Sentenza n. 110/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21
aprile e il 19 maggio 1994 dal Tribunale di Milano nei procedimenti
civili vertenti tra la S.p.a. Fallimento Codelfa e la S.r.l. Gavardo
Officine Meccaniche e tra la S.p.a. Sogefan e la S.p.a. Fallimento
Codelfa, iscritte rispettivamente ai nn. 603 e 667 del registro
ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 42 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione del Fallimento Codelfa S.p.a.,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze in data 21 aprile e 19 maggio 1994 - emesse
in altrettanti giudizi, nei quali il Fallimento Codelfa S.p.a. aveva
proposto (in un caso, in via riconvenzionale, contro l'attrice
Sogefan S.p.a. e, nell'altro, direttamente contro la convenuta
Gavardo Officine S.r.l.) analoghe domande di revocazione ex art. 67
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) relativamente a pagamenti
effettuati dalla fallita nell'anno anteriore alla sua ammissione alla
procedura di amministrazione controllata, cui era conseguito il
fallimento - il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questione incidentale di
legittimità costituzionale del citato art. 67 della Legge
fallimentare, nella parte in cui tale norma, secondo la consolidata
interpretazione della Corte di cassazione, fa decorrere il periodo di
revocabilità degli atti compiuti dal fallito a ritroso dalla data di
ammissione alla a.c. invece che da quella di dichiarazione del
fallimento.
Siffatta esegesi - dalla quale lo stesso Tribunale ricorda di
avere, con propria giurisprudenza, in precedenza, dissentito ma che
la Corte di cassazione ha "irremovibilmente" riaffermato per cui può
assumersi come "diritto vivente" - autorizzerebbe infatti il sospetto
di violazione dei precetti costituzionali come sopra invocati, in
quanto la norma così interpretata:
a) tratterebbe irragionevolmente in modo eguale situazioni
diseguali quali, appunto, lo stato di "insolvenza", che conduce al
fallimento e la "temporanea difficoltà", che autorizza il tentativo
di risanamento dell'impresa attraverso la procedura di a.c.;
b) impedirebbe poi di fatto al convenuto in revocatoria di
opporre utilmente la propria inscientia decoctionis, poiché la
sovrapposizione, presuntiva e retroattiva, in caso di esito negativo
della a.c., della condizione fallimentare a quella propria della
procedura minore, avrebbe una automatica ricaduta sull'elemento
soggettivo del percipiente, che verrebbe così a dipendere da una
interversione normativa (a posteriori) del disvalore del fatto,
anziché da una percezione conoscitiva effettivamente diversa e più
grave di quella originariamente connessa alla situazione di
temporanea difficoltà;
c) comprimerebbe, infine, la libertà di azione economica, per
l'incertezza che ne conseguirebbe in ordine alla sorte dei negozi
compiuti anzitempo dall'imprenditore, alterando prematuramente e
dannosamente i rapporti di questo con i suoi interlocutori.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte ha depositato tardivamente
memoria la difesa del Fallimento.
3. - È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha eccepito,
in linea preliminare, l'inammissibilità della questione, per il suo
carattere sostanzialmente interpretativo e di elusione della funzione
nomofilattica della Corte di cassazione; ed, in subordine, ne ha
contestato, comunque, per ogni verso, la fondatezza.
All'uopo - nell'aderire alla esegesi consolidata della norma
denunciata - ha sottolineato l'Avvocatura come le critiche a questa
rivolta dalla contraria giurisprudenza e dottrina abbiano sempre
prescisso da implicazioni di illegittimità ed ha sostenuto che anzi
proprio l'opposta lettura dell'art. 67 della Legge fallimentare,
adombrata dal Tribunale a quo, "potrebbe porre dei dubbi di
costituzionalità della norma per disparità di trattamento dei
creditori, ed in particolare di quelli assistiti da un diritto di
prelazione, i quali non possono dissentire dall'ammissione
dell'imprenditore al beneficio". Considerato in diritto
1. - Nel fissare il limite temporale (biennale-annuale) per
l'esercizio dell'azione revocatoria in relazione a determinati atti
compiuti dal fallito nel c.d. periodo sospetto e suscettibili, per
ciò, di ledere la par condicio creditorum, l'art. 67 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), come sopra impugnato, individua nella
"dichiarazione di fallimento" il momento iniziale per il computo, a
ritroso, del periodo suddetto.
La norma - riferita all'ipotesi, in sé, del fallimento - non
contempla anche la più articolata (ma fattualmente non infrequente)
variante procedimentale del fallimento consecutivo a precedente
amministrazione controllata dell'impresa e quindi non specifica se,
in tale evenienza, il dies a quo dei termini in questione sia
identicamente rappresentato dalla dichiarazione di fallimento ovvero
vada a coincidere con la data stessa di ammissione alla procedura
minore.
1.1. - Le due soluzioni interpretative sono state come è noto,
con varietà di argomentazioni, prospettate entrambe in dottrina e
giurisprudenza.
La Corte di cassazione ha da tempo, peraltro, fermamente, e senza
oscillazione alcuna, aderito alla tesi della retrodatazione del
termine di esercizio della revocatoria in caso di consecuzione di
procedure.
E, ai fini di tale opzione interpretativa, ha dato preminente
rilievo alla ritenuta sostanziale affinità, sia strutturale che
funzionale, ed alla conseguente complementarità, delle due
menzionate procedure: tra l'altro anche osservando che la tutela
degli interessi dei creditori verrebbe irrimediabilmente elusa se si
negasse il principio della consecuzione, in quanto non sarebbe mai
possibile esperire azioni revocatorie nel successivo fallimento,
attesa la durata biennale della amministrazione controllata.
A questo indirizzo non si è invece uniformata una parte,
minoritaria, dei giudici di merito (oltre che della dottrina) i
quali, alle argomentazioni del Giudice della nomofilachia, hanno
opposto la mancanza di base testuale del principio della consecuzione
delle procedure, la non identità di ratio e degli obiettivi
rispettivi, e soprattutto la asserita concettuale diversità della
"temporanea difficoltà", che giustifica l'amministrazione
controllata, rispetto alla "insolvenza", che conduce al fallimento,
contestando l'assimilabilità della prima alla seconda situazione
agli effetti della pretesa esegesi estensiva della norma in esame.
Peraltro, nel rimeditare anche recentissimamente il proprio
orientamento alla luce di queste critiche, la Corte di cassazione ha
continuato a ribadirlo, a sua volta replicando che proprio le
rilevate carenze normative in tema di consecuzione di procedure
postulano la necessità di far capo ai principi generali della legge
fallimentare per una ricostruzione sistematica della materia; e
ancora argomentando che "insolvenza" e "temporanea difficoltà" sono
nozioni che divergono solo per l'aspetto quantitativo, posto che
anche la "temporanea difficoltà" è qualitativamente "insolvenza"
(in quanto coincidente con la incapacità dell'impresa di far fronte
regolarmente alle proprie obbligazioni) e da essa si discosta solo
perché inerente ad una crisi prognosticata come reversibile; e,
comunque, che una volta subentrato il fallimento, ne risulterebbe con
ciò dimostrata, ora per allora, la non reversibilità della crisi.
2. - Da questa consolidata e ferma esegesi dell'art. 67 della
Legge fallimentare, da parte della Corte regolatrice, prende ora le
mosse il Tribunale rimettente, prospettandone il contrasto con gli
artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, per quanto la norma, così
interpretata, rispettivamente:
a) "tratta in modo eguale situazioni diseguali";
b) "non consente di fatto al convenuto in revocatoria di
eccepire la propria inscientia decoctionis";
c) "implica una limitazione della libertà di azione
economica".
2.1. - Preliminarmente riuniti, per l'identità della norma
censurata, i giudizi relativi alle due ordinanze di rinvio, va
respinta in limine l'eccezione di inammissibilità di entrambe le
impugnative, formulata dall'Avvocatura, poiché ciò che - come più
volte puntualizzato - non può richiedersi, attraverso il giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, è una sorta di
"revisione in grado ulteriore dell'interpretazione offerta dalla
Cassazione" (sentenze nn. 271 del 1991, 456 del 1989; ordinanza n.
410 del 1994), "attribuendo a questa Corte un ruolo di giudice della
impugnazione che non le compete" (ordinanza n. 44 del 1994); mentre
quando - come nella specie - il giudice a quo assuma tale
interpretazione in termini di "diritto vivente", allora è
"consentito richiedere l'intervento di questa Corte affinché
controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi
costituzionali" (sentenza n. 456 del 1989 cit.).
Il che è quanto appunto ora sollecita il giudice a quo.
3. - Nel merito la questione è sotto ogni profilo infondata.
3.1. - Non sussiste, in primo luogo, l'ipotizzata violazione del
precetto dell'eguaglianza.
L'equiparazione delle due vicende procedurali (del fallimento e
dell'amministrazione controllata sfociata nel fallimento), sottesa
all'interpretazione estensiva dell'art. 67 della Legge fallimentare
che qui si censura, è, come si è detto, alternativamente
argomentata - nella giurisprudenza dominante che così individua la
"norma applicata" dedotta come oggetto del richiesto scrutinio di
costituzionalità - in ragione ora della ritenuta definitività anche
della insolvenza che è alla base della procedura minore, come
comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento (implicante
l'erroneità della più favorevole prognosi formulata ex ante), ora,
invece, sulla base della sostanziale identità dei due fenomeni, da
un lato, della "temporanea difficoltà" di cui all'art. 187 della
Legge fallimentare e, dall'altro, della "insolvenza" di cui all'art.
5 stessa legge, tra loro varianti solo per un connotato di gravità.
Ai fini dello scrutinio di costituzionalità non occorre peraltro
esprimere una opzione tra tali due linee interpretative, essendo
sufficiente rilevare che - anche alla stregua della seconda
impostazione - le situazioni comparate presentano comunque un
innegabile nucleo fondamentale comune.
Su una tale identità di fondo dei due fenomeni - che trova, tra
l'altro, testuali riscontri nelle norme (artt. 188, 173, 192 della
Legge fallimentare) che disciplinano lo sbocco automatico dell'a.c.
nel fallimento - finisce, del resto, con il convenire lo stesso
Tribunale a quo nel punto in cui risolve la pretesa diversità
"ontologica" del presupposto delle due procedure nella "dicotomia
insolvenza sanabile/insanabile", dove ciò che varia è la prognosi,
mentre identica nella sua essenza è la patologia dell'impresa che ne
è alla base.
E proprio l'esistenza di tale decisivo denominatore comune delle
situazioni in comparazione ne rende non irragionevole l'equiparazione
agli effetti indicati; dal che l'inconsistenza del dubbio di
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
3.2. - Del pari va esclusa la violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
Al riguardo il Tribunale, anche se in modo non compiutamente
esplicito ma del tutto univoco, ricollega la paventata limitazione
del diritto di difesa ad una asserita presunzione assoluta di
(iniziale) insolvenza conseguente alla (successiva) declaratoria di
fallimento, presunzione che impedirebbe al percipiente di provare la
propria inscientia decoctionis a fronte di elementi che il Tribunale
e gli organi della procedura avevano (in precedenza, al momento della
ammissione alla amministrazione controllata) valutato come prova
della sussistenza di una semplice temporanea difficoltà di
adempiere.
Ma di tale prospettazione va corretta, perché erronea, la
premessa in quanto la riferita presunzione riguarda soltanto il
profilo oggettivo del presupposto della revocatoria, cioè la
sussistenza dello stato di insolvenza durante il c.d. "periodo
sospetto". Invece, quanto al profilo soggettivo, la norma, della cui
legittimità si dubita, è dalla Corte di cassazione stessa applicata
(cfr. Cass. 2579/72; 1938/72, 10353/93) nel senso di ritenere
necessario che sia fornita al giudice di merito la certezza della
consapevolezza o della non consapevolezza - secondo la diversa
collocazione del relativo onere probatorio ex art. 67, primo e
secondo comma - in cui il creditore versava circa "lo stato di
insolvenza", inteso come "la situazione di irreversibile dissesto"
del debitore poi fallito al momento dell'atto oggetto di revocatoria,
senza che alcun elemento presuntivo, in una o in altra direzione,
possa legittimamente ricollegarsi alla prognosi espressa dal
tribunale nel decreto di ammissione alla procedura concorsuale
minore, dovendosi invece fare capo agli elementi di valutazione,
conosciuti o conoscibili, a disposizione personalmente del creditore
beneficiario dell'atto revocando nel momento in cui - si ripete -
questo è stato posto in essere.
Con il che rimane superato ogni dubbio sul compiuto dispiegarsi,
in materia, del diritto di difesa del convenuto in revocatoria.
3.3. - Infondato è, infine, anche il profilo di adombrata
violazione dell'art. 41 della Costituzione.
Invero - escluso, per le ragioni prima esposte, che sia
irragionevole fare retroagire alla data di apertura della a.c., ai
fini del computo dei termini revocatori, gli effetti della
dichiarazione di fallimento - la lamentata incidenza negativa
sull'efficienza del mercato, che per la ipotizzata compressione della
libertà di scelta dei consociati deriverebbe dalla presenza
nell'ordinamento della regola giuridica denunziata, rientra comunque
nel bilanciamento - non irragionevolmente operato dal legislatore
nell'esercizio della sua discrezionalità - con la utilità sociale
correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del
mercato e con la parità di trattamento tra tutti i creditori in
presenza della crisi dell'impresa debitrice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41
della Costituzione dal Tribunale di Milano, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte