Ordinanza n. 108/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 58legge 516/1982
- art. 13legge 516/1982
citata
- art. 55d.P.R. 24/1979
- art. 5legge 825/1971
- art. 50Testo unico IVA
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 58,
ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'i.v.a.), promossi con ordinanze emesse il 14 dicembre
1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e il 14
dicembre 1984 dal Tribunale di Cagliari, iscritte rispettivamente al
n. 1080 del registro ordinanze 1983 e al n. 546 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 148 dell'anno 1984 e n. 267- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso del procedimento concernente il ricorso
proposto da Mereu Celestina avverso l'avviso di accertamento
induttivo, relativamente all'anno 1973, notificatole dall'Ufficio iva
di Cagliari, la Commissione tributaria di primo grado di quella
città sollevava, con ordinanza del 10 dicembre 1981, in riferimento
agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, nel testo vigente prima
delle modifiche apportate, con decorrenza 1° aprile 1979, dal d.P.R.
29 gennaio 1979, n. 24;
che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 55 lede, innanzitutto,
l'art. 76 Cost. per aver violato la delega contenuta nell'art. 5
della legge 9 ottobre 1971, n. 825; mentre, infatti, quest'ultima
norma disponeva che la riforma tributaria, in materia di iva, avrebbe
dovuto attenersi al principio della rivalsa obbligatoria - cioè
adottare un meccanismo in virtù del quale il cedente sarebbe stato
tenuto al versamento di una somma di denaro allo Stato a titolo
meramente provvisorio -, la disposizione viola detto principio
direttivo non consentendo la rivalsa per quella parte di imposte
risultanti da fatture regolari, portate a conoscenza dell'ufficio e
da questo utilizzate per la ricostruzione del volume di affari
dell'azienda, ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o
trimestrali, perché omesse;
che, in secondo luogo, l'art. 55 violerebbe anche l'art. 53,
secondo comma, Cost., in quanto "attraverso l'adozione di uno schema
speciale di accertamento tributario, si è sostanzialmente introdotta
una vera e propria misura sanzionatoria, in tal modo snaturando la
struttura e la funzione tipica del tributo";
che, a seguito di accertamento effettuato nel maggio 1981 dal
Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza nei confronti
della s.p.a. Cristina Trasporti con sede in Cagliari (poi trasformata
in s.r.l. Cristina Trasporti con sede in Milano), l'Ufficio iva di
Cagliari notificava nel novembre 1981 alla curatrice fallimentare
Gagliardi Luisa - in quanto la predetta società era stata nel
frattempo dichiarata fallita - avviso di accertamento con cui si
contestava la omessa presentazione della dichiarazione annuale
relativa all'iva dovuta per il 1979;
che, divenuto definitivo detto accertamento per mancata
opposizione, ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 aveva corso l'azione penale, tra l'altro per il
reato di cui all'art. 50 dello stesso d.P.R., nei confronti di Meloni
Salvatore, nella qualità di ex amministratore unico della predetta
s.r.l.; e nel corso del relativo procedimento, il Tribunale di
Cagliari sollevava, con ordinanza del 14 dicembre 1984, questione di
legittimità costituzionale del citato art. 55 del d.P.R. n. 633/72,
in riferimento all'art. 76 Cost. (svolgendo argomentazioni analoghe a
quelle, sopra esposte, della Commissione tributaria di Cagliari),
nonché dell'art. 58, ultimo comma, dello stesso decreto (comma poi
abrogato dall'art. 13 della legge 7 agosto 1982, n. 516), in
riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la norma presupporrebbe la
definitività dell'accertamento dell'imposta pur in assenza della
notifica dell'atto al soggetto interessato, poi tenuto a risponderne
penalmente, così consentendo il promovimento dell'azione penale nei
suoi confronti senza che si sia potuto difendere;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza delle questioni;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni in parte
identiche, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che, quanto alla questione relativa all'art. 55 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, va rilevato - oltre al fatto che la stessa
legge delega prevedeva espressamente che al principio della
detrazione dell'iva potessero apportarsi le "eccezioni necessarie per
prevenire evasioni" - che l'ordinamento tributario per sua natura si
fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del
contribuente e che, di conseguenza, il legislatore può, nella sua
discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di
tali doveri, purché non risultino superati i limiti della
ragionevolezza, il che nella specie evidentemente non accade;
che ciò assorbe anche quanto dedotto in ordine alla pretesa
violazione dell'art. 53, secondo comma, della Costituzione;
che, pertanto, la questione, la quale in realtà investe la
scelta legittimamente esercitata dal legislatore, si palesa
chiaramente inammissibile;
che, circa la questione relativa all'art. 58, ultimo comma,
dello stesso d.P.R. n. 633/72, indipendentemente da ogni altro
rilievo che pur potrebbe formularsi, è decisivo osservare che, se
l'avviso di accertamento della contestata infrazione non è stato
notificato al Meloni, nei suoi confronti, in conformità alla
costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non si è formata
alcuna preclusione, per la mancata osservanza del fondamentale
requisito del contraddittorio, applicabile anche rispetto agli
obbligati solidali;
che, quindi, è inesatto il presupposto da cui muove l'ordinanza
di rimessione, con la conseguenza che la proposta questione risulta
anch'essa inammissibile;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata,
in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e dal Tribunale di
Cagliari con le ordinanze in epigrafe;
b) dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di
Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte