Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.-l.

22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243,

promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal Tribunale di

Pesaro nel procedimento civile vertente tra Moretti Silvana e

I.N.A.I.L., iscritta al n. 627 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Giuseppe De Ferrà per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato

dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio proposto da una

lavoratrice agricola nei confronti dell'I.N.A.I.L., al fine di

ottenere la ricostituzione della rendita per inabilità permanente,

sulla base della retribuzione convenzionale del settore agricolo per

l'anno 1993 - il Tribunale di Pesaro, quale giudice di appello, ha

sollevato, con ordinanza del 10 maggio 2000, questione di

legittimità costituzionale "dell'art. 14 della legge 19 luglio 1993,

n. 243, di conversione del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155" (rectius:

art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, recante "Misure urgenti per

la finanza pubblica", convertito, con modificazioni, nella legge

19 luglio 1993, n. 243), denunciandone il contrasto con gli artt. 3,

35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo nel rammentare che la rendita per

inabilità permanente da infortunio in agricoltura veniva

determinata, precedentemente al d.-l. n. 155 del 1993, sulla base

della retribuzione annua convenzionale prevista dall'art. 215 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 rileva che il denunciato art. 14 ha

stabilito, con decorrenza dal 1 giugno 1993, che, "per i lavoratori

di cui all'art. 205, primo comma, lettera b) del citato testo unico",

la base retributiva per la liquidazione di detta rendita "è pari al

minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria

dall'art. 116 del testo unico medesimo";

che il rimettente esclude che, ai fini della decorrenza della

nuova disciplina e dunque di discrimine tra i due diversi tipi di

trattamento (ovvero il 1 giugno 1993), si possa aver riguardo al

momento in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro, ostando alla

predetta interpretazione l'art. 215 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che,

"in armonia con il precedente art. 74, secondo comma, indica

inequivocabilmente il giorno successivo a quello della cessazione

dell'inabilità temporanea assoluta come il momento di insorgenza del

diritto alla rendita";

che, sulla scorta di una siffatta premessa, il giudice a quo

assumendo che il denunciato art. 14 riservi "un trattamento del tutto

discriminatorio a danno di chi, al contrario, andrebbe maggiormente

tutelato", e, in particolare, di "chi, per le condizioni di salute

più cagionevoli o per la maggiore gravità dell'infortunio, è

guarito più tardi e in un momento successivo al 1 giugno 1993"

ritiene violati gli artt. 3 e 35, primo comma, e 38, secondo comma,

della Costituzione;

che, più in particolare, la disposizione censurata si

porrebbe in contrasto con:

- l'art. 3 della Costituzione, "disciplinando in maniera

diseguale situazioni identiche o addirittura discriminando il

lavoratore agricolo che abbia subito una inabilità temporanea

assoluta di maggiore durata a causa della superiore gravità del suo

infortunio";

- gli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, "nella

parte in cui stabilisce che la nuova disciplina si applichi agli

infortuni sul lavoro verificatisi in data anteriore al 1 giugno

1993";

- gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella

parte in cui "non prevede che sia fatta salva, se più favorevole, la

retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo con

decreto ministeriale per l'anno 1993 (d.m. 7 luglio 1991)";

che si è costituito l'I.N.A.I.L., parte appellata nel

giudizio a quo il quale ha concluso per l'inammissibilità o,

comunque, per l'infondatezza "dei prospettati incidenti di

legittimità costituzionale";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che tutte le censure che il Tribunale di Pesaro

rivolge all'art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, riguardano,

segnatamente, come emerge in modo evidente dalla motivazione

dell'ordinanza di rimessione, il comma 1, lettera e), del menzionato

articolo, ove è contenuta la norma impugnata;

che il rimettente - nel censurare il preteso trattamento

discriminatorio connesso al passaggio dal vecchio al nuovo criterio

di determinazione della rendita, senza peraltro denunciare l'art. 215

del d.P.R. n. 1124 del 1965 e senza, perciò, avvertire che il

lamentato effetto è riconducibile anche a quest'ultima disposizione

nel suo congiunto operare con quella impugnata - segnala, in realtà,

un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel

tempo, a fronte del quale non vale invocare il principio di

uguaglianza, atteso che, secondo il costante orientamento di questa

Corte (da ultimo sentenza n. 376 del 2001), il fluire del tempo

costituisce elemento idoneo, di per sé, a differenziare le

situazioni soggettive;

che analoghe argomentazioni valgono per le altre due censure,

con le quali il rimettente parrebbe lamentare, altresì, l'assenza di

una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse,

non considerando, però, che, in materia, il legislatore ha ampia

discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (si veda,

tra le altre, ordinanza n. 327 del 2001), non valicato nel caso

all'esame;

che, dunque, la questione, sotto ogni dedotto profilo, deve

dichiararsi manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993,

n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte