Art. 36 c.c.
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
[1]L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
[2]Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva