1982 è stato sottratto un diritto che l'ordinamento già
attribuiva loro, diritto già perfetto e già fatto valere in molti
casi, in contrasto con i principi affermati dalla Corte
costituzionale in tema di diritti quesiti (sentt. nn. 408, 497, 501
del 1988) e con la sentenza n. 763 del 1988 con la quale la Corte ha
affermato che l'indennità premio di servizio erogata
dall'I.N.A.D.E.L. "costituisce una conquista conseguita dal
lavoratore durante la prestazione della sua attività e con il
pagamento di appositi contributi, al fine di superare le difficoltà
economiche che insorgono nel momento in cui viene meno il trattamento
retributivo per effetto della cessazione del rapporto di impiego". Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Genova (R.O. nn. 37, 38, 39 del 1988) dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.l. 31 agosto
1987, n. 359, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987,
n. 440, secondo cui restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei dd.ll.
30 dicembre 1986 n. 922, 2 marzo 1987 n. 55, 2 maggio 1987 n. 167 e
30 giugno 1987, n. 256, per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto
i rapporti giuridici in definitiva restano regolati da un
decreto-legge anziché da una legge e perché, non ricorrendo i
requisiti di necessità ed urgenza, si ha un caso di appropriazione
da parte del Governo del potere di conversione spettante al
Parlamento e, quindi, una alterazione della stessa forma di Governo
parlamentare prevista dalla Costituzione.
1.1 - La questione non è fondata.
Essendo avvenuta la conversione in legge del decreto-legge, tutta
la materia de qua resta regolata dalla legge e non più dal
decreto-legge.
2. - È, inoltre, sottoposta all'esame di questa Corte la
questione di legittimità costituzionale del comma quarto, ultima
parte, dell'art. 23 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, il quale dispone che
"le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di
servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e
rivalutazione", sollevata dal Tribunale di Genova (R.O. nn. 37, 38,
39 del 1988), dal Tribunale di Parma (R.O. nn. 135, 136, 137), dal
Pretore di Parma (R.O. nn. 212, 213, 214 del 1988), dal Pretore di
Firenze (R.O. n. 226 del 1988), con riferimento:
a) all'art. 3 Cost., in quanto il credito de quo risulterebbe
discriminato rispetto a ogni altro credito previdenziale, legalmente
produttivo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art.
1224 c.c., o di rivalutazione monetaria in base al principio che
trova conferma anche nell'ambito previdenziale negli artt. 46 e 47
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, risultando, per di più, vanificati i
diritti già acquisiti da parte dei creditori di prestazioni liquide
ed esigibili di un ente previdenziale;
b) agli artt. 24 e 113 Cost. (Tribunale di Genova: R.O. nn. 37,
38 e 39 del 1988) in quanto, senza giustificato motivo, risulterebbe
limitato il diritto di difesa di una categoria di cittadini alla
quale è preclusa la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di
risarcimento danni per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L.;
c) all'art. 36 Cost. (Pretura di Firenze: R.O. n. 226 del 1988
e Pretura di Parma: R.O. nn. 212, 213, 214 del 1988) in quanto si
provvederebbe in modo inadeguato alle esigenze relative alla
vecchiaia dei lavoratori mediante erogazione previdenziale tardiva e
non rivalutata e perché il legislatore inciderebbe su diritti
quesiti con interventi irrazionali ed arbitrari frustrandosi anche
l'affidamento dei cittadini nella certezza giuridica;
d) all'art. 36 Cost. (Pretura di Parma: R.O. nn. 212, 213, 214
del 1988) perché anche la retribuzione differita, ai fini
previdenziali, corrisposta alla cessazione del rapporto sotto forma
di trattamento di liquidazione e quiescenza, farebbe parte del
patrimonio del lavoratore e, quindi, della complessiva situazione
giuridica tutelata dal citato precetto costituzionale;
e) all'art. 97 Cost. (Tribunale di Parma: R.O. nn. 135, 136,
137 del 1988; Pretura di Parma: R.O. nn. 212, 213, 214 del 1988)
perché l'esonero dell'I.N.A.D.E.L. dal risarcimento del danno per
svalutazione monetaria e dal pagamento degli interessi farebbe venir
meno l'unica sanzione che può costituire remora al ritardo nel
pagamento e, quindi, idonea a garantire il buon funzionamento
dell'Ente.
3. - È preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità
sollevate dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Si è rilevato che in alcune ordinanze (R.O. nn. 37, 38, 39/88)
non viene chiarito se la rivalutazione si riferisca anche alle somme
dovute successivamente al 31 gennaio 1977; che, inoltre, in primo
grado non è stata accolta la domanda di rivalutazione e avverso la
sentenza non è stato proposto appello sul punto, onde l'irrilevanza
della questione, per effetto della formazione del giudicato
contrario; e inoltre, nell'ordinanza n. 13 del 1988 manca la
motivazione sulla rilevanza né risultano il periodo e il titolo per
i quali è stata richiesta la liquidazione del maggior danno
commisurato alla svalutazione; in altre ordinanze (R.O. nn. 226, 112,
135, 136, 137 del 1988) non si è precisato se si tratti di
adempimento o di risarcimento e se sia stata proposta o meno la
domanda di risarcimento per comportamento colposo dell'I.N.A.D.E.L.
3.1 - Le eccezioni non possono avere accoglimento.
Invero, dei fatti esposti non vi è puntuale riscontro nell'
oggetto dei vari giudizi, tutti concernenti la riliquidazione della
indennità premio di servizio e l'opposizione alla pretesa
dell'I.N.A.D.E.L. di corrisponderla senza la maggiorazione della
rivalutazione e degli interessi, fondata nella norma denunciata per
sospetta illegittimità costituzionale.
4. - Nel merito la questione è, sia pure solo in parte, fondata.
Anzitutto, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale di questa
Corte (sent. n. 408 del 1988) secondo cui, per i crediti
previdenziali, a differenza dei crediti di lavoro privato (per i
crediti di lavoro dei dipendenti statali vigono i principi affermati
nella sentenza n. 52/1986), non trova applicazione l'art. 429 c.p.c.
ma piuttosto l'art. 1224, secondo comma, c.c.. Secondo detto
articolo, occorre la domanda di pagamento del maggior danno e la
dimostrazione del pregiudizio patrimoniale risentito, per cui
assumono rilevanza le condizioni e le qualità personali del
creditore idonee a fondare presunzioni a suo favore; tra le dette
condizioni personali va considerata la qualità di pensionato, non
isolatamente, però, ma nel contesto globale della sua situazione
(capacità economica, condizioni di vita personali e familiari) e
delle sue peculiari necessità in modo che si possa determinare la
concreta destinazione delle somme spettantegli.
Si deve, però, considerare che l'art. 23 ora censurato è stato
emanato per sanare la situazione finanziaria venutasi a creare in
seguito alla sentenza di questa Corte n. 236 del 1986, la quale,
risolvendo i dubbi interpretativi cui avevano dato luogo in tutti i
gradi di giurisdizione le disposizioni regolatrici della indennità
premio di servizio a seguito dell'entrata in vigore della legge n.
297 del 1982 e dell'abolizione del congelamento dei punti di
contingenza, sanciva la inclusione dell'indennità integrativa
speciale nell'indennità premio di servizio, a partire dall'entrata
in vigore della predetta legge n. 297 del 1982.
Per la mancata richiesta ai dipendenti di contributi e la loro
mancata riscossione da parte dell'I.N.A.D.E.L., si era verificata una
situazione di "deficit" che rendeva estremamente precario il
soddisfacimento delle pur legittime richieste di pagamento
dell'indennità maggiorata con l'inclusione suddetta.
Lo Stato, per porre termine ai ritardi e addirittura alla
impossibilità dei pagamenti, si è assunto l'onere dei contributi
previdenziali per il quadriennio 1982-1986, mentre i dipendenti solo
all'atto della liquidazione venivano a subire la decurtazione dalla
somma loro spettante della quota di contributi da essi dovuta, in
un'unica soluzione ma senza corresponsione di interessi.
Trattasi, quindi, di una norma eccezionale, di durata temporanea
(solo un quadriennio) e, sopratutto, di una valutazione legislativa
non arbitraria e sufficientemente razionale, il che deve indurre
l'Istituto previdenziale ad una rapida definizione delle pendenze.
Inoltre, non sono affatto omogenee le situazioni poste a raffronto
dai giudici a quibus, quella in esame, assolutamente eccezionale,
straordinaria e transitoria, e quella, ordinaria, di un comune
pagamento di un credito previdenziale.
Basta l'indubbia situazione di incertezza, verificatasi in ordine
all' interpretazione dell'articolo censurato a giustificare il
comportamento dell'Istituto previdenziale, tenuto, peraltro, ad
osservare anche il precetto costituzionale del buon andamento
dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).
Nemmeno risultano violati gli artt. 24 e 113 Cost., essendo quella
denunciata una norma di diritto sostanziale e non di natura
processuale, per cui il diritto di difesa dei dipendenti non ne
soffre limitazioni o impedimenti.
Inoltre, la riduzione del credito, non essendo eccessiva, non
incide sulle condizioni poste dagli artt. 36 e 38 Cost.
Per quanto riguarda gli interessi, va osservato, anzitutto, che,
sia secondo quanto già ritenuto da questa Corte (sent. n. 408/1988),
sia secondo l'indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di
cassazione, la relativa tematica è autonoma rispetto a quello della
rivalutazione. La decorrenza dei termini di pagamento determina
automaticamente la mora dell'Istituto. I tempi del meccanismo di
liquidazione della prestazione sono prefissati per legge, decorrenti
dalla richiesta del dipendente, pur in assenza dell'emissione del
mandato di pagamento. Pertanto, la previsione della corresponsione di
interessi non è razionale e crea discriminazioni e disparità di
trattamento ingiustificate con gli altri creditori degli Istituti
previdenziali. Risulta, così, violato l'art. 3 della Costituzione.
La violazione degli altri articoli (24, 113, 36, 38, 97 Cost.)
rimane assorbita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma
quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
finanza locale), convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella
parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione
dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione
di interessi";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, conv. in
legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le
somme dovute a titolo di riliquidazione delle indennità premio di
servizio non danno luogo... a rivalutazione monetaria", sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost., dai Tribunali
di Parma, Genova e Firenze nonché dai Pretori di Parma, di Firenze,
di Genova, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29
ottobre 1987, n. 440, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost.,
dal Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1060 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte