Sentenza n. 109/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 495/1973
- art. 1legge 841/1973
- art. 1d.l. 426/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.
24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, e
dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti
di locazione), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1974 dal
pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Volino Rosa e
Nocito Giuseppe, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26
giugno 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Bergamo, nel procedimento civile avente ad oggetto la
domanda di decadenza dalla proroga legale del contratto di locazione
stipulato fra Volino Rosa e Nocito Giuseppe per sopravvenuta
disponibilità da parte del locatario Nocito di altro alloggio idoneo,
con ordinanza 2 marzo 1974 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973, n. 495, e
dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, concessive di
proroghe ai contratti di locazione, per contrasto con gli artt. 41 e 42
della Costituzione.
Con la menzionata ordinanza, il pretore, ritenute applicabili alla
fattispecie le proroghe sancite con le citate leggi, ha, peraltro
escluso, in sede di interpretazione delle dette norme, che le
disposizioni regolanti i casi di decadenza dalla proroga stabiliti fin
dalla legge 23 maggio 1950, n. 253 (fra cui, appunto, la constatata
disponibilità di altro appartamento idoneo da parte del locatario, per
acquisto fattone dalla di lui moglie nella stessa città di Bergamo),
siano operanti per le locazioni come sopra prorogate.
Ciò in quanto queste ultime sottoporrebbero in modo autonomo a
proroga tutti i contratti in corso, senza contenere alcuna espressione
di collegamento con le leggi precedenti, le quali, d'altra parte,
avendo tutte un limite temporale, dovrebbero, in difetto di espresse
disposizioni contrarie, ritenersi inapplicabili oltre i tempi ivi
considerati.
Da ciò deriverebbe la impossibilità giuridica di valutare il
dedotto motivo di decadenza dalla proroga nel caso di specie,
impossibilità che evidenzierebbe il contrasto delle norme impugnate
con gli invocati precetti costituzionali, in ordine alla mancata
previsione del menzionato caso di cessazione dalla proroga.
Invero, detti precetti consentono bensì l'imposizione di limiti
alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
Mentre, però, alla legislazione vincolistica, limitativa della
proprietà privata, può e deve riconoscersi, nel suo complesso, lo
scopo sociale di assicurare l'abitazione ai conduttori economicamente
non in grado di ricorrere alla libera contrattazione, la lamentata
omissione finirebbe con l'estendere la proroga anche a casi in cui, per
avere il conduttore la disponibilità di altro conveniente alloggio,
verrebbe meno la ricordata funzione sociale delle disposizioni
vincolative.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 26 giugno 1974.
Avanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che la questione sollevata avrebbe origine da
una inesatta interpretazione delle leggi impugnate, per quanto riguarda
la pretesa caducazione delle norme stabilite con la legge fondamentale
n. 253 del 1950.
Dette leggi, mosse dall'eccezionalità della crisi economica e
dallo specifico intento di ostacolare il processo inflazionistico,
avrebbero implicitamente confermato le norme precedenti in materia di
decadenza dalla proroga legale.
Diversamente opinando, si negherebbe la coerenza delle norme sulla
proroga legale dei contratti di locazione, che invece formano un
sistema, nel quale le norme impugnate si inseriscono organicamente. Considerato in diritto :
1. - Con la suindicata ordinanza, il pretore di Bergamo ha
sollevato questione se l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426,
convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, e l'art. 1 della legge 22
dicembre 1973, n. 841, nella parte in cui non prevedono la decadenza
dalla proroga legale per disponibilità di altra abitazione idonea da
parte del conduttore (così come già stabilito dall'art. 3 n. 1 della
legge 23 maggio 1950, n. 253) determinino una limitazione del libero
godimento della proprietà privata e della libera utilizzazione
economica dei propri beni, in contrasto con gli artt. 41 e 42 della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
L'asserita autonomia delle leggi in esame rispetto al complesso
regime vincolistico, al quale hanno fatto seguito, non può essere
ritenuta sussistente nei termini in cui viene interpretata e
considerata dal giudice a quo.
Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972, concernente l'art.
1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969, con cui si stabiliva la
proroga legale dei contratti di locazione e sublocazione in corso alla
data di entrata in vigore della stessa legge per gli immobili urbani ad
uso di abitazione, ha già affermato che tale proroga era entrata a far
parte del regime vincolistico, comprendente senza differenza tutte le
norme già disciplinanti la materia delle locazioni.
Questa affermazione, sostanzialmente riconosce l'unitarietà
organica del sistema creato dalle norme vincolistiche, unitarietà che
sussiste e va ribadita anche per quanto riguarda le leggi di proroga in
esame.
La legislazione speciale in materia di locazioni degli immobili
urbani consta di una serie di istituti fra cui trovano posto di
primario rilievo quelli attinenti alla proroga legale dei contratti ed
al relativo regime. Una delle norme che attiene specificamente
all'istituto della proroga è appunto quella, sancita dall'art. 3 n. 1
legge n. 253 del 1950, che prevede la decadenza del conduttore dal
diritto alla proroga quando egli venga a trovarsi in determinate
situazioni soggettive che la legge considera appunto ostative al
godimento del beneficio.
Tale principio, indubbiamente caratterizzante del regime della
proroga legale, è preordinato alla tutela dell'interesse del locatore
ritenuto preminente, in determinate situazioni tassativamente indicate,
su quello del conduttore, ed è certamente entrato a far parte organica
del sistema, per la sua rispondenza agli ovvi limiti dell'esigenza
fondamentale che ha ispirato la legislazione vincolistica in materia,
cioè la tutela dell'interesse dei conduttori di immobili in locazione
ad uso di abitazione, alla conservazione dell'alloggio, da ritenere
logicamente operante soltanto fino a che tale interesse possa
ragionevolmente ritenersi in concreto sussistente. Ciò che è appunto
escluso dalla ricorrenza delle circostanze previste dall'art. 3 della
legge del 1950 ed in particolare dalla disponibilità di altra
abitazione idonea da parte del conduttore.
Pertanto, le considerazioni di ordine formale contenute
nell'ordinanza del pretore, che fanno riferimento alla temporaneità
delle precedenti norme in materia di proroga ed alla automatica
caducazione delle stesse in difetto di precisi richiami nella legge de
qua rivelano la loro intrinseca insufficienza ai fini di convalidare la
tesi sostenuta, che mal si concilia con la necessaria ed
imprescindibile esigenza di riconoscere una permanente coerenza del
sistema vincolistico per quanto riguarda i suoi elementi strutturali,
coerenza che, in difetto di espresse innovazioni disposte dal
legislatore o di una volontà abrogativa al riguardo o, comunque, di
una incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (art. 15
delle preleggi), postula la operatività permanente dei criteri
fondamentali del regime vincolistico stesso.
Aggiungasi che la recente legge 31 luglio 1975, n. 363, negando la
sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili
locati, considera i provvedimenti fondati sulla disponibilità da parte
del conduttore di altra abitazione (art. 1 quater, n. 3) confermando la
immanenza della relativa normativa.
È pertanto chiaro che, non essendo attendibile la portata
innovativa delle norme impugnate pretesa dal pretore a sostegno della
censura, e dovendosi per converso riconoscere che anche ai sensi delle
disposizioni impugnate è pur sempre operante il caso di decadenza
dalla proroga legale dei contratti previsto dall'art. 3, n. 1, della
legge n. 253 del 1950, la questione, come sopra proposta, deve essere
dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973, n. 495 (conversione in legge del
decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, concernente provvedimenti urgenti
sulla proroga di contratti di locazione e sublocazione degli immobili
urbani), e dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga
dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani e degli
immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda): questione
sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Bergamo, in
riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte