Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/2000

Altra decisione · depositata il 18/04/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 464 del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

29 luglio 1999 dal Tribunale (recte: Pretore) di Napoli, sezione

distaccata di Frattamaggiore, il 12 maggio e il 5 giugno 1999 dal

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Latina e il 14 ottobre 1999 dal Tribunale (recte: Pretore) di

Napoli sezione distaccata di Afragola, rispettivamente iscritte ai

nn. 636, 642, 643 e 721 del registro ordinanze 1999 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1999, e n. 2, prima serie speciale, dell'anno

2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 29 luglio 1999 (r.o. 636/1999),

emessa in un giudizio susseguente a opposizione a decreto penale, il

Pretore di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto

penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire per

rendere interrogatorio a norma dell'art. 375 cod. proc. pen.,

"ovvero" dell'art. 464 cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio (a seguito di

opposizione dell'imputato al decreto penale di condanna) se non

preceduto dall'invito a comparire per rendere interrogatorio, davanti

al pubblico ministero o davanti allo stesso giudice per le indagini

preliminari;

che il rimettente muove dalla riforma apportata dalla legge

16 luglio 1997, n. 234, relativa alle norme processuali che

disciplinano la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc.

pen.) o la citazione diretta a giudizio nel rito pretorile (art. 555

cod. proc. pen.), assumendo che per effetto di tali modifiche è

stato introdotto "l'interrogatorio di garanzia ex art. 375 cod. proc.

pen. quale presupposto obbligatorio ai fini della procedibilità

dell'azione penale", con la corrispondente previsione di nullità

degli atti sopra detti, in caso di omissione dell'invito all'indagato

a comparire per rendere l'interrogatorio;

che peraltro, poiché il medesimo presupposto non è stato

previsto in relazione al procedimento per decreto penale, si

configurerebbe, secondo il rimettente, una disparità di trattamento

tra imputati, in danno di chi sia sottoposto al procedimento per

decreto, disparità tanto più ingiustificata sia perché l'imputato

viene a essere privato di uno strumento di garanzia solo in

conseguenza di una scelta processuale effettuata dal pubblico

ministero, sia alla luce delle caratteristiche del particolare rito,

che rappresenterebbe una "eccezione nell'ordinamento" e che non

consentirebbe all'imputato di difendersi;

che con due ordinanze di identico contenuto, del 12 maggio

1999 (r.o. 642/1999) e del 5 giugno 1999 (r.o. 643/1999), emesse a

seguito di opposizione degli imputati a decreti penali di condanna,

il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 459 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la

richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia preceduta

dall'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio, a

norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen;

che il rimettente rileva come nel vigente sistema il profilo

dell'attuazione del principio accusatorio, che informa l'intero

codice, in particolare quanto alla tutela dell'indagato nella fase

delle indagini preliminari, trovi svolgimento in tutti i riti,

"ordinario" e speciali, con la sola eccezione del procedimento per

decreto, che, diversamente dagli altri - variamente imperniati su un

rapporto processuale a tre: pubblico ministero, indagato, giudice -,

si configura come processo i cui protagonisti sono solo due, la parte

pubblica e il giudice, l'imputato risultando alla fine colpito da una

condanna senza contraddittorio;

che questo sbilanciamento, osserva ancora, è ulteriormente

ravvisabile ora dopo la legge 16 luglio 1997, n. 234 in riferimento

sia al rito direttissimo che a quello ordinario, giacché la legge

citata, imponendo al pubblico ministero di invitare l'indagato a

rendere interrogatorio prima dell'esercizio dell'azione penale, ha

valorizzato ulteriormente le esigenze di parità tra le parti e di

contraddittorio, escludendo però il rito per decreto;

che in questo quadro la mancata previsione dello stesso

strumento di garanzia stabilito per gli altri procedimenti, prima

della formulazione da parte del pubblico ministero della richiesta di

emissione di decreto penale, appare al rimettente priva di

giustificazione;

che non varrebbero infatti a spiegare tale omissione

legislativa né il connotato inquisitorio del rito, né l'alta

"premialità" che lo caratterizza, poiché il diritto di difesa, se

svolto nella fase delle indagini preliminari, potrebbe condurre a una

richiesta di archiviazione o a una sentenza di proscioglimento

immediato ex art. 129 cod. proc. pen; né potrebbe valere l'argomento

della "modestia" delle materie penali generalmente definite con tale

rito, poiché al contrario esso può coinvolgere materie di

particolare rilevanza sociale (inquinamento, edilizia e urbanistica,

alimenti e così via), materie - si aggiunge - che potrebbero anche

rendere necessario l'esperimento di un incidente probatorio (art. 392

cod. proc. pen.), che invece viene ingiustificatamente escluso;

che infine non potrebbe addursi quale valido argomento quello

del differimento delle garanzie difensive piene e complete nella fase

dell'opposizione, giacché esso si risolverebbe in una larvata forma

di diniego di giustizia e, a tale proposito, il giudice a quo si

sofferma criticamente sulla motivazione dell'ordinanza (n. 432 del

1998) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta

infondatezza di analoga questione: il rilievo che in detta decisione

è dato alla caratterizzazione essenziale del rito per decreto, in

termini di speditezza ed economia processuale, non è condiviso dal

rimettente, che ritiene il ragionamento della Corte tautologico e

comunque contrario ai principi costituzionali invocati, poiché -

indipendentemente dalla speditezza - la garanzia difensiva non può

mai subire compressioni, e perché proprio l'invito a comparire e il

contraddittorio che ne segue potrebbero produrre effetti di economia

processuale, evitando l'opposizione e il dibattimento;

che con ordinanza del 14 ottobre 1999 (r.o. 721/1999) anche

il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Afragola, in sede di

giudizio susseguente a opposizione a decreto penale, ha sollevato

analoga questione sull'art. 459 cod. proc. pen., in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il rimettente, rilevate le modifiche recate dalla legge

16 luglio 1997, n. 234, agli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., che

hanno sancito l'obbligo del previo invito a comparire per rendere

interrogatorio quale requisito di validità della citazione a

giudizio, censura la disparità di trattamento che si sarebbe venuta

in tal modo a creare nei confronti di chi sia sottoposto al

procedimento per decreto penale, nel quale non è previsto analogo

obbligo: ciò priverebbe l'indagato, nel rito speciale, della

possibilità di dedurre circostanze contrarie all'accusa, in vista di

un esito diverso del procedimento penale, e tale impossibilità

sarebbe tanto più di dubbia costituzionalità, in quanto la scelta

del rito in discorso è nella discrezionalità della parte pubblica;

che in tutti i giudizi così promossi è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando l'analogia tra

le questioni sollevate e altre precedentemente decise dalla Corte

(con le ordinanze nn. 432 del 1998 e 326 del 1999) nel senso della

manifesta infondatezza, ha concluso nel medesimo senso.

Considerato che le quattro ordinanze di rimessione sollevano, in

termini identici o analoghi tra loro, questioni di costituzionalità

sostanzialmente corrispondenti e che pertanto i relativi giudizi

possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che, pur differenziandosi sul piano delle disposizioni di

volta in volta denunziate e delle argomentazioni svolte, le ordinanze

di rimessione individuano, tutte, la possibile lesione del principio

di uguaglianza e della garanzia della difesa nella mancata inclusione

del procedimento per decreto tra quelli per i quali è stabilito,

quale requisito di validità del giudizio, l'obbligo di effettuare

l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a

norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., così come è stato

previsto per il procedimento ordinario a seguito delle modifiche

recate dalla legge n. 234 del 1997;

che peraltro, successivamente alle ordinanze di rimessione,

è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità

spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione

forense), che, nell'ambito di una generale revisione del procedimento

penale dinanzi al tribunale, anche in composizione monocratica, ha,

in particolare, modificato sia le norme denunciate sia quelle assunte

dai rimettenti quali termini di raffronto ai fini della

prospettazione del dubbio di costituzionalità;

che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito

all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito

delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo

incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in

seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte

dell'indagato, cui deve essere comunicato l'"avviso della conclusione

delle indagini preliminari" (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto

dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999);

che, in connessione con la anzidetta diversa configurazione

dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è

stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la

nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione

dell'avviso e dell'eventuale invito a presentarsi (v. gli artt. 416,

comma - 1, e 552, comma 2 - quest'ultimo "sostitutivo" dell'art. 555

previgente - cod. proc. pen., quali modificati dagli artt. 17, comma

3, e 44 della legge n. 479 del 1999);

che, stante il complessivo mutamento del quadro normativo

assunto dai rimettenti a premessa delle censure di

incostituzionalità, occorre restituire gli atti agli stessi giudici,

a essi spettando di valutare se, a seguito delle modifiche

intervenute nella disciplina processuale in esame, le questioni

sollevate siano, nei giudizi principali, tuttora rilevanti nei

termini in cui sono state proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore

di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, al giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Latina e al

Pretore di Napoli, sezione distaccata di Afragola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte