Corte costituzionale

Ordinanza n. 1090/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore

di Taranto nel procedimento civile vertente tra Ventura Maria Stella

e Moschetti Cataldo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16

ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui dispone l'obbligo

generale del pagamento dell'indennità di avviamento commerciale a

carico del locatore e in favore del conduttore, al di fuori

dell'ipotesi ed indipendentemente dalla misura del concreto vantaggio

ottenuto dal primo in conseguenza dell'avviamento medesimo";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che con sentenza n. 300 del 1983 è già stata

dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art. 69

della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 41 e

42 della Costituzione, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono

addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla

Corte;

che, per quanto attiene al prospettato contrasto dell'art. 69

della legge n. 392 del 1978 con l'art. 53 della Costituzione, la

giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che rientra

nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle ipotesi

in cui la tutela degli interessi economici di determinate categorie

deve essere posta a carico dell'intera collettività (v. sentenza n.

139 del 1985);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n.392,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della

Costituzione, dal Pretore di Taranto con ordinanza del 16 ottobre

1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1090 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte