Corte costituzionale

Ordinanza n. 1073/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 379, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre

1987 dal Tribunale di Lecce sul ricorso proposto da Cimadono Maria

Evelina, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 9 novembre

1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 379, secondo comma, cod. civ.,

"nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta al

suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa,

l'indennità che la detta norma prevede invece a favore del tutore in

considerazione delle difficoltà dell'amministrazione del

patrimonio";

che, ad avviso del giudice remittente, tale disparità di

trattamento è irrazionale, non apparendo giustificata la deroga al

principio di gratuità della tutela soltanto in considerazione

dell'entità del patrimonio del pupillo e delle difficoltà

dell'amministrazione, e non anche in considerazione delle particolari

condizioni personali dell'interdetto e della gravosità dell'impegno

che esse richiedono al tutore, cioè una deroga finalizzata piuttosto

a garantire la conservazione del patrimonio mediante una buona

amministrazione che ad assicurare all'incapace una adeguata

assistenza personale e morale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine,

l'infondatezza della questione;

che l'inammissibilità è prospettata sul riflesso che, essendo

la norma denunciata applicabile alla tutela sia dei minori sia degli

interdetti, la modificazione additiva auspicata dal giudice a quo

verrebbe a "travolgere uno dei principi di politica legislativa sui

quali tutta la disciplina della materia si fonda: quello della

gratuità dell'ufficio tutelare";

che, quanto all'infondatezza, l'Avvocatura rileva che

l'ordinanza di rimessione mette a raffronto due situazioni non

assimilabili, stante la precisa differenza tra le due funzioni che

l'art. 357 cod. civ. affida al tutore, quella della cura della

persona e quella dell'amministrazione, con rappresentanza, del

patrimonio: la seconda funzione richiede una speciale disciplina che

compensi in qualche misura le deficienze che, dal punto di vista

della gestione patrimoniale, può comportare la scelta del tutore

nella cerchia delle persone legate all'incapace da vincoli di affetto

e di solidarietà familiare, secondo un criterio di prevalenza

dell'interesse di cura della persona;

Considerato che l'"equa indennità", che a norma dell'art. 379,

secondo comma, il giudice tutelare può assegnare al tutore,

"considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà

dell'amministrazione", non ha natura retributiva, ma serve a

compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui

è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del

patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga

personalmente senza possibilità di nominare sostituti, i

"coadiuvanti" previsti nell'ultima parte della norma in esame non

essendo sostituti nel senso dell'art. 1717, secondo comma, cod. civ.,

bensì semplici ausiliari dell'obbligato nel senso dell'art. 1228;

che, invece, l'obbligo di cura della persona non comporta oneri

e spese quantificabili, sia pure forfettariamente, in denaro, e

d'altra parte il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione

personale di servizi propri di un lavoratore domestico o di un

infermiere, ben potendo il tutore, se il patrimonio lo consente,

farsi autorizzare dal giudice ad assumere una o più persone di

servizio oppure a collocare l'incapace in un istituto idoneo ad

assisterlo, o altrimenti a chiedere il soccorso delle istituzioni

pubbliche di assistenza;

che, trattandosi, come nella specie, di tutela di un interdetto

affidata a un parente diverso da quelli indicati nell'art. 426, il

tutore può chiedere, dopo dieci anni, di essere esonerato

dall'ufficio;

che pertanto la gravosità dell'attività di cura dell'incapace,

derivante dall'avere il tutore prestato un'assistenza personale

eccedente i doveri di ufficio non può essere paragonata alla

gravosità, derivante dall'entità del patrimonio, dell'attività di

amministrazione cui il tutore è personalmente obbligato, al fine di

qualificare anche la prima, alla stregua dell'art. 3 Cost., come

titolo per pretendere una indennità, la quale in realtà non avrebbe

carattere di indennizzo, bensì di compenso per l'opera prestata, in

contrasto col principio dell'art. 379, primo comma;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi derivanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 379, secondo comma, cod. civ., sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1073 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte