Sentenza n. 11/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1982 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1564/1951
- art. 2d.P.R. 1331/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed
assistenza dei giornalisti) e 2 del d.P.R. 24 agosto 1963 n. 1331
(Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani "G. Amendola"), promosso con ordinanza emessa
il 28 aprile 1975 dal Pretore di Torino nel procedimento civile
vertente tra Avenati Gabriella e la ITET-Industria tipografica
editoriale torinese S.p.a. in liquidazione, iscritta al n. 249 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 202 del 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento vertente tra Gabriella Avenati e
l'ITET - Industria tipografica editoriale torinese, il pretore di
Torino, avendo accertato con sentenza non definitiva la sussistenza tra
le parti di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico senza
carattere professionale e dovendo determinare l'istituto previdenziale
al quale la società convenuta è tenuta a versare i contributi, con
ordinanza emessa il 28 aprile 1975, sollevava questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 della legge 20
dicembre 1951, n. 1564 e 2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331, per
contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Osservava il pretore che le norme denunziate escludono
l'iscrivibilità all'Istituto nazionale per i giornalisti italiani
"Giovanni Amendola" di quanti, come l'attrice, siano giornalisti
pubblicisti e che tale esclusione, la quale comporta il trattamento
previdenziale meno favorevole dell'assicurazione obbligatoria, si
fonderebbe sul dato meramente formale della qualificazione del
giornalista come professionista o come pubblicista, prescindendo
totalmente dal tipo di attività svolta, dalla retribuzione e dalle ore
lavorative, elementi questi altrimenti decisivi per il regime del
lavoro subordinato, tanto più che a mente dell'art. 36 del c.c.n.l.
giornalisti è riconosciuta espressamente la possibilità di
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i pubblicisti
nonché la sostanziale identità delle prestazioni di lavoro dei
pubblicisti e dei professionisti.
Di qui la violazione degli artt. 3 e 38 Cost., perché le norme
denunziate non assicurano un trattamento previdenziale identico che si
basi su effettive disparità di fatto.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
In primo luogo l'avvocatura chiede che la questione venga
dichiarata inammissibile poiché la denunciata esclusione dei
pubblicisti troverebbe fonte non in atti aventi forza di legge ma nel
D.M. 1 gennaio 1953 che all'art. 1 disciplina specificamente la
materia. Nel merito (ed in subordine) (l'avvocatura) chiede che la
questione venga dichiarata non fondata considerando come la diversità
dello status fra giornalista professionista e giornalista pubblicista
sia delineata nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento
della professione di giornalista la quale nell'art. 1 dichiara che...
"sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e
continuativo la professione di giornalista" e che... "sono pubblicisti
coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e
retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi"...
La distinzione nascerebbe quindi da diverse e particolari
situazioni di fatto e si baserebbe sulla sussistenza o meno del
carattere di esclusività e continuità dell'esercizio dell'attività
giornalistica.
Non apparirebbe, quindi, in alcun modo in contrasto con i principi
costituzionali invocati nell'ordinanza di remissione la possibilità di
un diverso regime previdenziale per gli appartenenti alle due diverse
categorie.
Né all'avvocatura sembrano pertinenti le considerazioni
dell'ordinanza di remissione con cui il Pretore di Torino parrebbe
riferirsi a situazioni di fatto in cui anche il pubblicista possa
svolgere attività in un modo equiparabile a quello del professionista.
Se ciò si verificasse e, cioè, se l'attività di un giornalista
iscritto nell'elenco dei pubblicisti venisse a rientrare nella
fattispecie legale che individua il professionista, allora, in tal
caso, quel giornalista avrebbe la possibilità di chiedere il passaggio
nell'elenco dei professionisti con tutte le naturali conseguenze anche
per quanto riguarda il regime previdenziale ed assistenziale. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione denunzia l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 e dell'art.
2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331, nella parte in cui escludono i
giornalisti pubblicisti dalla previdenza e dall'assistenza
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
La differenza fra lo status di giornalista professionista e lo
status di giornalista pubblicista è nettamente delineata dall'art. 1
della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione
di giornalista, il quale dichiara che "sono professionisti coloro che
esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di
giornalista" mentre "sono pubblicisti coloro che svolgono attività
giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre
professioni o impieghi".
La citata legge 20 dicembre 1951 all'art. 1 si limita a stabilire
che la previdenza e l'assistenza attuata dall'INPGI nelle forme e nelle
misure disposte dallo statuto dell'Istituto "a favore dei giornalisti
iscritti a tale Istituto sostituiscono a tutti gli effetti nei
confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di
previdenza e di assistenza obbligatorie". Nell'art. 2 dello Statuto
dell'Istituto approvato con d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331 è
prescritto che la previdenza e l'assistenza stabilita per i giornalisti
professionisti titolari di pensione corrisposta dall'ente nonché dei
familiari a loro carico si attua nelle forme, nelle condizioni e nei
limiti previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. È
pertanto la norma dello statuto insieme con il D.M. 1 gennaio 1953 che
distingue fra i giornalisti professionisti, ai quali è applicata la
previdenza e l'assistenza dell'INPGI, e i pubblicisti, per i quali è
ammessa la pensione dell'INPS.
Pertanto mentre la legge applica per le pensioni INPGI il principio
di sostitutività non stabilendo alcuna disparità di trattamento in
materia previdenziale, la fonte della disparità risulta individuata in
atti privi di forza di legge che non possono essere investiti in questa
sede da censura costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in
epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331 sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte