Corte costituzionale

Ordinanza n. 1084/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1988 dal Pretore di Acireale

nel procedimento civile vertente tra Morotti Margherita e Vinci

Emanuela, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª Serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1988 dal Pretore di Acireale nel

procedimento civile vertente tra Dell'Arte Grazia e Giuffrida

Francesco, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª Serie

speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi per oggetto la

determinazione del canone, il pretore di Acireale, con due ordinanze

emesse, rispettivamente, in data 22 febbraio 1988 e 16 marzo 1988, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli

artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli

artt. 41 e 42 della Costituzione;

che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non

superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente

inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a

quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente

compresso" il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata,

creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde

dalle condizioni economiche di questi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che le questioni, per la loro identità, possono

essere riunite e decise con unico provvedimento;

che identica questione, sollevata dal medesimo giudice - seppure

con riferimento al solo art. 14 - è stata dichiarata manifestamente

inammissibile con ordinanza n. 1048, del 1988, ivi rilevandosi come

l'individuazione dei parametri fissati dalla norma censurata risponda

all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle

locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e

coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi;

che, pertanto, la questione è inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla corte

Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della

Costituzione, dal pretore di Acireale con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1084 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte