Sentenza n. 107/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1977 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi decimo e undicesimo, della legge 26 maggio 1965, n. 590
(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), promossi
con le ordinanze emesse il 4 dicembre 1974 dal pretore di Saluzzo e il
22 luglio 1975 dal pretore di Empoli, nei procedimenti civili vertenti
tra Pietro Ferrero e Beatrice Ferrero, e tra Lorenzo Pozzolini e Ugo
Pozzolini, iscritte ai nn. 45 e 435 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo
1975 e n. 306 del 19 novembre 1975.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile promosso da Pietro Ferrero, con
ricorso 16 settembre 1974, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 8,
comma decimo, legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice), il riscatto della quota di
comproprietà spettante alla sorella e coerede Beatrice Ferrero su
terreni situati in Villanova Solaro e Murello - il Pretore di Saluzzo,
con ordinanza 4 dicembre 1974, ha ritenuto non manifestamente infondate
e pregiudiziali ai fini della decisione della controversia le questioni
proposte dalla convenuta, Beatrice Ferrero, e concernenti la
legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi decimo e
undicesimo art. 8 citata legge n. 590 del 1965, in riferimento agli
artt. 3, 24, 41, 42 e 43 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del
5 marzo 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 24 marzo 1975, chiedendo che le questioni di legittimità
costituzionale vengano dichiarate non fondate.
Nel corso del procedimento civile - promosso da Lorenzo Pozzolini,
con ricorso 26 maggio 1975, per ottenere, ai sensi dell'art. 8, comma
decimo, legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo
della proprietà coltivatrice), il riscatto della quota di
comproprietà spettante al fratello, coerede, Ugo Pozzolini sul terreno
denominato Campolungo - il Pretore di Empoli, con ordinanza 22 luglio
1975, ha ritenuto non manifestamente infondate e pregiudiziali ai fini
della decisione della controversia le questioni di legittimità
costituzionale proposte dal convenuto, Ugo Pozzolini, e concernenti la
legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi decimo e
undicesimo art. 8 citata legge n. 590 del 1965, in riferimento agli
artt. 3, 24, 42 e 43 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
19 novembre 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 9 dicembre 1975, chiedendo che le questioni di
legittimità costituzionale vengano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza 4 dicembre 1974 il pretore di Saluzzo ha
prospettato questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui
all'art. 8, commi decimo e undicesimo, legge 26 maggio 1965, n. 590
(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), in
riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 43 della Costituzione.
Le medesime questioni di legittimità costituzionale delle norme
sopra citate sono state prospettate, in riferimento agli artt. 3, 24,
42 e 43 della Costituzione, dal pretore di Empoli, che nell'ordinanza
22 luglio 1975 ha esposto motivi sostanzialmente uguali a quelli
dell'ordinanza 4 dicembre 1974 del pretore di Saluzzo.
I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e definiti con unica
sentenza.
2. - La prima questione concerne la legittimità costituzionale del
comma decimo art. 8 legge n. 590 del 1965.
Secondo i pretori, la norma impugnata sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, perché determinerebbe una disparità di
trattamento tra coeredi e comproprietari solo in dipendenza della
diversa attività economica di ciascuno di essi, dato che attribuisce
il diritto di conservare in natura la quota di comproprietà del fondo
solo a coloro che continuino l'attività di coltivatore diretto.
La questione non è fondata.
Il comma decimo dell'art. 8 legge n. 590 del 1965 prescrive: "Se il
componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far
parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota di sua
spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda,
gli altri componenti hanno diritto di riscattare la predetta quota al
prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,
con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempre che
l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di
impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti.
Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota
non consente alla vendita, mediante la procedura prevista dalle vigenti
leggi per l'affrancazione dei fondi enfiteutici".
Questa Corte ha costantemente affermato che la violazione del
principio di eguaglianza in tanto può ritenersi sussistente in quanto
siano regolate diversamente situazioni omogenee e non vi sia razionale
giustificazione di tale diversità. Ha, in particolare, riconosciuto
riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire
discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene
ragionevolmente e non arbitrariamente diverse e per il perseguimento di
finalità apprezzabili costituzionalmente (sentenze n. 55 del 1974. n.
158 del 1975 e n. 50 del 1976). Nella specie è di tutta evidenza la
diversità obiettiva tra la situazione dei comproprietari, coeredi, che
coltivano il fondo, e quella dell'altro comproprietario che ha
abbandonato da cinque anni la conduzione dello stesso fondo.
Inoltre, la norma in esame, come è precisato nella relazione
parlamentare di maggioranza al disegno di legge divenuto legge 26
maggio 1965, n. 590, persegue il particolare fine di ordine sociale di
assicurare il consolidamento dell'impresa coltivatrice familiare. E la
dottrina ha individuato la ratio della norma negli intenti di evitare
il frazionamento del fondo, su cui si esercita l'impresa agricola, e,
in ogni caso, di evitare l'intromissione, in tale impresa, di persone
estranee alla famiglia coltivatrice, che potrebbero pregiudicare la
regolare amministrazione della cosa comune e soprattutto lo sviluppo
tecnico ed economico dell'impresa.
3. - La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale
delle norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 8 legge n.
590 del 1965. Il richiamato da queste norme, secondo i pretori di
Saluzzo e di Empoli, sarebbe in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto consentirebbe di pervenire all'ordinanza
pretorile di privazione della proprietà di un bene senza concedere
alla parte, che lo subisce, pienezza di difesa in ordine alla
fondatezza della richiesta di riscatto: sulla base di una
documentazione amministrativa rilasciata senza contraddittorio con la
controparte e senza che quest'ultima sia stata in grado di proporre
eccezioni.
Neppure questa seconda questione è fondata.
"La procedura prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei
fondi enfiteutici", prescritta dal comma decimo, sopra integralmente
riportato, dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, è quella disciplinata
dalla legge 26 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e
prestazioni fondiarie perpetue) ed è caratterizzata da due fasi, la
prima, a cognizione sommaria, davanti al pretore, la seconda davanti al
giudice specializzato agrario, fasi che si integrano in unico processo
interamente a carattere giurisdizionale, come ha più volte affermato
la Corte di cassazione anche a Sezioni unite.
Questa Corte ha già riconosciuto che è esclusa la supposta
menomazione del diritto di difesa nella fase del suddetto procedimento
giurisdizionale che si svolge davanti al pretore, dato che a questo
giudice è riservata ampia cognizione su tutti i presupposti della
domanda (sentenza n. 37 del 1969 e n. 5, del 1974).
Né può considerarsi; in contrasto con il principio di diritto di
difesa il comma undicesimo dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, il quale
demanda l'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal
precedente comma, all'Ispettorato agrario provinciale competente per
territorio. Tale accertamento è affidato a quell'organo tecnico,
particolarmente qualificato, per le particolari caratteristiche delle
circostanze sopra precisate e non può ritenersi configurato dalla
legge come dotato di particolare forza probatoria vincolante per il
giudice ordinario, al quale, quindi, spetta sempre di valutare le
risultanze del suddetto accertamento e di compiere tutte le indagini
necessarie al fine di stabilire se sussistono i presupposti prescritti
per l'esercizio del diritto di riscatto.
4. - La terza questione è stata prospettata solo dal pretore di
Saluzzo e riguarda la legittimità costituzionale del comma decimo
dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, che violerebbe il principio della
libertà di iniziativa economica, enunciato dall'art. 41 della
Costituzione, dato che considererebbe l'attività economica del
comproprietari criterio selettivo per la conservazione della quota in
natura.
La questione non è fondata.
La norma impugnata non impone alcuna restrizione alla iniziativa
economica del comproprietario, che ha cessato volontariamente di far
parte della famiglia colonica ed ha abbandonato la coltivazione del
fondo, in quanto esso non incontra limiti nella scelta e nello
svolgimento di alcuna attività.
L'art. 41, poi, va considerato nel suo complesso: il principio
della libera iniziativa economica è affermato nel primo comma, ma
trova limiti nel secondo e particolarmente nel terzo comma, nel quale
è previsto l'intervento del legislatore nel determinare i programmi ed
i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (sentenze nn.
5,7,54 del 1962; n. 37 del 1969 e n. 9 del 1973). E tra questi fini
sociali rientra quello, già sopra precisato, perseguito dalla legge n.
590 del 1965.
5. - La quarta ed ultima questione concerne la legittimità
costituzionale del menzionato comma decimo art. 8 legge n. 590 del 1965
che, secondo i pretori di Saluzzo e di Empoli, violerebbe le garanzie
del diritto di proprietà (artt. 42 e 43 della Costituzione), dato che
creerebbe altri casi di espropriazione al di fuori di quelli previsti
dal comma terzo dell'art. 42 della Costituzione; e, comunque,
consentirebbe il trasferimento coattivo della proprietà a favore di
soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 43 della Costituzione
("enti pubblici" o "comunità di lavoratori" o "utenti determinate
imprese", "che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti
di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale").
Nemmeno questa questione è fondata.
È del tutto arbitrario equiparare all'espropriazione per pubblica
utilità la particolare forma di riscatto prevista dalle norme
denunciate a favore dei comproprietari, componenti di famiglia
coltivatrice che coltivino in comune un fondo, nei confronti del
comproprietario che da cinque anni abbia cessato di dedicarsi alla
coltivazione del fondo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 8, commi decimo e undicesimo, legge 26 maggio 1965, n. 590
(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), proposte
dal pretore di Saluzzo, con ordinanza 4 dicembre 1974, in riferimento
agli artt. 3, 24, 41, 42 e 43 della Costituzione, e dal pretore di
Empoli, con ordinanza 22 luglio 1975, in riferimento agli artt. 3, 24,
42 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte