Sentenza n. 110/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/06/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 152/1968
citata
- art. 7legge 1646/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale
per il personale degli enti locali) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1978 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - sul ricorso
proposto da Daccaminata Giuseppa contro l'INADEL ed altro, iscritta al
n. 585 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 284 del 17 ottobre 1979;
2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Cassese Irma e l'INADEL, iscritta al
n. 774 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8 del 9 gennaio 1980.
Visto l'atto di costituzione di Cassese Irma, rappresentata e
difesa dall'avv. Franco Agostini;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
udito l'avv. Franco Agostini per Cassese Irma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 13 ottobre 1978 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 18 luglio 1979) il T.A.R. della Lombardia, Sezione
staccata di Brescia, ha sottoposto a giudizio di costituzionalità
l'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme
in materia previdenziale per il personale degli enti locali).
La disposizione impugnata concerne, nella forma indiretta, la
indennità premio di servizio, prevista al cessare del rapporto a
favore dei dipendenti di enti locali, iscritti all'INADEL. Secondo il
T.A.R., nel limitare le categorie dei "superstiti" che in caso di
morte del dipendente hanno diritto all'indennità, al coniuge e,
nell'ordine, ai figli, minorenni e maggiorenni, con esclusione dei
genitori, essa è in contrasto con il principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione.
La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso, nei
confronti dell'INADEL e, altresì, degli "Spedali civili" di Brescia,
da Giuseppa Daccaminata, vedova Guerrini, unica "superstite" del
figlio Guerrini Giovanni, già dipendente di ruolo del suddetto ente
ospedaliero, e deceduto in attività di servizio.
La domanda della Daccaminata che, in seguito alla morte del
figlio, le fosse liquidata, quale superstite, la indennità premio di
servizio, era stata respinta dall'INADEL, in base al rilievo che il
suindicato art. 3, secondo comma, della legge n. 152 del 1968, non
comprendendo fra gli aventi diritto alla indennità i genitori
dell'iscritto, non consentiva di decidere diversamente.
Impugnando il provvedimento dell'INADEL, la ricorrente sosteneva,
in via principale, che la indennità avrebbe dovuto comunque essere
corrisposta, se non dall'INADEL, dagli Spedali civili di Brescia, e se
non in base all'art. 3, secondo comma, della legge del 1968 - nel
caso in cui si fossero riconosciute fondate le obiezioni dell'INADEL -
in forza delle disposizioni generali degli artt. 2119 e 2122 del codice
civile. A suo dire, infatti, data la natura di "retribuzione
differita" propria della indennità premio di servizio, per cui questa
era equiparabile alla "indennità di anzianità", gli articoli del
codice, nel loro combinato disposto, nonostante la mancata previsione
dell'art. 3 della legge n. 152, le avrebbero comunque dato diritto di
pretenderla.
In via subordinata, tuttavia, la ricorrente sollevava eccezione di
incostituzionalità dell'art. 3, secondo comma, della citata legge,
nel caso si fosse ritenuto di decidere la vertenza alla stregua di
esso. Nel successivo corso del giudizio, però, dichiarava di
rinunciare a tale eccezione.
Sia l'INADEL che gli Spedali civili resistevano al ricorso. Posta
la causa in decisione, il T.A.R. emetteva una pronuncia
interlocutoria, nella quale, escludendo che i due citati articoli del
codice civile potessero invocarsi riguardo alla indennità in
questione, riteneva tuttavia che nei confronti dell'art. 3, secondo
comma, della legge del 1968, nella parte in cui esclude dalle
categorie di "superstiti" aventi diritto alla indennità i genitori
del dipendente, dovesse essere sollevata (di ufficio, data la rinuncia
della ricorrente a continuare a sostenerla), questione di
legittimità costituzionale. A tal fine, contemporaneamente alla
decisione interlocutoria, emanava la surricordata ordinanza,
disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nella motivazione del provvedimento di rimessione si osserva
anzitutto, in punto di rilevanza, che di essa non potrebbe certo
dubitarsi, dati gli effetti decisivi che una declaratoria di
incostituzionalità della norma in questione avrebbe, a favore della
ricorrente, nel giudizio a quo.
Quanto alla non manifesta infondatezza, al giudice a quo appare
ingiustificato, e perciò lesivo del principio di eguaglianza, che
nella disposizione impugnata il diritto alla indennità premio di
servizio, mentre viene riconosciuto a favore di talune categorie di
superstiti (vedova, prole minorenne e anche maggiorenne, se inabile a
proficuo lavoro e nullatenente), non venga attribuito, in loro
mancanza, ai genitori che versino nelle stesse condizioni. In ciò -
sottolinea il T.A.R. - la norma impugnata si discosta dai principi
delineati, in materia di riversibilità, dalla legge 22 novembre 1962,
n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro) che all'art. 7, terzo comma, comprende
fra i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta, in presenza di
certi requisiti, i genitori del dipendente, e dalla stessa Corte
costituzionale, che in una fattispecie riguardante la riversibilità
della indennità di buonuscita ENPAS, di cui all'art. 5 della legge
27 novembre 1956, n. 1407, riconobbe illegittimo, con la sentenza n.
82 del 1973, che essa fosse prevista solo a favore del coniuge e dei
figli (in quel caso la questione verteva sulla esclusione dal novero
degli aventi diritto dei fratelli e sorelle del dipendente). Principi
poi ribaditi, sempre a proposito della indennità di buonuscita ENPAS,
dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in forza del quale i
genitori superstiti dei dipendenti statali (in mancanza di coniuge e
di figli e con precedenza rispetto ai fratelli e sorelle già
considerati nella sentenza della Corte costituzionale) sono stati
espressamente inclusi tra i beneficiari della indennità.
Non potendo dubitarsi - si osserva nel provvedimento di rimessione
- che i due rapporti di impiego, con lo Stato e con l'ente locale,
siano sostanzialmente eguali, e che la indennità di buonuscita
prevista a favore degli iscritti all'INADEL, abbia natura analoga a
quella della indennità prevista a favore degli iscritti all'ENPAS
(entrambe assolvendo, allo stesso modo, a funzioni previdenziali e
assistenziali) anche sotto questo aspetto, anche, cioè, rispetto al
trattamento assicurato ai genitori superstiti del dipendente iscritto
all'ENPAS, quello, diverso e deteriore, che la norma impugnata riserva
ai genitori superstiti dei dipendenti iscritti all'INADEL riguardo
alla indennità premio di servizio, appare irragionevole.
Adempiute le formalità di rito per le notifiche, le comunicazioni,
e la pubblicazione del provvedimento di rimessione, nessuna delle parti
del giudizio di provenienza si è costituita innanzi alla Corte, né
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Questione di legittimità costituzionale, nei confronti
dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui non
comprende fra gli aventi diritto alla indennità premio di servizio, i
genitori a carico dell'impiegato defunto", è stata altresì
sollevata, con altra ordinanza, in data 13 luglio 1979, emessa dal
pretore di Brescia.
La questione è sorta nel corso di una controversia fra la madre,
Irma Cassese, di un dipendente (medico) dell'Ospedale civile di
Brescia (iscritto all'INADEL e deceduto in attività di servizio), il
dott. Giovanni Acerboni, e (unico convenuto) l'INADEL, promossa in
seguito al rigetto, da parte dell'Istituto, della domanda della Cassese
per la erogazione in suo favore, quale superstite del dipendente,
della indennità premio di servizio.
Secondo il pretore, la norma impugnata "stante la natura di
retribuzione differita della indennità di fine servizio, e la
funzione previdenziale e assistenziale cui al tempo stesso adempie",
contrasterebbe, oltre che con l'art. 3, con gli artt. 36 e 38 della
Costituzione. Per il resto, i motivi svolti nella ordinanza del
pretore corrispondono sostanzialmente a quelli già prospettati dal
T.A.R. della Lombardia nella menzionata ordinanza del 13 ottobre 1978.
In aggiunta ad essi, il pretore osserva tuttavia, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, che la mancata inclusione fra le
categorie di superstiti aventi diritto alla indennità premio di
servizio, dei genitori degli iscritti all'INADEL, è palesemente
irrazionale anche sotto un altro aspetto, e cioè in confronto alle
norme della stessa legge n. 152 del 1968 (in cui è contenuta la
disposizione impugnata) sull'"assegno vitalizio", altra forma di
previdenza, questa, prevista, in favore degli iscritti all'INADEL, nei
casi in cui il dipendente non abbia raggiunto l'anzianità, o l'età,
necessarie per conseguire la indennità premio di servizio. In forza
dell'art. 6 della legge - si osserva in proposito nella ordinanza di
rinvio - l'assegno vitalizio è riversibile, oltre che alla vedova e
agli orfani, in loro mancanza, anche al padre inabile o
ultrasessantenne e nullatenente, ed in mancanza del padre anche alla
madre, parimenti inabile o ultrasessantenne e nullatenente. Con la
conseguenza che, mentre i genitori dell'iscritto non possono
conseguire l'indennità premio di servizio, nei casi in cui questa è
maturata, poiché l'art. 3, secondo comma, lo vieta, quando invece la
indennità premio di servizio non sia ancora maturata, nulla osta a
che essi conseguano in via indiretta l'assegno vitalizio, che pure ha,
rispetto alla indennità premio di servizio, identica finalità.
Secondo il pretore di Brescia ciò avvalora il sospetto di
incostituzionalità della norma impugnata.
Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, con
atto di deduzioni, in data 22 novembre 1979, si è costituita innanzi
alla Corte la Cassese, chiedendo che in base alle argomentazioni
svolte nella ordinanza stessa, la Corte dichiari fondata la questione
di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Brescia. A suo
avviso, infatti, particolarmente per il profilo della disparità di
trattamento fra i dipendenti di enti locali iscritti all'INADEL e gli
altri dipendenti privati e pubblici, non sarebbe ipotizzabile altra
soluzione. Sia l'indennità di anzianità per i lavoratori del settore
privato - si osserva nell'atto di deduzioni - sia la indennità di
buonuscita corrisposta dall'ENPAS, vengono assegnate, in mancanza di
altri aventi diritto, ai genitori. La esclusione di questi ultimi per
la equivalente indennità premio di servizio non è dunque
giustificata.
In una successiva memoria la difesa della Cassese insiste affinché
la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza
del pretore sia riconosciuta fondata. Facendo ancora richiamo alla
sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 1973, si sottolinea come
nella controversia sulla esclusione dei genitori del dipendente da ente
locale dalle categorie di "superstiti" a cui va attribuita la
indennità premio di servizio INADEL, l'analogia e la omogeneità fra
le situazioni rispetto alle quali viene denunciata la violazione del
principio di eguaglianza, siano ancor più accentuate ed evidenti.
Mentre infatti allora un trattamento di fine lavoro veniva posto in
paragone con un trattamento di pensione (rispetto al quale fra i
"superstiti" aventi diritto venivano comprese anche le sorelle e i
fratelli del dipendente), nell'attuale controversia il paragone si
istituisce in relazione alla disciplina vigente della indennità di
buonuscita ENPAS, riguardo alla quale non soltanto l'art. 7 della
legge 29 aprile 1976, n. 177 (come si rileva nella ordinanza di
rinvio) ma già prima l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
(da quella legge modificato) annovera fra i "superstiti" anche i
genitori, cosicché quelli che vengono a confronto sono due
trattamenti entrambi di fine lavoro. Perciò - se ne conclude - così
come nella sentenza del 1973 la disposizione impugnata fu riconosciuta
lesiva del principio di eguaglianza, a maggior ragione dovrà esserlo
quella ora sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale. La
giurisprudenza della Corte, che in varie occasioni, riguardo ai
trattamenti di pensione, ha ritenuto del tutto omogenee, ai fini
dell'art. 3 della Costituzione, le situazioni dei dipendenti dello
Stato e quelle dei dipendenti degli enti locali, non lascia dubbi in
proposito.
Neanche in questo giudizio l'INADEL si è costituito, né vi è
stato intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - All'udienza pubblica la difesa della parte, richiamati gli
argomenti svolti nell'atto di deduzioni e nella successiva memoria, ha
concluso per la fondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - L'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, con la quale sono
state emanate "nuove norme in materia previdenziale per il personale
degli enti locali", riconosce, al primo comma, a determinate
condizioni, il diritto all'indennità premio di servizio ai
"superstiti dell'iscritto che muoia in attività di servizio ovvero
entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in
quest'ultimo caso, l'indennità premio nella forma diretta".
Nel secondo comma lo stesso articolo indica, nell'ordine di
precedenza e purché in possesso dei requisiti ivi specificati, "le
categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma,
all'indennità premio di servizio nella forma indiretta"; e cioè: a)
la vedova o il vedovo; b) la prole minorenne ed, in concorso con
questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro
proficuo, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del decesso
del medesimo.
Con la sentenza n. 115 del 1979 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo "nella parte in
cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto
all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando
l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili
permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi
a carico dell'iscritto".
2. - La Corte è ora chiamata dalle ordinanze indicate in narrativa
ad accertare se sia costituzionalmente illegittimo il menzionato art.
3, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti
aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma
indiretta, anche i genitori, ultrasessantenni o inabili a proficuo
lavoro, nullatenenti ed a carico dell'iscritto.
La norma è denunciata per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione dal T.A.R. della Lombardia, Sezione staccata di Brescia;
e per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione dal
pretore di Brescia.
3. - Stante la identità della sollevata questione, i giudizi
vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
4. - La questione è fondata.
Valgono, in proposito, le stesse argomentazioni, sulla cui base la
Corte, con la citata sentenza n. 115 del 1979, ebbe a riconoscere che
la esclusione dei collaterali dal novero degli aventi diritto
all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, concretava
una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre
categorie di superstiti. Posto che l'indennità premio di servizio (al
pari dell'indennità di buonuscita per i dipendenti statali) "assolve
precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale, ponendosi
accanto alla pensione e ad altre indennità o prestazioni, nell'ambito
del trattamento di quiescenza previsto in favore del personale
collocato a riposo o comunque cessato dal servizio, e di dati
superstiti", non può, ove non sussistano valide ragioni, attribuirsi
ad alcune categorie di superstiti il diritto tanto alla pensione
quanto all'indennità, e ad altre, che si trovino in eguale relazione
assistenziale con il defunto ed in eguale stato di bisogno, solo il
diritto alla pensione, ma non anche il diritto all'indennità.
L'art. 7, comma terzo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646,
riconosce, in caso di morte del dipendente da ente locale, al padre,
o, in mancanza, alla madre, il diritto alla pensione, purché abbiano
un'età superiore ad anni sessanta, oppure siano inabili al lavoro
proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto, e
sempre che non sopravvivano né il coniuge, né figli aventi diritto
al trattamento di quiescenza. Il denunciato art. 3 della legge n. 152
del 1968, d'altro canto, non li comprende tra le categorie dei
superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio. Nelle
stesse condizioni di inabilità, nullatenenza e vivenza a carico,
invece, sia gli orfani maggiorenni del dipendente, sia, nel prescritto
ordine di precedenza, i suoi collaterali hanno diritto tanto alla
pensione quanto all'indennità. Si riscontra, perciò, nella cerchia
dei superstiti quella ingiustificata disparità di trattamento in
danno di una categoria rispetto ad altre, su cui la Corte ha già
fatto leva per le dichiarazioni di illegittimità costituzionale
operate con le sentenze n. 82 del 1973 e n. 115 del 1979.
Merita, altresì, rilievo, a conferma della constatata disparità
di trattamento, quanto rappresentato nell'ordinanza del pretore di
Brescia, e cioè che i genitori dell'iscritto all'INADEL, mentre sono
esclusi dall'indennità premio di servizio in forma indiretta, a
tenore del denunciato art. 3 della legge n. 152 del 1968, possono, per
effetto dell'art. 6 della stessa legge, conseguire, al pari degli
altri superstiti e nell'ordine di precedenza ivi indicato, la
riversibilità dell'assegno vitalizio corrisposto, ai sensi dell'art.
5 della medesima legge, all'iscritto cessato dal servizio senza aver
maturato il diritto all'indennità in parola.
Va, pertanto, dichiarata la illegittimità, per contrasto con il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968 nella parte in cui non
comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto
all'indennità premio di servizio nella forma indiretta i genitori
ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico
dell'iscritto. Quanto all'ordine di precedenza in cui si collocano
tali superstiti rispetto alle altre categorie, non può razionalmente
essere che quello indicato, ai fini del trattamento di quiescenza e
di riversibilità, dal citato art. 7 della legge n. 1646 del 1962, il
quale colloca il padre o, in mancanza, la madre, dopo il coniuge e gli
orfani e prima dei collaterali.
Resta, in conseguenza della dichiarata illegittimità
costituzionale, assorbito il riferimento fatto nell'ordinanza del
pretore di Brescia anche agli artt. 36 e 38 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le
categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di
servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza
indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori
ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico
dell'iscritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte