Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/2001

Altra decisione · depositata il 10/04/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37,

comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dalla

Corte di appello di Napoli, in una procedura di ricusazione

nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il

3 aprile 2000, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di ricusazione la Corte

di appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e

111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 34 e 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevedono che possa essere ricusato il

giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato

una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

che il giudice rimettente espone di essere chiamato a

pronunciarsi sulla dichiarazione di ricusazione presentata da un

imputato, rinviato a giudizio insieme ad altri per il delitto di

associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del codice penale) dinanzi

al collegio "B" della terza sezione del tribunale di Napoli;

che nel corso del processo la richiesta del pubblico

ministero di disporre una misura cautelare personale nei confronti

dell'imputato veniva presa in esame e accolta dai giudici del

collegio "A" della stessa sezione del tribunale di Napoli;

che il processo perveniva quindi all'udienza del 10 gennaio

2000, nella quale il collegio "B" incaricato della trattazione del

procedimento, separate le posizioni di alcuni soggetti - tra cui

quella dell'imputato a cui era stata applicata dal collegio "A" la

misura cautelare - che avevano chiesto di essere giudicati con il

rito abbreviato ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, disponeva relativamente alle posizioni

stralciate il rinvio del processo ad una successiva udienza dinanzi

al collegio "A";

che i giudici componenti il collegio "A" presentavano al

Presidente del tribunale dichiarazione di astensione, sul presupposto

che con l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale

avevano già espresso il loro convincimento sui fatti oggetto di

giudizio e sulla responsabilità dell'imputato;

che, a seguito del rigetto da parte del Presidente del

tribunale, l'imputato presentava dichiarazione di ricusazione per

l'incompatibilità dei giudici a celebrare il dibattimento, eccependo

in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice rimettente, rilevato che la situazione

prospettata dall'imputato non si inquadra in alcuna delle ipotesi

previste dall'art. 37 cod. proc. pen., ha sollevato questione di

legittimità costituzionale nei termini sopra indicati;

che il rimettente precisa che nella specie i giudici ricusati

hanno compiuto un esame approfondito degli atti di indagine del

pubblico ministero, in relazione sia alla sussistenza

dell'associazione camorristica, sia al coinvolgimento dell'imputato e

alle sue responsabilità penali, analizzando le dichiarazioni dei

collaboratori di giustizia e compiendo valutazioni in ordine alla

attendibilità dei vari mezzi di prova;

che, al riguardo, il giudice a quo pur non ignorando che

analoga questione, avente ad oggetto l'incompatibilità al giudizio

del giudice che si sia pronunciato sull'applicazione di una misura

cautelare negli atti preliminari al dibattimento, è già stata

dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale sul presupposto

che l'incompatibilità non sussiste là dove la valutazione sia stata

effettuata da parte dello stesso giudice già investito nel merito

del procedimento, sollecita un nuovo intervento della Corte,

affinché valuti "se il sistema attuale sia legittimo anche nel caso

in cui il giudice del dibattimento abbia applicato ex novo la misura

sulla base del solo materiale di prova in possesso del p.m.";

che tale intervento sarebbe reso necessario sia dalla

particolarità del caso concreto, sia dai mutamenti intervenuti nel

quadro normativo;

che sotto il primo profilo il rimettente sottolinea che nel

momento in cui avevano disposto la misura cautelare i giudici

ricusati non erano stati ancora investiti del giudizio di merito, che

all'epoca pendeva dinanzi all'altro collegio della loro sezione;

che sotto il secondo profilo assumerebbero rilevanza i nuovi

principi sul "giusto processo" introdotti nell'art. 111 Cost., in

quanto l'espressa previsione del principio del contraddittorio nella

formazione della prova precluderebbe all'organo della accusa di

portare all'esame del giudice di merito tutto il materiale di prova

in suo possesso, sia pure ai limitati fini di ottenere l'applicazione

di una misura coercitiva a carico dell'imputato;

che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione a

causa della disparità di trattamento tra gli imputati che affrontano

il processo da liberi e quelli che invece sono costretti ad

affrontarlo in stato di detenzione, atteso che il pregiudizio

all'imparzialità di giudizio può configurarsi solo rispetto a

questi ultimi;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando che analoga questione è già stata dichiarata

inammissibile con la sentenza n. 51 del 1997;

che il tribunale di Napoli con successiva ordinanza,

trasmessa a questa Corte in data 12 febbraio 2001 per unione agli

atti, ha comunicato che i giudici ricusati hanno presentato una nuova

dichiarazione di astensione, accolta dal Presidente del tribunale,

che ha provveduto ad assegnare il processo ad altro collegio della

medesima terza sezione del tribunale;

che dal verbale dell'udienza del 7 febbraio 2001, allegato

all'ordinanza trasmessa alla Corte, risulta che il pubblico

ministero, preso atto della sopravvenuta irrilevanza della questione

di legittimità costituzionale, ha chiesto che venisse inviata alla

Corte una "nota" per comunicare il venire meno della causa di

incompatibilità e consentire alla Corte stessa di dichiarare

l'inammissibilità della questione.

Considerato che, come risulta dall'ordinanza del tribunale di

Napoli, i giudici ricusati hanno presentato dichiarazione di

astensione, accolta dal Presidente del tribunale;

che a norma dell'art. 39 cod. proc. pen. la dichiarazione di

ricusazione, che ha dato luogo alla procedura nell'ambito della quale

è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, si

considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente

ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta;

che l'astensione dei giudici ricusati, intervenuta

successivamente alla ordinanza di rimessione, appare quindi

suscettibile di incidere sul rapporto processuale instauratosi

innanzi al giudice della ricusazione e sulla perdurante rilevanza

della presente questione di legittimità costituzionale (v. ordinanze

n. 448 del 1994, n. 65 del 1991, n. 250 del 1990);

che non è di ostacolo a questa conclusione la disciplina

dettata dall'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale, che si riferisce ai diversi casi della

sospensione, interruzione ed estinzione del giudizio a quo;

che deve pertanto essere disposta la restituzione degli atti

al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di

Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte