Sentenza n. 110/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 666Codice penale
- art. 68Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 69Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 86Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 14r.d. 3276/1923
- art. 11r.d. 1589/1924
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 666
del codice penale; degli artt. 68, 69, 72 e 86 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773;
del d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, tabella annessa n. 76, paragrafo 4
(testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni
governative); dell'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 (leggi
dei diritti erariali negli spettacoli); dell'art. 11 del r.d. 2 ottobre
1924, n. 1589 (esazione dei diritti erariali nei cinematografi a mezzo
della Società italiana degli autori), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1970 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Liviero Luigina, iscritta al n. 143 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;
2) ordinanza emessa il 4 giugno 1971 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Fabris Franca, iscritta al n. 365 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.
Visto l'atto di costituzione di Liviero Luigina;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Luigina Liviero, imputata:
a) del reato di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di p.s. e
665 del codice penale per avere nel suo pubblico esercizio di bar
installato e fatto funzionare, senza autorizzazione dell'autorità di
p.s., un bigliardino elettrico solitario automatico; b) del reato di
cui agli artt. 68 t.u.l.p.s. e 666 c.p. per avere nello stesso
esercizio installato e fatto funzionare, senza autorizzazione di p.s.
un elettrogrammofono a gettone; il pretore di Padova, con ordinanza 2
dicembre 1970, sollevava d'ufficio, affermandone la rilevanza,
questione di legittimità costituzionale: 1 degli artt. 86 e 68 del
t.u.l.p.s. nella parte in cui, limitatamente agli apparecchi automatici
e semiautomatici di trattenimento prevedono l'obbligo della licenza di
p.s., in riferimento agli artt. 41, 3, seconda parte, 4, prima parte, e
35, prima parte, della Costituzione; 2 dell'art. 72 nella parte in
cui, quanto agli apparecchi automatici e semiautomatici da
trattenimento, condiziona il rilascio della licenza al previo pagamento
dei diritti di autore, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo
comma, 24, primo comma, 113 e 3, prima parte, della Costituzione.
Partendo dalla premessa che sarebbe pacifico in linea di fatto la
destinazione e l'uso degli apparecchi di cui sopra a mero fine di svago
e l'assoluta esclusione dell'utilizzazione a fine di gioco o scommesse,
sia pure leciti, il pretore giunge alla conseguenza che manca nella
specie qualsiasi ragione di interesse pubblico, tanto meno per quanto
attiene alla pubblica sicurezza, che possa giustificare la
sottoposizione ad altra licenza di p.s. dell'installazione dei suddetti
apparecchi in pubblici esercizi, già regolarmente autorizzati a
svolgere la loro normale attività.
Di qui il contrasto: a) degli artt. 86 e 68 t.u.l.p.s. con l'art.
41 della Costituzione nella sua interezza, in quanto, senza
giustificati motivi, pongono gravi limitazioni all'iniziativa privata,
non soltanto degli esercenti, ma anche dei produttori, dei
commercianti, dei noleggiatori e relativi dipendenti, nonché degli
artt. 3, cpv., 4, prima parte, e 35 della Costituzione, in quanto
vengono menomati la tutela del lavoro, la rimozione degli ostacoli ed
il promuovimento delle condizioni tali da rendere effettivo il diritto
al lavoro; b) dell'art. 72 t.u.l.p.s., in quanto, subordinando il
rilascio della licenza al pagamento dei diritti di autore, favorisce la
tutela di interessi economico-finanziari, allargando i poteri
dell'autorità di p.s. contro i principi delle attribuzioni, delle
competenze e della imparzialità della pubblica Amministrazione, in
contrasto con l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione:
ponendo in essere un vero e proprio solve et repete, in contrasto con
gli artt. 24 e 113 della Costituzione; consentendo una tutela
privilegiata ed ingiustificata di pretese privatistiche, con palese
violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo
comma, della Costituzione.
2. - Con altra ordinanza, pronunziata il 4 giugno 1971, nel
procedimento penale a carico di Franca Fabris, imputata del reato di
cui all'art. 68 t.u.l.p.s. e dell'art. 666 c.p. per avere installato
nell'esercizio di bar, di cui è titolare, un elettrogrammofono a
gettoni, senza la previa autorizzazione di p.s., lo stesso pretore di
Padova, richiamandosi alla sua precedente ordinanza del 2 dicembre
1970, soprarichiamata e sostanzialmente per gli stessi motivi, solleva
d'ufficio questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 666
c.p., 68 e 69 t.u.l.p.s., n. 76, paragrafo 4, della Tabella annessa al
t.u. marzo 1961, n. 121, nella parte in cui prescrivono la licenza di
p.s. anche per detenere e far funzionare in un bar un solo
elettrogrammofono a gettone, in riferimento all'art. 41 della
Costituzione; b) degli artt. 72 del t.u.l.p.s., 14 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3276, e il del r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589, nella parte in
cui condizionano il rilascio della licenza di p.s. per un solo juke-box in un bar al previo pagamento dei diritti erariali e dei diritti di
autore, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, 113, 24,
primo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione.
3. - Dopo gli adempimenti di legge i due giudizi come sopra
promossi vengono oggi alla cognizione della Corte.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza 2 dicembre 1970, si è
costituita la parte privata, il di cui patrocinio nell'atto di
costituzione chiede che le sollevate questioni vengano dichiarate
fondate.
Nessuno si è costituito nell'altro giudizio. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno definiti con unica
sentenza data la sostanziale identità delle questioni che ne formano
oggetto.
2. - Come si è riferito in narrativa, con le ordinanze di rinvio
si contesta la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 4, 35 e 41 della Costituzione, degli artt. 68, 69 e 86 del t.u.
delle leggi di p.s. e di riflesso dell'art. 666 del codice penale, in
quanto impongono apposita licenza per l'installazione nei bar di
apparecchi automatici e semi-automatici di trattenimento - bigliardini
automatici, cosiddetti "solitari" ed elettrogrammofoni (juke- box) -
nonché, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo
comma, e 113 della Costituzione; dell'art. 72 del citato t.u. delle
leggi di p.s. in quanto subordina il rilascio della licenza per
l'impianto di tali apparecchi al previo pagamento dei diritti erariali
e di autore, e delle leggi fiscali che prevedono i relativi diritti.
3. - Vanno esaminate per prime le questioni relative agli artt. 68,
69 e 86 t.u.l.p.s., perché, ove risultassero fondate, verrebbe meno il
presupposto per l'applicazione dell'art. 72 dello stesso t.u. ed, in
conseguenza, la questione che riguarda la legittimità di quest'ultima
norma rimarrebbe assorbita.
Procedendo a tale esame si rileva:
Il giudice a quo, nel motivare le questioni sollevate al riguardo,
parte dal presupposto che un bigliardino elettrico "solitario" non è
un apparecchio di gioco, sia pure lecito, e, quindi, non vi è titolo
per assoggettarlo a licenza ed egualmente manca siffatto titolo per
l'impianto di un solo elettrogrammofono, in quanto l'art. 68 del t.u.
prevede la licenza per le sale pubbliche di audizione ed un solo
apparecchio non può trasformare un bar in sala di audizione.
Ma esatto non è:
a) anche se "solitario" e se usato senza scopo diretto o indiretto
di lucro il bigliardino è sempre strumento di gioco, sia pure lecito,
ma sempre gioco e, per giunta, tanto più pericoloso, in quanto vi si
dedicano particolarmente giovani e giovanissimi, che vi impiegano tutte
le somme, anche se piccole, di cui possono disporre;
b) la potenza e la perfezione raggiunta dagli strumenti elettrici
di riproduzione musicale è tale che non può contestarsi il fatto,
constatabile tutti i giorni, che ne basta uno solo per impiantare una
sala di audizione nella quale si possono soddisfare tutte le esigenze
anche degli ascoltatori più raffinati che, con l'impiego di semplici
gettoni, possono spaziare in tutti i campi della musica, dalla classica
alla modernissima, in riproduzioni perfette e assai pregevoli.
Dunque, l'obbligo della licenza sussiste e ben si inquadra nelle
funzioni istituzionali dell'autorità di p.s., in quanto sussistono per
bigliardini ed elettrogrammofoni, installati in esercizi pubblici,
quelle stesse esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, che giustificano le altre licenze di esercizio, prevedute
nelle parti non contestate dei denunciati artt. 68 e 86 del t.u.l.p.s.
Né può opporsi che la licenza per l'esercizio del bar sia
comprensiva oltre che delle normali attività, relative a tali locali,
anche dell'impianto di apparecchi di trattenimento.
In base al principio indiscusso della pluralità delle licenze è
noto, infatti, che per qualsiasi attività, anche se affine, non
compresa nella licenza di cui un esercizio sia già fornito, occorre
altra specifica autorizzazione.
4 - Tanto precisato, in ordine ai dubbi circa la legittimità
costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del t.u. delle leggi di p.s. si
rileva:
Come si è sopra dimostrato la sottoposizione a licenza, o, più
propriamente, ad autorizzazione di polizia dell'esercizio delle
attività contemplate nelle norme suddette, trova il suo fondamento
giuridico nella funzione istituzionale di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
L'art. 41 della Costituzione, dopo aver affermato, al primo comma,
il principio che l'iniziativa privata è libera, al secondo comma
precisa che tale iniziativa non può svolgersi, tra l'altro, in modo da
recare danno alla sicurezza pubblica.
Legittima, cioè, le limitazioni che a detta libertà sia
necessario o semplicemente opportuno apportare nell'interesse generale
e, quindi, pubblico.
Le autorizzazioni di polizia, a parte il rilievo che si risolvono
nella rimozione di un ostacolo all'esercizio di un diritto, del quale,
quindi, presuppongono l'esistenza, sono indubbiamente dirette alla
tutela dell'interesse pubblico.
Non si può, in conseguenza, ravvisare alcun contrasto delle norme
che prevedono la sottoposizione di talune attività a licenza di
polizia con il principio della libertà di iniziativa economica,
sancito dall'articolo della Costituzione in esame e, quindi, in
riferimento ad esso le prospettate questioni risultano infondate.
E del pari infondate risultano, in riferimento agli artt. 4 e 35
della Costituzione, per l'assenta ripercussione negativa che la
limitazione derivante dall'assoggettamento a licenza di talune
attività apporterebbe al diritto ed alla tutela del lavoro dei
dipendenti degli imprenditori di tali attività ed, addirittura, dei
dipendenti degli imprenditori della fabbricazione e della vendita degli
strumenti occorrenti per l'esercizio delle attività stesse.
A parte, infatti, il rilievo che le stesse ragioni di interesse
pubblico che legittimano l'imposizione della licenza verrebbero a
legittimare anche le ripercussioni negative sopra prospettate è
incontestabile in linea di fatto che, nonostante la sottoposizione a
licenza, l'impianto e, di conseguenza, la fabbricazione e la vendita
degli apparecchi automatici o semiautomatici in questione va sempre
più diffondendosi.
5. - Restano, quindi, da esaminare le questioni relative alla
legittimità dell'art. 72 del.t.u.l.p.s., in quanto condiziona il
rilascio delle licenze per gli elettrogrammofoni al previo pagamento di
diritti di autore, nonché delle leggi fiscali che, imponendo per tali
apparecchi il pagamento di particolari diritti erariali, a tale
pagamento subordinano il rilascio della licenza stessa.
Al riguardo si rileva:
a) l'articolo 72 viene, in primo luogo, impugnato in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione in quanto porrebbe in essere
un vero e proprio solve et repete; sotto questo profilo la questione è
già stata dichiarata infondata con la sentenza di questa Corte n. 65
del 1972, cosicché non essendo stati addotti nuovi argomenti che
possano giustificare una diversa decisione, ne va ora dichiarata la
manifesta infondatezza;
b) lo stesso art. 72 viene, poi, impugnato anche in riferimento
all'art. 97 della Costituzione, in quanto le funzioni dell'autorità di
p.s. sarebbero state estese al controllo del pagamento di tributi e
diritti di natura privatistica quali i diritti di autore.
Sotto questo profilo la questione viene per la prima volta
all'esame della Corte, ma deve essere dichiarata priva di giuridico
fondamento.
Il pagamento dei tributi è, infatti, di interesse pubblico e non
urta contro alcun precetto costituzionale il principio che qualsiasi
organo dell'Amministrazione pubblica (compresi quelli giurisdizionali)
non possa emettere atti di sua competenza, in materia soggetta a
tributi erariali, se non risulti che tali tributi siano stati pagati.
Come è stato, poi, affermato da questa Corte con la sentenza n. 25
del 1968, ed anche in quella sopra citata, la tutela, anche in via
penale, dei diritti d'autore è di interesse pubblico tanto da
giustificare, a tale fine, la istituzione di un apposito Ente pubblico,
appunto la S.I.A.E.
Pertanto, anche per quanto riguarda il previo pagamento dei diritti
di autore deve ritenersi valido il principio sopra enunciato.
Del resto risponde proprio al principio di buona amministrazione,
ben lungi dal violarlo, l'utilizzazione di qualsiasi organo, che,
comunque, si trovi in grado di farlo, per fini di interesse generale;
c) il n. 76, paragrafo 4, della Tabella annessa al t.u. 1 marzo
1961, n. 121, l'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 e l'art. 11
del r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589 (tutti decreti delegati) vengono
denunziati per la prima volta sotto gli stessi profili ed in
riferimento alle stesse norme della Costituzione sopra esaminati nei
riguardi dell'art. 72 del t.u. delle leggi di p.s.
In conseguenza non può che essere confermata la dichiarazione di
infondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 68, 69 e 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico
della legge di pubblica sicurezza" e art. 666 del codice penale, in
riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72 dello stesso testo unico della legge di pubblica
sicurezza, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 "Leggi dei diritti
erariali negli spettacoli", dell'art. 11 del r.d. 2 ottobre 1924, n.
1589 "Esazione dei diritti erariali nei cinematografi a mezzo della
società italiana degli autori", e del disposto del n. 76, paragrafo IV
della Tabella annessa al d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 "Testo unico delle
disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative", in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione;
4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del suddetto art. 72 t.u.l.p.s., in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte