Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 17 e

24 del R.D. 14 luglio 1898 n. 404 (Regolamento per la repressione

dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna), promossi con cinque

ordinanze emesse il 9 dicembre 1982 e il 21 aprile 1983 dal Pretore di

Oristano nei procedimenti penali a carico di Dessi Fabio, Lasiu

Giuseppe, Bussu Giovanni, Demontis Giovanni e Buluggiu Gualtiero,

iscritte ai nn. 147, 148, 269, 618 e 619 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 156 e 336

dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le cinque ordinanze in epigrafe, il Pretore di

Oristano ha impugnato "il disposto degli artt. 17 e 24 R.D. 1898 n.

404, 672 cod. pen. e 33 lett. a) legge 30 no - novembre 1981, n. 689 e

636 cod. pen., in relazione all'art. 3 della Costituzione":

argomentando che l'omessa custodia di bestiame (di ogni tipo) - quale

prevista dal citato art. 17 R.D. n. 404 e sanzionata, ai sensi del

successivo art. 24 dello stesso decreto, con le pene (arresto o

ammenda) di cui all'art. 434 ed ora all'art. 650 c.p. - sarebbe

incongruente, sia rispetto alla analoga condotta prevista dall'art. 672

c.p. (consistente nell'omessa custodia di animali pericolosi e che, non

ostante la sua maggiore gravità, è sanzionata solo

amministrativamente ex art. 33 l. 689/1981), sia rispetto alla condotta

contemplata dall'art. 636 c.p. (che - se pur obiettivamente identica a

quella sub art. 17 R.D. 404, "con l'unica differenza della necessità

del dolo, nel primo e della sufficienza della colpa nel secondo caso" -

è perseguibile solo a querela di parte ex lege n. 689/1981);

e che, nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 148 e 618/83, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per contestare la

fondatezza della questione; e, preliminarmente (nel secondo giudizio),

la sua ammissibilità.

Considerato che i giudizi relativi a tutte le ordinanze indicate,

riguardando identica questione, si prestano ad essere riuniti e decisi

unitariamente;

che, per altro, tale questione, limitatamente alla impugnativa

degli artt. 636, 672 cod. pen. e 33 l. 1981 n. 689, è irrilevante nei

giudizi a quibus, ove gli imputati sono chiamati a rispondere

unicamente della contravvenzione di cui agli artt. 17 e 24 R.D. n.

404/1898; ed è, sotto diverso profilo, inammissibile anche

relativamente alla impugnativa delle predette disposizioni del R.D. n.

404, per essere quest'ultimo "carente della forza e del valore propri

delle leggi formali e degli atti equiparati" e, perciò, insuscettibile

di formare oggetto del giudizio di costituzionalita, come da questa

Corte già rilevato con recente ordinanza n. 178 del 1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17 del R.D. 14 luglio 1898, n. 404

("Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in

Sardegna"), 636 e 672 codice penale e 33 legge 24 novembre 1981, n. 689

("Modifiche al sistema penale"), sollevata con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte