Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1999

Altra decisione · depositata il 30/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4,

e 513 comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 6 della

legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifiche delle disposizioni del codice

di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con

ordinanze emesse il 27 marzo 1998 dal Tribunale di Venezia, il 24

marzo 1998 dal pretore di Trento, il 22 dicembre 1997 dal Tribunale

di Bergamo, il 5 maggio 1998 dal pretore di Avezzano, rispettivamente

iscritte ai nn. 440, 450, 563 e 605 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 36 e 37,

prima serie speciale dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia (r.o. n. 440 del 1998), il

pretore di Trento (r.o. n. 450 del 1998), il Tribunale di Bergamo

(r.o. n. 563 del 1998) e il pretore di Avezzano (r.o. n. 605 del

1998) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale,

nonché dell'art. 6 della legge n. 267 del 7 agosto 1997 (Modifiche

delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di

valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101,

102, 111 e 112 della Costituzione;

che i rimettenti censurano l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen.,

nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso,

che abbia reso in precedenza dichiarazioni direttamente o

indirettamente indizianti a carico di altri soggetti non presenti nel

momento in cui tali dichiarazioni venivano rilasciate, possa

avvalersi della facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico

di tali persone, e l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte

in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali

contenenti le dichiarazioni erga alios precedentemente rese;

che, a parere dei giudici a quibus le disposizioni denunciate

violerebbero gli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione (r. o. nn.

440, 450, 563 e 605 del 1998), nonché gli artt. 24, 25 (r. o. nn.

440, 450 e 563 del 1998), 102 e 111 della Costituzione (r. o. nn.

450 e 563 del 1998), perché, disciplinando l'utilizzazione delle

precedenti dichiarazioni, divenute oggettivamente irripetibili a

causa della scelta imprevedibile di non rispondere dell'imputato in

procedimento connesso, in maniera irragionevolmente diversa rispetto

alla situazione, analoga, del testimone, condizionerebbero alla

volontà dei dichiaranti o di parti controinteressate la ricerca

della verità - cui è funzionale la non dispersione degli elementi

di prova legittimamente e doverosamente raccolti durante le indagini

- necessaria per pervenire ad una giusta decisione e alla punizione

dei colpevoli;

che, di conseguenza, le disposizioni denunciate sarebbero di

ostacolo anche all'effettivo esercizio della azione penale e del

diritto di difesa dell'accusato, alla realizzazione del

contraddittorio e dei principi di uguaglianza e legalità, violando

pure i principi del libero convincimento del giudice, della sua

sottoposizione solamente alla legge e della indefettibilità della

giurisdizione;

che il Tribunale di Venezia e il pretore di Avezzano dubitano,

inoltre, della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7

agosto 1997, n. 267, nella parte in cui non è previsto che il regime

transitorio trovi applicazione nei giudizi in corso anche quando al

momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 non sia

ancora stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalle

persone indicate dall'art. 513 cod. proc. pen. che si avvalgono a

dibattimento della facoltà di non rispondere, perché

irragionevolmente disciplina in maniera diversa l'acquisizione di

tali dichiarazioni rispetto a quelle rese da soggetti che abbiano

esercitato la facoltà di non rispondere prima dell'entrata in vigore

della legge: così facendo dipendere da circostanze temporali

meramente casuali, per situazioni analoghe, regole diverse di

utilizzazione probatoria;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi

di primo grado nei quali la difesa degli imputati non ha consentito

alla utilizzazione delle dichiarazioni erga alios rese durante la

fase delle indagini da persone che, citate ai sensi dell'art. 210

cod. proc. pen., si erano avvalse a dibattimento della facoltà di

non rispondere;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,

all'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalità

promosso con ordinanza r.o. n. 776 del 1997 e deciso con la sentenza

n. 361 del 1998.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione sottopongono a

censura la facoltà, riconosciuta alle persone indicate dall'art.

210, comma 1, cod. proc. pen., di avvalersi, a norma del comma 4 del

medesimo articolo, della facoltà di non rispondere;

che l'esercizio di tale facoltà viene denunciato in relazione al

regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza

dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle

indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, alla

stregua delle modifiche introdotte nell'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen. dalla legge n. 267 del 1997, anch'esso sottoposto a scrutinio di

legittimità costituzionale;

che, attesa la sostanziale identità delle questioni, deve essere

disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze, questa Corte,

con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo

risultante dal disposto degli artt. 210 e 513 cod. proc. pen;

che con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. "nella parte

in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque

ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la

responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti

dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si

applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura

penale";

che con la medesima sentenza la Corte, respingendo le censure nei

confronti dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., ha rilevato che

l'attuale qualificazione come imputati dei soggetti indicati in tale

norma rende coerente la scelta del legislatore di attribuire loro la

facoltà di non rispondere, ed ha individuato lo strumento per porre

rimedio alle denunce di incostituzionalità rivolte all'art. 210

cod. proc. pen. nell'estensione all'esame dell'imputato in

procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilità di

altri della disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500,

commi 2-bis e 4, cod. proc. pen;

che, infine, con riguardo alle questioni concernenti la

disciplina transitoria, nella citata sentenza la Corte aveva rilevato

che, a seguito della modifica della disciplina a regime e della

possibilità, così introdotta, di "recuperare mediante il sistema

delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni

rese in precedenza", doveva essere valutato dai rimettenti se le

questioni potessero considerarsi superate;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile a

seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Venezia, al pretore di Trento, al Tribunale di Bergamo e al

pretore di Avezzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte