Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 58,

ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'i.v.a.), promossi con ordinanze emesse il 14 dicembre

1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e il 14

dicembre 1984 dal Tribunale di Cagliari, iscritte rispettivamente al

n. 1080 del registro ordinanze 1983 e al n. 546 del registro

ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 148 dell'anno 1984 e n. 267- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento concernente il ricorso

proposto da Mereu Celestina avverso l'avviso di accertamento

induttivo, relativamente all'anno 1973, notificatole dall'Ufficio iva

di Cagliari, la Commissione tributaria di primo grado di quella

città sollevava, con ordinanza del 10 dicembre 1981, in riferimento

agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, nel testo vigente prima

delle modifiche apportate, con decorrenza 1° aprile 1979, dal d.P.R.

29 gennaio 1979, n. 24;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 55 lede, innanzitutto,

l'art. 76 Cost. per aver violato la delega contenuta nell'art. 5

della legge 9 ottobre 1971, n. 825; mentre, infatti, quest'ultima

norma disponeva che la riforma tributaria, in materia di iva, avrebbe

dovuto attenersi al principio della rivalsa obbligatoria - cioè

adottare un meccanismo in virtù del quale il cedente sarebbe stato

tenuto al versamento di una somma di denaro allo Stato a titolo

meramente provvisorio -, la disposizione viola detto principio

direttivo non consentendo la rivalsa per quella parte di imposte

risultanti da fatture regolari, portate a conoscenza dell'ufficio e

da questo utilizzate per la ricostruzione del volume di affari

dell'azienda, ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o

trimestrali, perché omesse;

che, in secondo luogo, l'art. 55 violerebbe anche l'art. 53,

secondo comma, Cost., in quanto "attraverso l'adozione di uno schema

speciale di accertamento tributario, si è sostanzialmente introdotta

una vera e propria misura sanzionatoria, in tal modo snaturando la

struttura e la funzione tipica del tributo";

che, a seguito di accertamento effettuato nel maggio 1981 dal

Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza nei confronti

della s.p.a. Cristina Trasporti con sede in Cagliari (poi trasformata

in s.r.l. Cristina Trasporti con sede in Milano), l'Ufficio iva di

Cagliari notificava nel novembre 1981 alla curatrice fallimentare

Gagliardi Luisa - in quanto la predetta società era stata nel

frattempo dichiarata fallita - avviso di accertamento con cui si

contestava la omessa presentazione della dichiarazione annuale

relativa all'iva dovuta per il 1979;

che, divenuto definitivo detto accertamento per mancata

opposizione, ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 aveva corso l'azione penale, tra l'altro per il

reato di cui all'art. 50 dello stesso d.P.R., nei confronti di Meloni

Salvatore, nella qualità di ex amministratore unico della predetta

s.r.l.; e nel corso del relativo procedimento, il Tribunale di

Cagliari sollevava, con ordinanza del 14 dicembre 1984, questione di

legittimità costituzionale del citato art. 55 del d.P.R. n. 633/72,

in riferimento all'art. 76 Cost. (svolgendo argomentazioni analoghe a

quelle, sopra esposte, della Commissione tributaria di Cagliari),

nonché dell'art. 58, ultimo comma, dello stesso decreto (comma poi

abrogato dall'art. 13 della legge 7 agosto 1982, n. 516), in

riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la norma presupporrebbe la

definitività dell'accertamento dell'imposta pur in assenza della

notifica dell'atto al soggetto interessato, poi tenuto a risponderne

penalmente, così consentendo il promovimento dell'azione penale nei

suoi confronti senza che si sia potuto difendere;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni in parte

identiche, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, quanto alla questione relativa all'art. 55 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, va rilevato - oltre al fatto che la stessa

legge delega prevedeva espressamente che al principio della

detrazione dell'iva potessero apportarsi le "eccezioni necessarie per

prevenire evasioni" - che l'ordinamento tributario per sua natura si

fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del

contribuente e che, di conseguenza, il legislatore può, nella sua

discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di

tali doveri, purché non risultino superati i limiti della

ragionevolezza, il che nella specie evidentemente non accade;

che ciò assorbe anche quanto dedotto in ordine alla pretesa

violazione dell'art. 53, secondo comma, della Costituzione;

che, pertanto, la questione, la quale in realtà investe la

scelta legittimamente esercitata dal legislatore, si palesa

chiaramente inammissibile;

che, circa la questione relativa all'art. 58, ultimo comma,

dello stesso d.P.R. n. 633/72, indipendentemente da ogni altro

rilievo che pur potrebbe formularsi, è decisivo osservare che, se

l'avviso di accertamento della contestata infrazione non è stato

notificato al Meloni, nei suoi confronti, in conformità alla

costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non si è formata

alcuna preclusione, per la mancata osservanza del fondamentale

requisito del contraddittorio, applicabile anche rispetto agli

obbligati solidali;

che, quindi, è inesatto il presupposto da cui muove l'ordinanza

di rimessione, con la conseguenza che la proposta questione risulta

anch'essa inammissibile;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata,

in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e dal Tribunale di

Cagliari con le ordinanze in epigrafe;

b) dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di

Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte