Sentenza n. 11/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1960 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 851/1938
- art. 5legge 851/1938
- art. 6legge 851/1938
- art. 8legge 851/1938
- art. 16legge 851/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6, 8
e 16 della legge 16 giugno 1938, n. 851, contenente norme per
l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte, promosso con
ordinanza emessa il 2 maggio 1959 dal Tribunale di Messina nel
procedimento penale a carico di Villari Salvatore, iscritta al n. 111
del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 febbraio 1960 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi gli avvocati Enzo Silvestri e Costantino Mortati, per Villari
Santi, quale esercente la patria potestà sul minore Villari Salvatore,
Filippo Ungaro e Antonio Sorrentino, per la Centrale del latte di
Messina e il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione di legittimità costituzionale che forma oggetto del
presente giudizio promosso con ordinanza 2 maggio 1959 del Tribunale di
Messina è stata sollevata nel corso del procedimento penale a carico
di Villari Salvatore, imputato di contravvenzione all'ordinanza del
Sindaco di Messina 5 giugno 1958 ed al decreto prefettizio 8 ottobre
1958 per vendita di latte non pastorizzato e non proveniente dalla
centrale del latte, punita ai sensi dell'art. 650 Codice penale.
Avverso il decreto penale di condanna del Pretore di Messina, il
Villari proponeva opposizione e nel corso del relativo dibattimento
eccepiva la incostituzionalità della legge 16 giugno 1938, n. 851.
Tale eccezione, respinta dal Pretore, il Villari riproponeva nel
giudizio di secondo grado avanti al Tribunale di Messina. Questo, nella
citata ordinanza, ha rilevato che la questione di legittimità
costituzionale dell'intera legge 16 giugno 1938, n. 851, concernente le
norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte, è
stata proposta con particolare riferimento agli artt. 1, 5, 6, 8 e 16
di essa, eccependo che tali norme sono in contrasto con l'art. 41 della
Costituzione, il quale stabilisce che l'iniziativa economica privata è
libera; e che comunque le norme stesse debbono ritenersi abrogate in
seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo dello Stato.
Ciò posto, ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione e la
impossibilità di definire il giudizio senza la risoluzione della
questione di legittimità costituzionale, il Tribunale ha sospeso il
giudizio ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per
la decisione sulla legittimità costituzionale rispetto alle norme
degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della legge 16 giugno 1938, n. 851.
La ripetuta ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata per disposizione del Presidente di questa Corte, ai
sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959 ed iscritta al
n. 111 del Registro ordinanze 1959.
Nel giudizio avanti questa Corte si è costituito Villari Santi,
quale esercente la patria potestà sul minore Salvatore Villari,
depositando in cancelleria l'11 agosto 1959 le proprie deduzioni con
procura conferita all'avv. Enzo Silvestri, e con elezione di domicilio
in Roma, via Barnaba Oriani, 114, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Scalone.
Si è costituita altresì, depositando il 24 giugno 1959 in
cancelleria le proprie deduzioni, la S. p. a. Centrale del latte di
Messina in persona del suo Consigliere delegato dott. Vittorio Cambria,
a ciò autorizzato con deliberazione 16 maggio 1959 del Consiglio di
amministrazione della Società, rappresentata e difesa dagli avvocati
Nunzio Rosso, Filippo Ungaro ed Antonio Sorrentino, ed elettivamente
domiciliata in Roma presso lo studio di questo ultimo, via San Nicolò
da Tolentino, S. La Centrale del latte di Messina si era costituita
parte civile nel procedimento penale davanti al Pretore di Messina.
Con atto depositato in cancelleria il 4 giugno 1959 è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come
per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.
Il Villari, nelle cennate deduzioni, premette che la legge 16
giugno 1938, n. 851, deve considerarsi, dopo la soppressione
dell'ordinamento corporativo, del tutto priva di vigenza o, quanto
meno, inapplicabile e che essa, costituendo un tutto unitario, è
investita per intero dall'abrogazione che in modo più evidente
colpisce taluni suoi articoli.
Rileva, poi, che mediante la disciplina delle centrali del latte,
il legislatore intese realizzare un determinato indirizzo di politica
economica corporativa contemperando l'interesse pubblico igienico -
sanitario con l'interesse collettivo delle categorie concorrenti
all'intero processo produttivo e si preoccupò di garantire che, in via
normale, l'impianto e la gestione delle centrali del latte venissero
affidate alle categorie interessate. Venuti meno i presupposti della
legge, questa si deve considerare abrogata per cessazione della sua
ragione di esistenza.
La mancanza, cioè, di istituti di rappresentanza pubblicistica
della categoria e la evidente incompatibilità dell'attuale sistema
economico con quello che diede vita alla disciplina dei consorzi
obbligatori di diritto corporativo implicano l'inattualità e
l'abrogazione dell'intera legge, per il venir meno degli interessi e
delle finalità che la medesima intendeva realizzare.
Né varrebbe obiettare - sottolinea il Villari - che il comma
quarto dell'art. 5, il quale prevede che nell'eventualità in cui la
concessione non possa essere effettuata per mancata costituzione del
consorzio di categoria o per difetto di accordo sui termini della
convenzione, il Comune può in via eccezionale provvedere direttamente
all'impianto e all'esercizio della centrale, consente alla legge di
sopravvivere, sia pure con adattamenti conseguenziali alla cessazione
dell'ordinamento corporativo. E ciò perché allorquando il
legislatore prevede in via eccezionale una data regolamentazione per
l'eventualità che non possa trovare applicazione temporaneamente la
disciplina predisposta in via normale, crea un complesso inscindibile
di norme, con la conseguenza che l'abrogazione di quelle che prevedono
la disciplina normale implica l'abrogazione anche di quelle che
dovrebbero subentrare nel caso che non si possa adottare tale
disciplina.
La questione di legittimità costituzionale sorge dunque continua
il Villari - soltanto ove si ritenga che le norme di soppressione
dell'ordinamento corporativo abbiano abrogato soltanto parzialmente la
legge del 1938.
Ma le pretese norme superstiti di questa legge rappresentano una
violazione dell'art. 41 della Costituzione, che garantisce la libertà
della iniziativa economica privata. Se è vero che l'interesse
dell'igiene e della salute pubblica deve essere tutelato, è indiscusso
che tale fine deve essere perseguito con opportuni sistemi di controllo
senza sopprimere il diritto di libertà di commercio. Né può dirsi
che l'attività di quanti partecipano nel ciclo di produzione del latte
si pone in contrasto con l'utilità sociale e che l'interesse pubblico
richiede la soppressione di tale libertà. La circostanza che tale
attività è libera, laddove non esistono le centrali del latte, sta a
dimostrare che non si tratta di attività in contrasto con l'utilità
sociale, - né comunque dannosa per la collettività. Potrebbe tuttavia
osservarsi rileva ancora il Villari - che l'interesse generale
consiglia la pubblicizzazione di certi settori, indipendentemente da
ogni valutazione sul contrasto di tale attività con l'utile sociale.
Ma è facile replicare che tale ipotesi rientra nella previsione
dell'art. 43 della Costituzione per cui rimane soltanto da esaminare se
con tale articolo contrastino le ripetute norme residue della legge del
1938.
Non sembra che le imprese concernenti il ciclo produttivo del latte
(produzione, pastorizzazione, vendita del latte) abbiano i caratteri
indicati dall'art. 43. Non può infatti affermarsi ché si è in
presenza di servizi pubblici essenziali e che le imprese relative
abbiano carattere di preminente interesse generale. La norma
costituzionale prevede, poi, un particolare procedimento per la
pubblicizzazione delle imprese. Occorre, cioè, una legge che riservi
originariamente o trasferisca, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, le imprese in questione. Il precetto costituzionale pur
prevedendo a fini di utilità generale l'assunzione, in regime di
monopolio, di talune imprese da parte di determinati enti, stabilisce
precise garanzie nei confronti dei titolari che in conseguenza di detta
assunzione vengono a subire gravi limitazioni alla loro sfera
giuridica. La legge del 1938 prevede la gestione delle centrali da
parte dei consorzi di categoria, ma non predispone particolari garanzie
a favore delle imprese interessate. Non risponde quindi a quelle
esigenze che il costituente ha tenuto presenti. Ciò posto, conclude
il Villari, manifesta è l'illegittimità della istituzione delle
centrali del latte, del divieto di vendita del latte nei Comuni dove
esiste la centrale e della determinazione del prezzo del latte trattato
dalla centrale da parte del Comune o del consorzio di Comuni. Chiede,
quindi, che questa Corte voglia dichiarare incostituzionali gli artt.
1, 5, 6, 8 e 16 della legge 16 giugno 1938, n. 851. Nelle deduzioni
della Centrale del latte di Messina vengono innanzi tutto formulate
alcune precisazioni, e cioè:
a) la soppressione dell'ordinamento corporativo, che si assume
abbia influenzato la legge del 1938, è stata disposta non con leggi
costituzionali ma con leggi ordinarie; più particolarmente il decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. E pertanto di
competenza del giudice ordinario di apprezzare, alla stregua del
principio di ermeneutica sancito nell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale, fino a che punto si verifichi una incompatibilità
fra le nuove e le vecchie disposizioni;
b) non è esatto che le centrali del latte siano istituti di
carattere corporativo, sì che, cessato il relativo ordinamento, cessi
anche la regolamentazione dettata per esse. La ragione determinante
l'istituzione di tali centrali è la tutela della pubblica igiene.
Difatti esse traggono la loro origine, non dalla legge del 1938, ma dal
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo
diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 944, al quale
è estranea ogni impronta di carattere sindacale o corporativo; è
detto regolamento che ha dato facoltà ai Comuni di istituire le
centrali del latte (art. 27) con la conseguente esclusiva della vendita
del latte proveniente dalle centrali (art. 28);
c) la sola influenza corporativa che si rinviene nella legge del
1938 è costituita dal diritto riconosciuto alle associazioni o
consorzi di categoria, dai primi tre commi dell'art. 5, di ottenere in
concessione la gestione delle centrali, con preferenza rispetto alla
gestione diretta da parte degli stessi Comuni; ed è questa norma (e
quella conseguenziale dell'art. 6) che è stata abrogata a seguito
della soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo. Ciò posto,
l'ordinamento vigente potrebbe così essere sintetizzato. Le centrali
del latte sono istituite e gestite nel prevalente interesse dell'igiene
e della salute pubblica; esse altro non sono che stabilimenti che
raccolgono il latte destinato al consumo diretto, lo sottopongono ad un
trattamento che ne garantisce la salubrità e lo condizionano per la
vendita in modo da escludere ogni manomissione e contaminazione (artt.
27 e 29 reg. 1929; artt. 1 e 14 legge 1938). Le centrali sono
istituite dai Comuni o da consorzi di Comuni; cessato il diritto di
preferenza a favore delle associazioni di categoria, la istituzione e
la gestione possono essere fatte sia direttamente, sia attraverso
concessioni ad enti o privati che offrano le necessarie garanzie (art.
27 reg. 1929; artt. 1 e 5 legge 1938), in conformità, del resto, ai
principi generali, in tema di servizi municipalizzati. Nei Comuni ove
esiste la centrale è vietata la vendita per il consumo diretto di
latte che non provenga dalla centrale (art. 28 reg. 1929; art. 13 legge
1938), ad eccezione del "latte crudo" o di alcune preparazioni lattee
speciali.
Dopo tali premesse, la Centrale del latte di Messina rileva che se
è esatto che l'art. 41 della Costituzione sancisce in linea di
principio la libertà dell'iniziativa economica privata, da ciò non si
deve desumere che la Costituzione abbia negato cittadinanza nel nostro
ordinamento a tutte le imprese pubbliche con diritto di monopolio e che
per ciò siano stati soppressi, o comunque divenuti incostituzionali,
il monopolio ad esempio delle ferrovie o della fabbricazione dei
tabacchi o i servizi che i Comuni sono autorizzati a monopolizzare con
diritto di privativa (v. art. 1, nn. 8, 10, li e 17 del T.U. 15
ottobre 1925, n. 2578).
Accanto all'art. 41 vi è infatti l'art. 43 che autorizza la legge
a riservare allo Stato o ad enti pubblici determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali
ed abbiano carattere di preminente interesse generale; e il trattamento
igienico del latte e la distribuzione per la vendita con particolari
cautele è appunto un servizio che la legge riserva ad un ente pubblico
(Comune); con una valutazione insindacabile dell'interesse generale che
tale servizio riveste. Ma se anche tale ostacolo preclusivo non
esistesse non si potrebbe certo negare che l'igiene e la salute
pubblica costituiscano un interesse generale di carattere preminente; a
tacer d'altro si tratta di interessi assunti come fondamentali nel
nostro ordinamento (art. 32 della Costituzione: La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività).
Né può contestarsi - continua la Centrale del latte - che il fine
della riserva ai Comuni del servizio in parola sia la tutela
dell'igiene e della salute pubblica; lo afferma esplicitamente l'art. 2
della legge del 1938; risulta dallo stesso complesso procedimento per
l'istituzione delle centrali, a cui sono chiamati a partecipare, non
solo gli organi che presiedono alla tutela dei Comuni, ma, e con
funzioni preminenti, gli organi sanitari dello Stato (Consiglio
provinciale di sanità, Ministero della sanità).
Tutto ciò, si precisa infine nelle ripetute deduzioni, vale in via
generale per la legge che riguarda le centrali e per quelle fra le
norme denunciate che si riferiscono all'attribuzione ai Comuni del
servizio relativo (art. 1 e ultimi due commi dell'art. 5).
Per gli altri articoli basterà rilevare:
- primi tre commi dell'art. 5: se la denuncia di violazione
dell'art. 41 della Costituzione si riferisce al diritto preferenziale
riconosciuto alle associazioni e consorzi di categoria, il problema
deve intendersi superato. a seguito dell'abrogazione di tale diritto;
art. 6: è, come si è rilevato, conseguentemente caduto;
- art. 8: anzitutto la norma non è più in vigore, essendo stata
assorbita dalle disposizioni vigenti sui Comitati prezzi; in secondo
luogo, dato il presupposto che l'impresa è di pertinenza del Comune,
l'aver limitato i poteri di questo nella determinazione dei prezzi
costituisce una garanzia dei consumatori;
- art. 16: più che questa disposizione dovrebbe venire in rilievo
la norma dell'art; 13, che stabilisce il diritto di esclusiva nella
vendita del latte proveniente dalle centrali. Ma tale esclusiva è
pienamente giustificata quale ineliminabile conseguenza della riserva
all'ente pubblico dell'impresa. L'art. 41 poi è estraneo all'altra
parte dell'art. 16, quella cioè che disciplina le sanzioni - di
carattere penale e amministrativo - a carico delle centrali che non
osservino gli obblighi loro imposti.
Si conclude, pertanto, chiedendo che questa Corte dichiari
infondata la denuncia di illegittimità costituzionale di cui
all'ordinanza 2 maggio 1959 del Tribunale di Messina.
L'Avvocatura dello Stato nel menzionato atto di intervento
eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per
incertezza sull'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale e
per omessa valutazione della rilevanza della questione e sostiene, in
proposito, che nella specie la situazione è identica a quella decisa
con ordinanza di questa Corte n. 83 del 30 aprile 1958. Nel merito
rileva innanzi tutto che le disposizioni della legge 16 giugno 1938, n.
851, non sono nuove nel nostro ordinamento giuridico.
Precisa che la prima disciplina delle "centrali del latte" si trova
nel R.D. 9 maggio 1929, n. 994, il quale venne emanato in virtù della
delega contenuta nell'art. 218 del T.U. delle leggi sanitarie 10 agosto
1907, n. 636, modificato con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889, previo il
prescritto parere del Consiglio superiore di sanità.
Tale diretta derivazione dal T.U. delle leggi sanitarie, il
procedimento seguito e anche l'epoca dell'emanazione stanno a
dimostrare - si sottolinea - che la disciplina delle centrali del latte
fu preordinata esclusivamente a scopi igienico - sanitari.
All'uopo l'Avvocatura cita l'art. 27 del regolamento il quale, dopo
aver stabilito particolari prescrizioni igieniche sulla tenuta delle
stalle, sui controlli sanitari degli animali da latte, sui sistemi di
mungitura, sulla raccolta, sul trasporto, e sulla vendita, ecc.
(prescrizioni con cui risultano sostituite quelle meno sviluppate del
regolamento del 3 agosto 1890, n. 7045), prevede la facoltà dei
Comuni: a) di istituire le centrali del latte, cioè "speciali
stabilimenti per la raccolta del latte destinato al consumo locale,
allo scopo di sottoporlo ai controlli necessari, nonché alla
pastorizzazione o ad altro trattamento che venisse riconosciuto idoneo
allo scopo di assicurarne la genuinità e la salubrità; b) di affidare
la costruzione e l'esercizio di detti stabilimenti ad enti e privati
che offrano le necessarie garanzie per il raggiungimento degli scopi
suindicati", ferma, peraltro, la vigilanza sanitaria sulle operazioni
che si compiono nello stabilimento, da esercitarsi sistematicamente e
direttamente dal Comune con proprio personale tecnico.
Cita ancora l'art. 28 il quale dispone che "nei Comuni ove esiste
la centrale è vietata la vendita di altro latte, ad eccezione di
quello da potersi consumare crudo, preparato giusta le norme contenute
nel titolo VII del presente regolamento". E fa presente altresì che il
regolamento dopo aver dettato le prescrizioni per il latte da potersi
consumare crudo, al titolo VIII si occupa del latte reintegrato, del
latte scremato, nonché delle preparazioni lattee speciali stabilendo
che chiunque intenda produrre e mettere in commercio tali preparazioni
deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità
comunale, la quale ne stabilisce anche le norme igieniche da osservare
per la produzione e il commercio.
Dalla disamina di tali norme - conclude l'Avvocatura - si possono
trarre le seguenti illazioni:
a) le centrali del latte hanno lo scopo d'immunizzare il latte, sia
mediante la pastorizzazione, che mediante qualsiasi altro trattamento,
il quale ne assicuri la genuinità e la salubrità;
b) la norma considera di interesse pubblico la istituzione delle
centrali del latte e ne affida il compito al Comune, venendo così a
creare un nuovo servizio pubblico;
c) in conformità dei principi generali del nostro ordinamento, il
servizio pubblico può essere esercitato sia direttamente, che
attraverso concessioni a privati;
d) il monopolio od esclusiva della vendita del latte attraverso la
centrale è in relazione al carattere pubblico del servizio, e non già
correlativo ad un esercizio di essa da parte di un consorzio
totalitario di produttori.
La legge 16 giugno 1938, n. 851, non ha fatto, quindi, che
rafforzare il principio della esclusiva (già sancito dal R.D. 9 maggio
1929, n. 994), sulla raccolta e la vendita del latte prodotto "nel
prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica".
Il divieto di vendita del latte non proveniente dalle centrali
trova il proprio fondamento in esigenze di ordine igienico e sanitario
ossia, secondo il citato chiaro disposto di legge, "nel prevalente
interesse della igiene e della salute pubblica".
Tale interesse (in cui nulla hanno a vedere le abrogate norme
sull'ordinamento corporativo dello Stato) non poteva non essere
sufficientemente garantito e tutelato. Perciò - in aggiunta alle norme
di diritto penale - sono state comminate speciali sanzioni.
Dimostrato che, per precisa disposizione di legge, le "centrali del
latte sono istituite e gestite nel prevalente interesse della igiene e
della salute pubblica" (art. 2 legge 16 giugno 1938, n. 851), è di
tutta evidenza - continua l'Avvocatura - la mancanza di fondamento
della violazione del principio di libertà e d'iniziativa economica
privata di cui all'art. 41 della Costituzione.
Obbiettivo di tale norma, è quello di armonizzare l'attività
economica privata con il fine dell'interesse pubblico.
All'uopo il comma secondo di detto articolo pone i limiti che la
iniziativa privata deve rispettare; mentre il successivo comma terzo
subordina appunto tale iniziativa agli obblighi che la legge può
imporre per il raggiungimento dei fini sociali.
La impresa o l'attività privata (anche nel campo economico -
sociale) è riconosciuta solo se e in quanto essa non leda il pubblico
interesse, onde la iniziativa privata deve cedere di fronte al
prevalente interesse generale o sociale.
Di conseguenza, il servizio di raccolta e di distribuzione (o
vendita) di un elemento di tale importanza - quale il latte - non può
essere disciplinato con criteri economici di interesse privato, ma deve
essere, invece, gestito anche, e soprattutto, nel rilevato interesse
della igiene e della salute pubblica, con norme determinate di legge e
in base a opportuni controlli.
Con le disposizioni della legge 16 giugno 1938, n. 851, si tenne
appunto a tutelare i consumatori, assicurando la genuinità e la
igienicità del latte sottoponendolo a un trattamento che ne garantisse
la salubrità, e condizionandolo, per la vendita, in modo da evitarne
la manomissione o contaminazione.
Ne consegue che le norme denunciate, lungi dall'essere in contrasto
con l'art. 41 della Costituzione, risultano in assoluta armonia con
l'altra norma costituzionale contenuta nell'art. 32, con cui è,
appunto, stabilito che la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività.
A conforto di tale argomentazione, l'Avvocatura richiama la
sentenza n. 29 del 1957 di questa Corte con la quale non è stato
ritenuto in contrasto con l'art. 41 della Costituzione l'art. 125 del
T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sotto il profilo
che il prezzo di imperio dei medicinali persegue lo scopo di tutelare
il pubblico da eventuali speculazioni e da inconvenienti collegati al
regime di libera concorrenza e, quindi, risponde pienamente alla norma
costituzionale dell'art. 32.
Ciò posto, l'Avvocatura adduce poi numerose argomentazioni per
dimostrare che, intervenuta l'abrogazione delle norme della legge 16
giugno 1938, n. 851, per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo dello Stato, non può sorgere questione di
incostituzionalità in relazione alle norme medesime, rientrando nelle
attribuzioni del giudice ordinario la potestà di disapplicare le norme
di legge abrogate (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale).
E soggiunge che tale abrogazione riguarda soltanto i primi tre commi
dell'art. 5 e, se mai, l'art. 6 di detta legge.
Ed invero - continua l'Avvocatura - per ritenere che l'abrogazione
delle norme sui consorzi di categoria importi anche l'abrogazione delle
norme relative alla disciplina della raccolta e della vendita del latte
a mezzo delle centrali, si dovrebbe affermare che l'anzidetta
disciplina fosse applicabile soltanto nel caso in cui le centrali
fossero gestite da consorzi di categoria.
Ma una dimostrazione del genere è impossibile: sia perché la
raccolta e il confezionamento del latte attraverso le centrali risulta
introdotta con il regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929, n. 994,
cioè prima che fosse stabilito il diritto dei consorzi
(successivamente abrogato), anzi assai prima della previsione della
loro esistenza (che si rinviene nella legge n. 838 del 1932); sia e
soprattutto perché l'art. 13 della legge del 1938, n. 851, non
contiene alcuna distinzione fra le centrali esercitate dai consorzi e
quelle gestite diversamente.
Sicché - si conclude - può affermarsi che le centrali del latte,
istituite nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica,
(art. 2 della legge) debbano, necessariamente, continuare ad esistere,
in base alle norme in vigore, con gestione o esercizio diretto da parte
dei Comuni o dei consorzi dei Comuni, con l'unica differenza che,
siffatto tipo di esercizio - mentre era previsto, in via eccezionale,
dal penultimo comma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1938, n. 851 -
per effetto della abrogazione delle norme sull'ordinamento corporativo
(che facevano obbligo della concessione della gestione ai consorzi di
categoria), deve ritenersi che ora costituisca il sistema di gestione
normale, se non esclusivo, da parte dei Comuni o dei consorzi dei
Comuni.
Si chiede, pertanto, che la Corte dichiari inammissibile e,
comunque, non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Messina
con ordinanza del 2 maggio 1959, relativa alla legittimità
costituzionale delle norme contenute nella legge 16 giugno 1938, n. 851
(in particolare: degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della stessa legge), in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
La difesa del Villari ha depositato memoria (21 gennaio 1960) con
la quale preliminarmente si chiede il rigetto della eccezione
d'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato,
perché dall'ordinanza di rinvio risulta sufficientemente determinato
l'oggetto della controversia.
Richiamandosi, poi, alla sentenza n. 78 del 1958 di questa Corte e
alla regolamentazione contenuta nel R.D. n. 994 del 1929 che, senza
eliminare l'iniziativa privata, fissa condizioni e controlli per
garantire adeguatamente la genuinità di un prodotto necessario
all'alimentazione, nega che il divieto della libertà di commercio del
latte sia imposto da esigenze igieniche, pur riconoscendo che la tutela
della salute pubblica costituisce un interesse spiccatamente sociale.
Né per la legittimità delle norme impugnate si potrebbe invocare
l'art. 43 della Costituzione, sostenendo che il servizio affidato alle
centrali del latte ha carattere di servizio pubblico essenziale con
preminente interesse generale, sicché validamente una apposita legge
lo avrebbe riservato ad enti pubblici. Per applicare la cennata
disposizione mancherebbero i richiesti requisiti di sostanza e di
forma.
Quanto ai primi, pur ammettendo che il commercio del latte possa
rientrare nella figura di servizio pubblico, non presenta i caratteri
di essenzialità e di preminente interesse generale, che devono
accompagnare i servizi suscettibili di ricadere nella sfera dell'art.
43, caratteri contrastati dalla facoltà di assunzione del servizio
delle centrali da parte di enti pubblici.
Mancherebbe il requisito formale in quanto la "riserva assoluta di
legge singolare imposta dal costituente" richiederebbe una legge per
disporre l'attribuzione originaria o l'espropriazione di singoli
servizi per determinare nominativamente l'impresa o l'ambito del
settore produttivo sottratto ai privati, nonché per stabilire
l'indennità in caso di espropriazione. Nella specie la legge n. 851,
del 1938, si è limitata a conferire ai Comuni la facoltà di istituire
le centrali, autorizzando i Prefetti a determinare il perimetro della
zona entro cui deve valere il divieto di vendita per i privati.
Né vale obiettare che, trattandosi di legge emanata prima della
Costituzione, sarebbe soggetta ai requisiti formali richiesti al
momento della sua formazione. La riserva di legge, che nella specie
sarebbe "qualificata", non può considerarsi una modalità che attiene
al processo formativo degli atti, bensì la suprema garanzia dei
diritti fondamentali del cittadino.
Si conclude perché sia dichiarata fondata la denuncia di
incostituzionalità di cui all'ordinanza del Tribunale di Messina del 2
maggio 1959.
Anche la S. p. a. Centrale del latte di Messina ha presentato
deduzioni depositate il 21 gennaio 1960.
La difesa, richiamandosi ai precedenti della Corte di cassazione e
del Consiglio di Stato, insiste nell'affermare che le disposizioni
della legge del 1938, non abrogate in virtù del soppresso ordinamento
corporativo, non sono in contrasto con la norma dell'art. 41 della
Costituzione. Né è esatto che, essendo l'iniziativa economica privata
garantita costituzionalmente, debba ritenersi incostituzionale
qualsiasi riserva allo Stato o ad enti pubblici di determinate imprese.
Accanto al principio generale dell'art. 41 la norma specifica dell'art.
43 pone alla libera iniziativa il limite consistente nella riserva
delle imprese riguardanti servizi pubblici essenziali con carattere di
preminente interesse generale, ed è certo che le centrali del latte
abbiano i tipici caratteri dell'impresa pubblica.
E non vale obiettare, che la tutela della salute pubblica possa
essere perseguita con opportuni sistemi di controllo senza sopprimere
il diritto di libertà di commercio; poiché è sottratta al sindacato
costituzionale la valutazione dei criteri seguiti dal legislatore nel
decidere, se l'interesse pubblico sottostante ad una determinata
categoria d'imprese debba essere perseguito con limitazioni e controlli
dell'attività privata o con la devoluzione del loro esercizio ad un
ente pubblico.
Del pari eccede i limiti della legittimità costituzionale il
giudizio del legislatore sulla sussistenza di quei requisiti
discrezionalmente valutabili, che condizionano l'applicazione dell'art.
43; e non v'ha dubbio che la tutela della salute pubblica,
espressamente considerata dall'art. 32 della Costituzione, costituisca
un fine pubblico. Non ha poi fondamento il rilievo che le centrali del
latte possono coesistere col libero commercio del latte a seconda che
il Comune creda o meno di istituirle.
L'art. 43 non autorizza a ritenere che il monopolio è
costituzionalmente legittimo solo se abbia i caratteri dell'assolutezza
e della necessità; e la legge sulla municipalizzazione dei servizi,
nella quale s'inquadra la istituzione delle centrali del latte, è
ispirata al criterio della facoltatività, deferendosi alla Pubblica
Amministrazione l'apprezzamento sulle condizioni per l'esercizio del
servizio pubblico.
Infine non merita considerazione la pretesa mancata osservanza
delle garanzie previste dall'art. 43 a favore dei titolari delle
imprese pubblicizzate. A prescindere che tale questione non è stata
deferita all'esame della Corte, le prescrizioni sulla espropriazione e
sull'indennizzo trovano applicazione quanto vi è trasferimento allo
Stato di imprese già esistenti, non quando la legge riserva allo Stato
e ad enti pubblici la facoltà di istituire determinate imprese, come
è avvenuto per le centrali del latte. Si insiste nelle formulate
conclusioni.
L'Avvocatura dello Stato, con la memoria depositata il 21 gennaio
1960, in confutazione delle argomentazioni avversarie, puntualizza in
sintesi le seguenti considerazioni: che, cessato il presupposto di
politica economica corporativa della legge del 1938, se l'abrogazione
del sistema corporativo dovesse' investire - come sostiene il Villari -
l'intera legge, esulerebbe ogni questione di legittimità
costituzionale e dovrebbe pronunciarsi declaratoria di inammissibilità
in quanto la vertenza dovrebbe essere regolata davanti al magistrato
ordinario ai sensi dell'art. 15 delle preleggi: che dalla lettera e
dallo spirito della legge del 1938 si evince, che le centrali del latte
sono state istituite nel prevalente interesse dell'igiene e della
salute pubblica e non per tutelare le categorie interessate all'intero
processo produttivo del latte; che alla mancata costituzione del
consorzio di categoria subentra la possibilità dell'assunzione, in via
eccezionale, dell'impianto e del funzionamento delle centrali da parte
dei Comuni o consorzio di Comuni, eccezionalità da intendersi non nel
significato di temporaneità ma di disposizioni di carattere
eccezionale di fronte alla norma di carattere generale che prevede la
concessione ai consorzi di categoria: che, caduto l'ordinamento
corporativo, per la gestione delle centrali del latte, hanno acquistato
automaticamente vigore le norme di carattere amministrativo, che
autorizzano i Comuni o i consorzi dei Comuni a provvedere direttamente
all'impianto e all'esercizio delle predette centrali oppure a
concederle a terzi: che, divenuta impossibile la costituzione di
consorzi di categoria, conservano vigore le disposizioni della legge
del 1938 non necessariamente connesse con l'ordinamento corporativo:
che, le disposizioni della legge del 1938 rimaste in vigore sono in
armonia con l'ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione, il quale
autorizza il legislatore a stabilire controlli all'iniziativa privata
nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica
espressamente contemplata dall'art. 32 della Costituzione: che, infine
non si può invocare l'art. 43 della Costituzione perché, nella
specie, non si verte in materia di trasferimento d'impresa o di
azienda.
Si insiste nell'accoglimento delle già prese conclusioni.
Nell'udienza del 3 febbraio 1960 la difesa delle parti illustra le
rispettive deduzioni. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato ha dedotto pregiudizialmente
l'inammissibilità della proposta questione di legittimità
costituzionale per l'incertezza sull'oggetto della questione stessa e
per omessa valutazione della rilevanza della medesima per la
definizione del giudizio ordinario.
L'assunto è infondato in quanto l'ordinanza 2 maggio 1959 del
Tribunale di Messina indica le disposizioni della legge 16 giugno 1938,
n. 851, impugnate (artt. 1, 5, 6, 8 e 16), nonché la norma
costituzionale della quale si assume la violazione (art. 41); e
soggiunge che la risoluzione della questione di legittimità
costituzionale proposta dal Villari non è manifestamente infondata ed
è determinante per la definizione del giudizio.
Non sussiste poi, contrariamente a quanto afferma l'Avvocatura
dello Stato, identità tra l'attuale caso e quello deciso dalla Corte
con ordinanza n. 83 del 30 aprile 1958. Invero, in detta ordinanza si
osserva che il Pretore di Lucca si era limitato a denunziare il
contrasto tra la norma costituzionale di cui all'art. 41 della
Costituzione e l'intera legge 16 giugno 1938, n. 851, in quanto
ispirata a principi corporativi e che, non essendo le relative
disposizioni omogenee né tutte riconducibili al cessato ordinamento
corporativo dello Stato, non si poteva considerare soddisfatto per
altra via che non fosse quella della indicazione specifica, l'obbligo
di precisare le norme viziate di illegittimità costituzionale, nonché
i motivi della rilevanza della questione rimessa alla Corte.
Quanto al merito, interpretando l'ordinanza di rinvio, la questione
sottoposta all'esame della Corte si pone con riferimento soltanto agli
artt. 1, 5, commi quarto e quinto, e 16 della legge 16 giugno 1938, n.
851. Relativamente alle norme contenute nei commi primo, secondo, terzo
dell'art. 5 e nell'art. 6 della citata legge n. 851, per effetto della
sopressione dell'ordinamento corporativo dello Stato R.D. L.9 agosto
1943, n. 721, e D.L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369), è venuto a
mancare il presupposto per l'applicabilità delle norme stesse. Non
esistono più, infatti, i consorzi di categoria volontariamente
costituiti tra agricoltori, commercianti e. industriali, d'intesa con
le rispettive organizzazioni funzionanti con rappresentanza
pubblicistica (art. 10 legge 6 giugno 1932, n. 834, e R.D.L.16 aprile
1936, n. 1296) ai quali il Comune o il consorzio di Comuni doveva
obbligatoriamente dare in concessione le centrali del latte. E non
esistendo i consorzi di categoria, non ha più ragion d'essere la
disposizione dell'art. 6, che riguarda gli statuti di detti consorzi.
Quanto all'art. 8, che prevede la fissazione da parte dei comuni
del prezzo di vendita del latte trattato dalla centrale, è da rilevare
che a tale regolamentazione è stato sostituito il sistema temporaneo
contenuto nelle disposizioni relative ai comitati ministeriali e
provinciali dei prezzi (D.L.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 848; D.L.Lgt. 26
aprile 1946, n. 363; D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 836), in virtù
del quale la determinazione del prezzo del latte prodotto dalle
centrali è stata attribuita ai comitati dei prezzi.
Pertanto l'oggetto del giudizio di legittimita e circoscritto alle
disposizioni contenute nell'art. 1, nei commi quarto e quinto
dell'art. 5 e nell'art. 16 della legge n. 851; disposizioni che, se pur
contenute in questa legge, prescindono dall'ordinamento corporativo.
Invero l'articolo primo attribuisce esclusivamente ai Comuni anche
riuniti in consorzio la facoltà di istituire "centrali del latte", del
resto già riconosciute dall'art. 27 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994. E
a rilevare inoltre, che anche l'impianto e l'esercizio delle centrali
del latte potevano esistere indipendentemente dall'ordinamento
corporativo. Dispongono infatti i commi quarto e quinto dell'art. 5,
che ove la concessione delle centrali ai consorzi di categoria non
potesse essere effettuata, il Comune o il consorzio di Comuni, con
deliberazione approvata e omologata dal Ministero, potrà, "in via
eccezionale", provvedere direttamente all'impianto e alla gestione
della centrale. Eccezionalità da intendersi non come temporaneità,
bensì nel significato di diversità dalla disciplina di carattere
generale, consistente nella concessione delle centrali ai consorzi di
categoria. Ciò trova conferma nel fatto, che la legge n. 851 nel
regolare l'impianto e l'esercizio delle centrali non distingue tra
centrali gestite dai Comuni e centrali gestite dai consorzi.
Occorre, ora, esaminare se la istituzione ed il funzionamento delle
centrali del latte siano in contrasto con il principio della libertà
di iniziativa economica privata affermato dall'art. 41, primo comma,
della Costituzione. Alla denuncia di illegittimità per violazione
dell'art. 41, la difesa dello Stato e la difesa della Centrale di
Messina eccepiscono che la legge del 1938, n. 851, sarebbe legittimata
dalla norma dell'art. 43 della Costituzione.
Nel sistema della Carta costituzionale la libera iniziativa
economica incontra i limiti indicati nell'art. 41 e nell'art. 43;
disposizioni che vanno tenute presenti per stabilire se una determinata
limitazione legislativa del diritto di iniziativa economica sia
consentita dalla Costituzione. L'art. 41, dopo avere affermato che
l'iniziativa economica privata è libera, stabilisce che essa non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (secondo comma); e
che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali (terzo comma). Per l'art. 43, poi, a fini di
utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energie o a situazioni di monopolio e che abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Ora, poiché la questione da decidere attiene alla legittimità
della riserva ai Comuni del monopolio locale del latte, occorre
esaminare le disposizioni impugnate in riferimento all'art. 43.
Ritiene la Corte che questa norma consente alla legge, tra l'altro, la
possibilità di attribuire ad enti pubblici per ragioni di utilità
generale la facoltà di concedere, in esclusiva, determinate categorie
di imprese, e, tra le altre, quelle relative a servizi pubblici
essenziali che abbiano carattere di preminente interesse generale.
Orbene a tali condizioni risponde la legge 16 giugno 1938, n. 851, la
quale attribuisce a certi enti pubblici (Comuni o consorzi di Comuni)
la facoltà di istituire centrali con esclusiva per la vendita del
latte.
La stessa legge stabilisce che con decreto del Prefetto deve essere
fissato il perimetro della zona di produzione di pertinenza della
centrale in relazione al fabbisogno della popolazione (art. li, primo
comma); che con altro decreto prefettizio deve essere determinato il
perimetro della zona urbana entro il quale è vietata la introduzione e
la vendita del latte che non sia di pertinenza della centrale (art. 13,
primo comma). E per tale tipo di impresa pubblica, destinata alla
vendita in esclusiva di un prodotto alimentare, ricorrono le varie
condizioni richieste dall'art. 43. Infatti le centrali hanno il compito
di preparare un alimento di largo consumo; la pastorizzazione e la
distribuzione del latte è un servizio pubblico con i caratteri di
servizio essenziale di preminente interesse generale; il diritto
esclusivo di vendita concesso alle centrali è un mezzo di protezione
di un interesse igienico - sanitario pubblico e quindi risponde a fini
di utilità generale. Tutto ciò è chiarito dal primo comma dell'art.
2 della legge n. 851 del 1938, ove è detto che le centrali sono
istituite e gestite "nel prevalente interesse dell'igiene e della
salute pubblica". A questa finalità si ispirano tutte le disposizioni
legislative che, prima della legge del 1938, hanno disciplinato la
produzione e la distribuzione del latte; e cioè: la legge n. 5849 del
22 dicembre 1888, riprodotta nel T.U. delle leggi sanitarie 1 agosto
1907, n. 636 (artt. 3, 114, 218), modificato dal R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2089, fino al R.D. 9 maggio 1929, n. 994. Queste disposizioni
regolano con accorgimenti sempre più efficienti la raccolta, la
produzione e la vendita del latte; precisando che le centrali istituite
dai Comuni devono sottoporre il latte ai controlli necessari nonché
alla pastorizzazione o ad altro trattamento che venisse riconosciuto
idoneo allo scopo di assicurarne la genuinità e la salubrità. Alla
stessa tutela provvedono inoltre i regolamenti comunali di igiene.
Ricollegandosi a questi precedenti, identiche finalità persegue la
legge del 1938, n. 851; la quale dopo aver attribuito ai Comuni la
facoltà di istituire le centrali del latte con l'esclusiva, mette in
risalto l'interesse e l'utilità generale, predisponendo una serie di
controlli atti a garantire la genuinità di un alimento di ampio
consumo, quale è il latte. Essa infatti definisce le centrali del
latte come speciali organizzazioni intese ad assicurare la genuinità
del latte, condizionandolo per la vendita al consumatore in modo da
escludere ogni mano - missione e contaminazione (art. 1); subordina la
istituzione delle centrali al parere igienico - sanitario di una
commissione consultiva (artt. 2, 3); esclude dal conferimento del latte
alla centrale i produttori della zona per giustificate ragioni
igieniche (art. 11, secondo comma); stabilisce che, ove il latte
proveniente dalla zona di pertinenza della centrale sia insufficiente a
coprire il consumo locale, si possa prelevare il latte soltanto da
vaccherie autorizzate, sempre per motivi igienici (art. 12); prescrive
particolari cautele per garantire da manomissioni la vendita e la
distribuzione del latte lavorato dalle centrali (art. 14). Infine
predispone una rigorosa vigilanza sanitaria ed il controllo di tutte le
operazioni che si compiono nelle centrali, affidandole ad organi
qualificati (sindaco, prefetto, consiglio provinciale di sanità,
ufficiale sanitario) (art. 15).
Né può fondatamente contestarsi che il fine della tutela
dell'igiene e della salute pubblica, collegato alla pastorizzazione e
distribuzione del latte, sia un fine di generale utilità di preminente
interesse generale.
In proposito è sufficiente considerare che l'art. 32 della
Costituzione stabilisce che la Repubblica "tutela la salute pubblica
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività".
Rimane a dire dell'art. 16, il quale nel primo comma - che è
quello cui si riferisce, in sostanza, la censura di incostituzionalità
- appresta la sanzione penale (ammenda) per la violazione dei precetti
contenuti negli artt. 13 e 14; e cioè divieto di vendita, nel
perimetro della zona urbana stabilito dal prefetto, del latte che non
sia di pertinenza della centrale; obbligo dell'uso, per il latte
proveniente dalla centrale, di recipienti a chiusura ermetica che
garantisca da facili manomissioni il contenuto e che sia munita dei
necessari contrassegni attestanti la provenienza del latte.
I suddetti precetti penalmente sanzionati provvedono a rendere
efficaci le condizioni necessarie perché il servizio pubblico assunto
dai Comuni possa attuarsi al riparo da quelle attività di terzi o da
quelle omissioni che, rispettivamente, ne compromettano il normale
svolgimento o ne menomino le garanzie di igiene e di salubrità. Ed in
funzione della entità e della qualità del bene giuridicamente
protetto si legittima la natura della sanzione comminata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la pregiudiziale eccepita dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di
Messina con l'ordinanza 2 maggio 1959 sulla legittimità costituzionale
degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della legge 16 giugno 1938, n. 851,
contenente norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del
latte, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte